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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1450

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1450 della Commissione dell'13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la persistenza di pratiche di dumping sulle importazioni dalla Cina di grandi tubi senza saldatura e ritiene probabile la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di eliminazione delle misure. Per la determinazione del valore normale la Commissione applica la metodologia dei paesi rappresentativi e sceglie il Messico come paese appropriato, in ragione delle distorsioni significative riscontrate nell’economia e nel settore siderurgico cinesi. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per singoli produttori esportatori e una misura residuale per tutte le altre società.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (codice TARIC 7304299090), 7304 39 88 e 7304 59 89, originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda operatori economici cinesi esportatori/produttori, importatori nell’Unione e, sul piano procedurale, l’industria dell’Unione interessata dal riesame; non si applica a prodotti diversi né a società non ricomprese nell’elenco o non beneficiarie di aliquote individuali, salvo applicazione dell’aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sui tubi senza saldatura originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1450 conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene le misure antidumping sulle importazioni nell’Unione di determinati tubi senza saldatura di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che, nonostante il ridotto volume di importazioni durante il periodo di riesame, persista il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

Procedura e quadro normativo

Il riesame è stato avviato il 12 maggio 2022 su domanda presentata il 10 febbraio 2022 dall’European Steel Tube Association per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha consultato il comitato ex articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, ha raccolto osservazioni dalle parti interessate, ha effettuato visite di verifica presso i produttori dell’Unione e l’associazione di settore, e ha dovuto fare ricorso a controlli incrociati a distanza per i produttori esportatori cinesi a causa delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, mentre il periodo in esame per il pregiudizio va dal 1° gennaio 2018 alla fine del periodo dell’inchiesta.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (TARIC 7304299090), 7304 39 88 e 7304 59 89. La Commissione conferma che il prodotto cinese, quello venduto nel mercato interno cinese e quello venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Determinazione del dumping e uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

Per il calcolo del valore normale la Commissione ha ritenuto che, nella RPC, esistano distorsioni significative nel settore siderurgico e nell’economia nel suo complesso. Di conseguenza ha ritenuto inidonei i prezzi e i costi interni cinesi e ha costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, includendo SGAV e profitti. Il governo cinese non ha collaborato né fornito elementi tali da confutare le risultanze del fascicolo, sicché la Commissione ha fatto ricorso a dati disponibili e alla metodologia del paese rappresentativo.

Paese rappresentativo e fonti di riferimento

Il Messico è stato individuato quale paese rappresentativo appropriato perché presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, produce il prodotto o prodotti del medesimo settore e offre dati pubblici pertinenti e utilizzabili. La Commissione ha utilizzato prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni per materie prime, energia e lavoro, facendo ricorso a fonti pubbliche quali GTA, ILO, GlobalPetrolPrices.com e la Comisión Reguladora de Energía, nonché ai dati finanziari di Tamsa/Tenaris per SGAV e profitti.

Esito sul dumping nel periodo di riesame

Nel periodo di riesame i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione circa 2 900 tonnellate di prodotto, con una quota di mercato compresa tra il 2,5 % e il 3,5 %. La Commissione ha calcolato per tali operatori margini di dumping medi ponderati compresi tra il 10 % e il 44 %, concludendo che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo considerato.

Rischio di reiterazione del dumping

La Commissione fonda la valutazione prospettica sulla considerevole capacità inutilizzata in Cina, stimata in circa 2,7 milioni di tonnellate annue, a fronte di un consumo dell’Unione di circa 102 189 tonnellate nel periodo di riesame. Il mercato dell’Unione è ritenuto molto attrattivo per dimensioni, prezzi e infrastrutture logistiche; inoltre i prezzi praticati dai produttori cinesi verso altri mercati risultavano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, rafforzando l’incentivo a dirottare esportazioni verso l’UE in assenza di misure. La Commissione conclude dunque che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale

L’industria dell’Unione, composta da sei produttori, ha subito un forte deterioramento: la produzione è scesa del 45 %, la capacità produttiva del 21 %, l’utilizzo degli impianti dal 76,5 % al 53,6 %, l’occupazione del 40 %, la redditività da 9,3 % a -7,2 %, mentre flusso di cassa e utile sul capitale investito si sono drasticamente ridotti. La Commissione qualifica tale situazione come pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. Tuttavia, per il periodo di riesame, non ritiene che le importazioni cinesi abbiano causato quel pregiudizio: il loro prezzo medio è risultato superiore al prezzo medio dell’industria dell’Unione e al suo costo medio di produzione, e non vi è stato undercutting quando si considerano i dazi antidumping.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e non sia contrario agli interessi di importatori e utilizzatori. Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che la proroga delle misure danneggi l’approvvigionamento del mercato, anche perché permane una pluralità di fonti alternative e l’industria dell’Unione dispone ancora di capacità inutilizzata significativa.

