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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1453

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1453 della Commissione del 13 luglio 2023 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1453 abroga il precedente regime speciale applicabile alle importazioni dal Giappone di alimenti per animali e prodotti alimentari, adottato dopo l’incidente della centrale nucleare di Fukushima. La Commissione motiva l’abrogazione richiamando l’assenza di non conformità rilevate dal giugno 2011, la ridotta incidenza commerciale dei prodotti interessati e l’adeguatezza del sistema di controllo giapponese. Restano comunque previsti il monitoraggio della Commissione e l’operatività generale della normativa UE in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali.

Abrogazione del regime di condizioni speciali per l’importazione nell’UE di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, istituito a seguito dell’incidente di Fukushima.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Produce effetti sul regime di importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti dal Giappone, ma non introduce nuovi obblighi sostanziali: elimina quelli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. Restano richiamati, sul piano motivazionale, i controlli sui radionuclidi e il monitoraggio da parte della Commissione e delle autorità giapponesi.

Abrogazione delle condizioni speciali per le importazioni dal Giappone a seguito di Fukushima

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1453 della Commissione interviene sul regime UE di importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, introdotto dopo l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima dell’11 marzo 2011. La Commissione ritiene non più necessario mantenere le misure speciali previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, pur continuando a monitorare i livelli di radionuclidi nei prodotti interessati.

Contesto e ragioni dell’intervento

Secondo i considerando, il regime speciale era stato istituito perché alcuni prodotti alimentari originari del Giappone presentavano livelli di radionuclidi superiori ai livelli di intervento applicabili in Giappone, con possibile rischio per la salute pubblica e animale nell’Unione. Tali misure erano state progressivamente riviste e attenuate nel tempo, fino al regolamento (UE) 2021/1533, che prevedeva livelli massimi rigorosi di radionuclidi per i prodotti elencati, controlli prima dell’esportazione e certificazione di conformità da parte delle autorità competenti.

Valutazione della Commissione

La Commissione evidenzia che:

  • dal giugno 2011 non sono state rilevate non conformità ai livelli massimi di radionuclidi nelle importazioni all’ingresso dell’Unione;
  • il sistema di controllo istituito e i controlli delle autorità giapponesi si sono dimostrati efficaci;
  • i prodotti interessati sono commercializzati nell’Unione solo in quantità ridotte;
  • il loro contributo all’esposizione della popolazione ai radionuclidi è trascurabile;
  • le autorità giapponesi hanno assunto l’impegno di mantenere un ampio e adeguato sistema di controllo e di pubblicare periodicamente i risultati del monitoraggio sul sito del ministero della Salute, del lavoro e delle politiche sociali.

Effetto giuridico

In base a tali elementi, la Commissione conclude che non è più necessario mantenere le misure speciali del regolamento (UE) 2021/1533 per garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica e degli animali. L’articolo 1 ne dispone quindi l’abrogazione integrale.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Riferimenti normativi richiamati

Il regolamento si fonda sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002 e sull’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), nonché sull’articolo 90, primo comma, lettere a), c) e f), del regolamento (UE) 2017/625. Tali basi giuridiche confermano il collegamento con la disciplina UE in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali sulle importazioni.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento (UE) 2021/1533

L’articolo 1 dispone l’abrogazione integrale del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, che imponeva condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti a seguito dell’incidente di Fukushima.

Motivazione dell’abrogazione

I considerando precisano che le condizioni speciali erano state progressivamente attenuate nei successivi riesami; dal giugno 2011 non erano state rilevate non conformità ai livelli massimi di radionuclidi all’ingresso nell’Unione; i prodotti interessati erano commercializzati in quantità ridotte; e le autorità giapponesi avevano mantenuto un sistema di controllo adeguato e reso pubblici i risultati del monitoraggio.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazionisalute pubblicasalute degli animali

Testo integrale

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