Regolamento (UE) 2023/1455
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1455 della Commissione del 13 luglio 2023 relativo all'autorizzazione provvisoria urgente di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato e solfato di cobalto (II) eptaidrato come additivi per mangimi destinati a ruminanti con rumine funzionale, equidi e lagomorfi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede un’autorizzazione provvisoria urgente, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1831/2003, per quattro additivi a base di cobalto destinati a ruminanti con rumine funzionale, equidi e lagomorfi. La misura è adottata per evitare effetti negativi sul benessere animale derivanti dalla mancanza di cobalto nell’alimentazione, nelle more della decisione sulla domanda di nuova autorizzazione. Il testo riprende condizioni d’uso, obblighi di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e termine finale di applicazione dell’autorizzazione provvisoria. L’atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione provvisoria urgente di quattro additivi a base di cobalto come additivi per mangimi per ruminanti con rumine funzionale, equidi e lagomorfi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi e premiscele, nonché all’alimentazione animale nell’Unione europea. Riguarda specificamente l’uso, come additivi nutrizionali del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato e solfato di cobalto (II) eptaidrato per ruminanti con rumine funzionale, equidi e lagomorfi. L’autorizzazione è provvisoria, di carattere urgente, e si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento; ciascun additivo resta soggetto alle condizioni specifiche indicate in allegato e al termine finale di autorizzazione fissato, per ciascuno, al 14 luglio 2028 o, se antecedente, alla decisione adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Esclusi dall’ambito di questo regolamento sono gli altri additivi del cobalto non espressamente contemplati, compreso il carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti richiamato nei considerando ma non disciplinato dal presente atto.
Autorizzazione provvisoria urgente di additivi a base di cobalto per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1455 della Commissione adotta, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1831/2003, un’autorizzazione provvisoria urgente per quattro additivi a base di cobalto destinati all’alimentazione animale. La misura è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’apporto di cobalto, elemento essenziale per la sintesi della vitamina B12, con possibili effetti negativi sul benessere di ruminanti, equidi e lagomorfi.
Contesto e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama la precedente autorizzazione di dieci anni concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, la mancata presentazione di una domanda di rinnovo entro il termine previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la successiva domanda di nuova autorizzazione presentata il 20 ottobre 2022. Poiché la nuova autorizzazione non poteva essere adottata entro il 15 luglio 2023, una società ha chiesto il 30 maggio 2023 un’autorizzazione provvisoria urgente. Nei considerando la Commissione valorizza i pareri EFSA che riconoscono il cobalto come oligoelemento essenziale e descrivono le conseguenze della sua carenza, in particolare perdita di appetito, calo della crescita, perdita di peso, anemia, disturbi metabolici e ridotta resistenza alle infezioni, con impatto sul benessere animale.
Ambito materiale e specie interessate
L’autorizzazione riguarda gli additivi acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato e solfato di cobalto (II) eptaidrato, qualificati come additivi nutrizionali del gruppo dei composti di oligoelementi. Le specie destinatarie sono ruminanti con rumine funzionale, equidi e lagomorfi. Il regolamento esclude implicitamente gli altri composti del cobalto non menzionati nell’allegato; nei considerando si precisa inoltre che il carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti, pur esistendo una domanda di rinnovo, non è disciplinato dal presente atto.
Condizioni di impiego, formulazione ed etichettatura
L’allegato stabilisce che tutti e quattro gli additivi devono essere incorporati nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Per il carbonato di cobalto (II) e per il carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato è richiesto che i mangimi composti siano immessi sul mercato non in polvere.
Per ciascun additivo sono fissate indicazioni obbligatorie in etichetta:
- indicazione del tenore di cobalto;
- raccomandazione di limitare la supplementazione a 0,3 mg/kg nei mangimi completi, tenendo conto del rischio di carenza dovuto alle condizioni locali e alla dieta.
Nelle istruzioni per l’uso dei mangimi composti deve essere riportata la frase: "Devono essere adottate misure protettive per evitare l’esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea."
Sicurezza degli utilizzatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi derivanti dall’esposizione degli utilizzatori all’additivo e alle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Profili tecnici degli additivi e metodi analitici
L’allegato dettaglia per ciascuna sostanza la composizione minima di cobalto e i parametri tecnici principali:
- 3b301 acetato di cobalto (II) tetraidrato: cristalli/granuli con tenore minimo di cobalto del 23%;
- 3b302 carbonato di cobalto (II): polvere con tenore minimo di cobalto del 45%-48%;
- 3b303 carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato: polvere con tenore minimo di cobalto del 50%;
- 3b305 solfato di cobalto (II) eptaidrato: polvere con tenore minimo di cobalto del 20%.
Sono inoltre specificate le formule chimiche, i numeri CAS e i metodi di analisi per identificazione, caratterizzazione cristallografica, determinazione del contenuto totale di cobalto e analisi granulometrica.
Durata dell’autorizzazione provvisoria e applicazione temporale
L’autorizzazione provvisoria cessa non appena la Commissione adotti una decisione definitiva sull’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e, in ogni caso, al più tardi il 14 luglio 2028. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con effetto immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’intervento
La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 15, che consente un’autorizzazione provvisoria urgente quando ciò sia necessario per la protezione del benessere animale. Il regolamento mira a garantire la continuità dell’uso di additivi a base di cobalto essenziali per prevenire carenze nutrizionali con impatto sul benessere di ruminanti, equidi e lagomorfi.
Autorizzazione provvisoria dei quattro additivi
L’articolo 1 autorizza a titolo provvisorio, come additivi per l’alimentazione animale appartenenti alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "composti di oligoelementi", le sostanze elencate nell’allegato: acetato di cobalto (II) tetraidrato (3b301), carbonato di cobalto (II) (3b302), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato (3b303) e solfato di cobalto (II) eptaidrato (3b305). L’autorizzazione vale alle condizioni specificate in allegato.
Specie destinatarie e modalità di impiego
Gli additivi sono autorizzati per ruminanti con rumine funzionale, equidi e lagomorfi. Per tutti e quattro gli additivi è previsto l’impiego nei mangimi composti sotto forma di premiscela; per carbonato di cobalto (II) e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato è specificato che i mangimi composti sono immessi sul mercato non in polvere.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’allegato riporta per ciascun additivo la composizione minima di cobalto, la formula chimica, il numero CAS e i metodi di analisi. Per l’identificazione si richiamano la Farmacopea europea (monografia 01/2008:20301) per acetato, carbonato e solfato; la caratterizzazione cristallografica avviene tramite diffrazione dei raggi X. La determinazione del tenore totale di cobalto in additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi avviene mediante EN 15510 (ICP-AES) o CEN/TS 15621 (ICP-AES dopo digestione sotto pressione); la distribuzione granulometrica mediante ISO 13320 (diffrazione laser).
Condizioni di etichettatura e avvertenze
Sull’etichetta dell’additivo e della premiscela deve figurare il tenore di cobalto e la raccomandazione di limitare la supplementazione a 0,3 mg/kg nei mangimi completi, tenendo conto del rischio di carenza dovuto alle condizioni locali e alla composizione della dieta. Nelle istruzioni per l’uso dei mangimi composti deve comparire l’avvertenza: "Devono essere adottate misure protettive per evitare l’esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea."
Sicurezza degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione provvisoria
Per ciascun additivo, l’autorizzazione provvisoria termina non appena sia adottata una decisione sull’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e, in ogni caso, non oltre il 14 luglio 2028.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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