Regime dei dazi, fattura commerciale e anti-elusione

L’articolo 1 stabilisce aliquote differenziate per singole società cinesi e un’aliquota residuale del 54,9 % per tutte le altre società. Per ottenere l’aliquota individuale è necessaria una fattura commerciale valida recante la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società. Il regolamento richiama inoltre la possibilità di inserire nuovi produttori esportatori mediante successiva modifica dell’elenco, se ricorrono le condizioni previste, e segnala che incrementi significativi delle esportazioni possono giustificare un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito del riesame e istituzione del dazio

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. La Commissione conclude che il dumping è proseguito nel periodo di riesame e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati tubi senza saldatura di ferro o acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (TARIC 7304299090), 7304 39 88 e 7304 59 89. Il prodotto è usato per trasporto di petrolio, gas, liquidi e fluidi, palificazioni, usi meccanici, tubi di boiler e OCTG.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede aliquote individuali per alcune società: Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd 29,2 % (C171); CITIC Pacific Group, comprendente Daye Special Steel Co., Ltd e Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd, 51,8 % (899H); Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd 39,9 % (C173); Hengyang Valin MPM Co., Ltd 48,2 % (C174); altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 45,6 % (C998); tutte le altre società 54,9 % (C999).

Fattura commerciale e condizioni per l’aliquota individuale

Per applicare le aliquote individuali è necessaria la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3, firmata e datata dal responsabile dell’entità emittente. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Nuovi esportatori e modifica dell’elenco

L’articolo 1, paragrafo 4, consente di aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC all’elenco, attribuendo loro l’opportuna aliquota media ponderata tra quelle applicabili alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, purché dimostrino: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015), assenza di collegamento con soggetti già soggetti alle misure, ed esportazione successiva o obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Riesame in previsione della scadenza: procedura e base giuridica

Il riesame è stato aperto il 12 maggio 2022 su domanda dell’European Steel Tube Association presentata il 10 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha valutato la sufficienza degli elementi di prova, ha consultato il comitato ex articolo 15, paragrafo 1, e ha svolto divulgazione finale il 21 aprile 2023 con possibilità di osservazioni e audizioni.

Definizione del prodotto simile e del mercato rilevante

La Commissione conferma che il prodotto importato dalla RPC, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodologia di calcolo del valore normale: articolo 2, paragrafo 6 bis

Poiché la Commissione ha ritenuto esistenti distorsioni significative nella RPC, ha escluso l’uso dei prezzi e dei costi del mercato interno cinese e ha costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, comprensivi di SGAV e profitti congrui. Il governo della RPC non ha collaborato né fornito osservazioni utili, sicché la Commissione ha utilizzato dati disponibili e la metodologia del paese rappresentativo.

Paese rappresentativo e fonti di riferimento

Il paese rappresentativo individuato è il Messico, perché presenta livello di sviluppo economico analogo alla RPC, produce il prodotto o un prodotto del settore e consente di disporre di dati pubblici pertinenti. La Commissione ha scelto Tamsa/Tenaris per SGAV e profitti e ha utilizzato fonti pubbliche per materie prime, lavoro ed energia, tra cui GTA, ILO, GlobalPetrolPrices.com e CRE.

Dumping nel periodo di riesame

La Commissione ha rilevato esportazioni cinesi nell’Unione per circa 2 900 tonnellate nel periodo di riesame, con quota di mercato tra il 2,5 % e il 3,5 %. I margini di dumping medi ponderati sono risultati compresi tra il 10 % e il 44 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Rischio di reiterazione del dumping

In caso di scadenza delle misure, la Commissione ritiene probabile il reindirizzamento verso l’Unione di una capacità inutilizzata stimata in circa 2,7 milioni di tonnellate, a fronte di un consumo dell’Unione di circa 102 189 tonnellate. Il mercato dell’Unione è considerato attraente per dimensioni e prezzi, anche perché i prezzi cinesi verso altri mercati risultavano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da sei produttori, ha subito un deterioramento marcato: produzione -45 %, capacità produttiva -21 %, utilizzo degli impianti 76,5 % a 53,6 %, occupazione -40 %, redditività da 9,3 % a -7,2 %, con forte contrazione del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. La Commissione conclude che l’industria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso causale e assenza di causalità delle importazioni cinesi nel periodo esaminato

Pur aumentando di volume e quota di mercato, le importazioni dalla RPC non hanno causato da sole il pregiudizio nel periodo di riesame, poiché il loro prezzo medio è risultato superiore al prezzo medio dell’industria dell’Unione e al costo medio di produzione, e non vi è stato undercutting con dazi inclusi. La Commissione distingue quindi tra assenza di causalità diretta nel periodo di riesame e rischio di reiterazione in caso di scadenza.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non è contrario all’interesse di importatori e utilizzatori. Non sono emerse ragioni imperative di interesse dell’Unione per rimuovere le misure; sono state ritenute ancora disponibili fonti alternative di approvvigionamento.

Applicazione doganale, controlli e anti-elusione

Le aliquote individuali si applicano solo ai soggetti nominati e alle merci da essi fabbricate; i diversi soggetti collegati o non espressamente menzionati ricadono nell’aliquota residuale. Le autorità doganali possono richiedere documenti aggiuntivi oltre alla fattura valida e, in caso di forti variazioni dei flussi di esportazione, può aprirsi un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si applicano, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialesiderurgia

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