Regolamento (UE) 2023/1481
Regolamento (UE) 2023/1481 della Commissione del 13 luglio 2023 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2023 per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 destinato agli Stati membri dell’Unione europea. Di conseguenza dispone la chiusura delle attività di pesca relative a tale stock per le navi UE a partire dal 26 giugno 2023. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Chiusura della pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro UE, a seguito dell’esaurimento del contingente 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che effettuano attività di pesca dello stock di ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La misura riguarda il contingente di pesca 2023 assegnato agli Stati membri dell’UE per tale stock e opera dalla data indicata nell’allegato, con chiusura a decorrere dal 26 giugno 2023. Non emergono deroghe nel testo fornito.
Chiusura della pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2
Il regolamento attua una misura di chiusura della pesca adottata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, art. 36, par. 2, a seguito della comunicazione dell’esaurimento del contingente 2023 per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti fissati dal regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio.
Ambito soggettivo e oggettivo
La chiusura riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea. L’oggetto materiale è lo stock di ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, identificato nell’allegato con lo stock GHL/1N2AB. La misura opera per il contingente di pesca 2023 assegnato agli Stati membri dell’UE.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock interessato è considerato esaurito a decorrere dalla data riportata nell’allegato. L’allegato indica come data di chiusura il 26 giugno 2023.
Divieti conseguenti alla chiusura
Ai sensi dell’articolo 2, dalla data di chiusura è vietato esercitare attività di pesca dello stock in questione da parte delle navi rientranti nell’ambito soggettivo del regolamento. Il divieto comprende anche le attività successive di gestione delle catture: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca 2023 assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, indicato nell’allegato, è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, cioè dal 26 giugno 2023.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock sono vietate alle navi battenti bandiera di uno Stato membro UE o immatricolate in uno Stato membro UE. È altresì vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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