Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1451

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1451 della Commissione del 13 luglio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica delle malattie e le informazioni che gli Stati membri devono presentare per l’approvazione e la comunicazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per ridurre gli oneri amministrativi sugli Stati membri, eliminando informazioni non più ritenute essenziali per alcune domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Stabilisce inoltre che le relazioni annuali e i progetti di programmi di eradicazione siano trasmessi elettronicamente tramite ADIS. Per gli animali acquatici chiarisce l’ambito territoriale applicabile e integra gli allegati con indicazioni più dettagliate su contenuti, criteri e deroghe rilevanti.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 semplificando e chiarendo le informazioni, i formati e le modalità di trasmissione per la notifica delle malattie, i programmi di eradicazione e le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia nel settore della sanità animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione agli obblighi di presentazione alla Commissione delle relazioni annuali sui programmi di eradicazione approvati, dei progetti di programmi di eradicazione e delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia previsti dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/689. Riguarda sia gli animali terrestri sia gli animali acquatici, con particolare riferimento alle malattie di categoria B e C e ad alcune malattie/infezioni specifiche. Le nuove regole incidono sulle informazioni da fornire e sulla trasmissione elettronica tramite il sistema ADIS; per gli animali acquatici chiariscono inoltre che l’ambito territoriale può essere lo Stato membro, la zona o il compartimento. Non disciplina aspetti estranei alla sanità animale né introduce nuovi regimi sostanziali di eradicazione, ma modifica requisiti procedurali e documentali già esistenti.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1451 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per adeguare le regole procedurali relative alla notifica e comunicazione delle malattie animali, ai programmi di eradicazione e alle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, con l’obiettivo dichiarato di uniformare l’applicazione nell’Unione e ridurre gli oneri amministrativi, eliminando informazioni non essenziali già disponibili nel sistema ADIS.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che le norme di esecuzione contenute nel regolamento (UE) 2020/2002 servono a specificare informazioni, formati e requisiti procedurali per la notifica delle malattie, i programmi di sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia. L’esperienza applicativa ha mostrato che alcune informazioni richieste per la valutazione delle domande di status indenne non sono necessarie, poiché già presenti nel sistema informatico ADIS; per questo il regolamento riduce gli adempimenti documentali e impone la trasmissione elettronica anche dei progetti di programma di eradicazione.

Relazioni annuali sui programmi di eradicazione

L’articolo 7, come sostituito, impone agli Stati membri di presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati in corso. Le relazioni devono riferirsi all’anno civile precedente e contenere le informazioni indicate nell’allegato V, differenziate per le varie categorie di programmi: malattie di categoria B e C degli animali terrestri, infezione da virus della rabbia (RABV), infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) e malattie di categoria B e C degli animali acquatici. La trasmissione deve avvenire per via elettronica tramite ADIS.

Presentazione dei programmi di eradicazione

All’articolo 10 viene precisato che gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione i programmi di eradicazione e che tali programmi devono essere trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS. La modifica rafforza la centralizzazione digitale delle informazioni, in coerenza con quanto già previsto per i risultati dei programmi.

Domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia

L’articolo 11 viene riformulato per chiarire che, quando gli Stati membri chiedono il riconoscimento dello status di indenne da malattia ai sensi della parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, devono includere soltanto le informazioni pertinenti non già fornite nelle relazioni annuali di cui all’articolo 7. La modifica ha una chiara funzione di semplificazione e di coordinamento tra adempimenti periodici e domande di riconoscimento.

Allegato V: contenuti delle relazioni annuali

L’allegato V è aggiornato per precisare le informazioni da includere nelle relazioni sui risultati dei programmi di eradicazione. Per i programmi relativi alle malattie di categoria B e C degli animali terrestri, la sezione 1 richiede dati sugli stabilimenti e sugli animali interessati presenti nel territorio oggetto del programma, distinguendo il caso in cui il territorio comprenda più zone. Sono richiesti anche il numero di stabilimenti e animali indenni, gli eventuali status sospesi e il numero di focolai confermati, con esclusione degli stabilimenti coperti dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Per gli animali acquatici, la sezione 4 viene riscritta in modo più chiaro: le informazioni vanno fornite per Stato membro, zona o compartimento e riguardano stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, stabilimenti registrati, eventuali punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, stabilimenti non infetti, stabilimenti con casi confermati e nuovi stabilimenti infetti. La formulazione conferma che l’ambito territoriale non è necessariamente limitato allo Stato membro nel suo complesso.

Allegato VI: informazioni per il riconoscimento dello status indenne

L’allegato VI viene modificato nel titolo e nella sezione 6, che diventa il principale riferimento per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri o zone e, per le malattie acquatiche, per i compartimenti. La sezione è articolata per singola malattia o infezione e riguarda, tra le altre, Brucella abortus/B. melitensis/B. suis nei bovini e negli ovini-caprini, MTBC, LEB, IBR/IPV, ADV e BVD.

