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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1452

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, la persistenza del dumping sulle importazioni dalla Cina di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo e mantiene un dazio antidumping definitivo. La Commissione ha ritenuto che, in assenza delle misure, l’elevata capacità inutilizzata cinese e l’attrattiva del mercato dell’Unione avrebbero comportato una reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sono fissate aliquote differenziate per specifiche società esportatrici e per tutte le altre società, con una disciplina probatoria basata su fattura commerciale valida.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di rovings di fibra di vetro (con esclusione dei rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3% secondo ISO 1887) e di feltri (mats) di filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro, classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 e 7019 15 00, originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento disciplina il regime daziario definitivo per le società espressamente indicate e per tutte le altre società, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Restano rilevanti le interazioni con i dazi compensativi in vigore sui medesimi prodotti e con le regole doganali generali; sono previste regole specifiche per fatturazione, danni alle merci prima dell’immissione in libera pratica e modifiche/revoche dei dazi compensativi.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC

Il regolamento adotta il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping relative a specifici prodotti in fibra di vetro a filamento continuo importati dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe un elevato rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure antidumping originarie erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 e successivamente modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014, che aveva anche introdotto un dazio compensativo. Un precedente riesame in previsione della scadenza aveva confermato il mantenimento delle misure antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724, mentre il riesame delle misure compensative era sfociato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/328. L’attuale riesame è stato avviato su domanda dell’associazione europea dei produttori di fibre di vetro, presentata per conto dell’industria dell’Unione.

Ambito del prodotto e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta originaria: chopped strands di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, rovings di fibra di vetro con la specifica esclusione dei rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3%, e feltri di filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato e venduto nel mercato interno cinese, il prodotto esportato dalla RPC e quello fabbricato e venduto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base, risultando quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Mancata collaborazione e determinazione del valore normale

Nessun produttore esportatore cinese, né il governo della RPC, ha collaborato all’inchiesta; la Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili. Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha ritenuto appropriata l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC nel settore della fibra di vetro e, più in generale, nell’economia cinese. La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo, in quanto paese con livello di sviluppo economico analogo, produttore del prodotto in esame e dotato di dati pubblici pertinenti.

Calcolo del dumping

Il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, utilizzando dati di importazione del Global Trade Atlas per molte materie prime, dati TurkStat per manodopera ed energia e dati finanziari di Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. per SGAV e profitti. Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito a partire dai dati CIF Eurostat, con rettifiche per trasporto marittimo, trasporto interno e sdoganamento UE. Il margine di dumping medio ponderato risultante è compreso tra il 50% e il 54% del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Persistenza e reiterazione del dumping

La Commissione constata una sovraccapacità strutturale in Cina, con capacità inutilizzata superiore al consumo dell’Unione, e rileva che il mercato dell’Unione è particolarmente attraente per dimensioni e livelli di prezzo. I prezzi delle esportazioni cinesi verso l’Unione risultano più elevati rispetto ad altri mercati, ma l’analisi mostra che, cessate le misure, la capacità inutilizzata potrebbe essere rapidamente reindirizzata verso l’Unione a prezzi di dumping. La Commissione conclude quindi che, in assenza di misure, il dumping probabilmente persisterebbe o si ripeterebbe.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale

L’industria dell’Unione viene descritta in una situazione di pregiudizio notevole nel periodo in esame, con calo della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dell’occupazione, della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Tuttavia, nel periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi cinesi non risultano pregiudizievoli perché superiori ai prezzi e ai costi di produzione dell’industria dell’Unione; la Commissione attribuisce quindi il pregiudizio osservato soprattutto ad altri fattori, tra cui le importazioni dall’Egitto, i maggiori costi di produzione nell’Unione e i vincoli contrattuali con gli utilizzatori. Per questo motivo, la Commissione esclude che il pregiudizio durante il PIR sia direttamente attribuibile alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, ma ritiene probabile che, senza misure, il pregiudizio si reiteri.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, mentre gli importatori indipendenti non risultano indebitamente pregiudicati anche per la disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento. Quanto agli utilizzatori, non emergono elementi tali da dimostrare che gli effetti delle misure siano contrari all’interesse dell’Unione; anzi, una parte degli utilizzatori sostiene il mantenimento delle misure per preservare la filiera e l’innovazione.

Dispositivo finale e regole applicative

Il dispositivo istituisce dazi differenziati per società e prevede una disciplina anti-elusiva basata sulla fattura commerciale valida, che deve riportare una dichiarazione specifica sull’origine produttiva e sulla completezza/esattezza delle informazioni. Sono inoltre previste regole per merci danneggiate prima della libera pratica, per l’eventuale modifica o revoca dei dazi compensativi collegati e per le domande di restituzione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1, paragrafo 1, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei prodotti GFR descritti, originari della Repubblica popolare cinese. Il dazio è adottato a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Aliquote individuali per società e dazio residuale

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede aliquote diverse: 14,5% per Jushi Group Co., Ltd, Jushi Group Chengdu Co., Ltd e Jushi Group Jiujiang Co., Ltd (codice TARIC B990); 0% per Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd, Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd e Changzhou Tianma Group Co., Ltd (codice TARIC A983); 19,9% per Chongqing Polycomp International Corporation (codice TARIC B991); 15,9% per le altre società elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/724; 19,9% per tutte le altre società (codice TARIC A999).

Condizione documentale per beneficiare dell’aliquota individuale

L’articolo 1, paragrafo 3, subordina l’applicazione delle aliquote individuali alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’entità emittente, con specifica attestazione sull’origine produttiva e sull’esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura, si applica il dazio per le "tutte le altre società".

Regole su merci danneggiate e interazione con i dazi compensativi

L’articolo 1, paragrafo 4, prevede una riduzione proporzionale del dazio se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il valore in dogana è determinato proporzionalmente ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il paragrafo 5 stabilisce che, se i dazi compensativi definitivi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 sono modificati o revocati, i dazi antidumping sono aumentati nella stessa misura entro il limite del margine di dumping o del margine di pregiudizio. Il paragrafo 6 disciplina le domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 nei casi di sottrazione del dazio compensativo dal dazio antidumping. Il paragrafo 7 richiama l’applicazione delle norme doganali vigenti ove non diversamente disposto.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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