Per ciascun caso il regolamento richiede un set strutturato di dati epidemiologici e di sorveglianza: numero di stabilimenti e capi, status di indenne da malattia, stabilimenti sospetti, prove effettuate, casi confermati, casi di aborto o lesioni sospette oggetto di indagine, e la data dell’ultimo caso confermato o dell’ultima vaccinazione/divieto di vaccinazione. In diversi casi le informazioni devono essere fornite per gli ultimi tre anni, al 31 dicembre di ciascun anno, oppure per ogni anno del periodo considerato.

Allegato VII: criteri per i programmi di eradicazione

L’allegato VII è modificato in due punti principali. In primo luogo, nella sezione 1, il nuovo punto 9 precisa che gli obiettivi intermedi del programma di eradicazione devono includere almeno la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti infetti e l’aumento annuo previsto del numero di stabilimenti indenni da malattia.

In secondo luogo, la sezione 4, relativa alle malattie di categoria B e C degli animali acquatici, è riscritta in modo più dettagliato. Il programma deve descrivere la situazione epidemiologica nello Stato membro, nella zona o nel compartimento, includendo il numero di stabilimenti riconosciuti e registrati, le specie detenute, mappe geografiche degli stabilimenti e dei bacini idrografici pertinenti, nonché la distribuzione geografica dei casi di infezione almeno negli ultimi cinque anni. Deve inoltre contenere una descrizione della strategia di controllo conforme all’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2020/689, comprendente piani di campionamento, metodi diagnostici, misure in caso di caso confermato, biosicurezza, eventuali piani vaccinali, misure per gli animali acquatici selvatici, deroghe applicabili ai sensi degli articoli 47, paragrafo 4, 51, paragrafo 2, e 53 del regolamento delegato, e misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi.

Decorrenza e efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Relazioni annuali sui programmi di eradicazione approvati

Sostituito l’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/2002: gli Stati membri devono presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sui risultati dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati in corso, riferita all’anno civile precedente. Le informazioni richieste sono quelle dell’allegato V e variano a seconda del tipo di programma (malattie B/C degli animali terrestri, RABV, BTV, malattie B/C degli animali acquatici). Le relazioni devono essere trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

Trasmissione elettronica dei programmi di eradicazione

All’articolo 10 è chiarito che gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione i programmi di eradicazione e che tali programmi sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.

Domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia

All’articolo 11 è precisato che, quando chiedono il riconoscimento dello status di indenne da malattia ai sensi della parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, gli Stati membri includono nelle domande le informazioni pertinenti specificate, ad eccezione di quelle già fornite nelle relazioni annuali di cui all’articolo 7.

Soppressione di un paragrafo all’articolo 8

È soppresso l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2002, con conseguente semplificazione del quadro procedurale.

Informazioni richieste per le relazioni sui programmi di eradicazione

L’allegato V è aggiornato. Per gli animali terrestri, la sezione 1 richiede dati sugli stabilimenti, sugli animali interessati e sui focolai confermati, con precisazione che gli stabilimenti contemplati dalla deroga dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono esclusi dal conteggio. Per i programmi relativi a RABV, BTV e per altre categorie richiamate, sono confermati i contenuti specifici. Per gli animali acquatici, la sezione 4 è riscritta e richiede dati per Stato membro, zona o compartimento su stabilimenti riconosciuti/registrati, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, stati di infezione e nuovi casi.

Contenuti delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia

L’allegato VI è modificato nel titolo e nella sezione 6. Le informazioni da includere nelle domande per Stati membri o zone, e per i compartimenti per le malattie degli animali acquatici, sono riformulate in modo dettagliato per le principali malattie oggetto di programmi di eradicazione: Brucella abortus/B. melitensis/B. suis, MTBC, LEB, IBR/IPV, ADV e BVD. Per ciascuna malattia sono previste informazioni su numero di stabilimenti e animali, status sanitario, prove effettuate, sospetti, casi confermati, date dell’ultimo caso o dell’ultimo divieto di vaccinazione, generalmente con riferimento agli ultimi tre anni e al 31 dicembre di ciascun anno.

Ambito territoriale dei programmi per animali acquatici

Negli allegati V, VI e VII viene chiarito che, per gli animali acquatici, il programma di eradicazione approvato e il riconoscimento dello status di indenne da malattia possono riferirsi a livello di Stato membro, zona o compartimento.

Deroghe applicabili ai programmi per animali acquatici

L’allegato VII, sezione 4, è modificato per recepire tutte le deroghe pertinenti previste dal regolamento delegato (UE) 2020/689 per la presentazione dei programmi di eradicazione di malattie di categoria B o C degli animali acquatici.

Contenuti dei programmi di eradicazione e obiettivi intermedi

L’allegato VII, sezione 1, punto 9, precisa che gli obiettivi intermedi del programma devono comprendere almeno la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti infetti e l’aumento annuo previsto del numero di stabilimenti indenni da malattia. Nella sezione 4 sono inoltre dettagliati la descrizione della situazione epidemiologica, della strategia di controllo e delle misure applicabili per le malattie acquatiche, compresi campionamento, diagnosi, biosicurezza, vaccini, misure per animali selvatici, deroghe e coordinamento con altri Stati membri o paesi terzi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalenotifica delle malattieprogrammi di eradicazionestatus sanitario degli animaliacquacoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.