Cassazione Civile, Ordinanza n. 08976/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento rideterminando, ai fini IRES e IRAP, i ricavi dichiarati da una società per complessivi euro 226.676,72, oltre a recuperare mancata applicazione di ritenute, sul presupposto che un risarcimento percepito per il furto di 92 tonnellate di alluminio dovesse essere tassato come componente reddituale. La società e il socio al 90% impugnavano gli atti sostenendo che il materiale rubato fosse di proprietà di terzi e detenuto in conto lavorazione, sicché il risarcimento non costituiva maggior reddito per la società; il socio contestava inoltre la presunzione di distribuzione del reddito sulla sola base della ristretta compagine sociale. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo decisivo che la fattura della proprietaria dell'alluminio non fosse stata contabilizzata tra i costi. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 85, comma 1, lett. f), TUIR, sostenendo che le indennità sostitutive di redditi perduti devono assumere la stessa natura dei redditi sostituiti; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse dato per provato il pagamento alla proprietaria sulla base di documenti contestati; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente posto a carico dell'erario la prova dell'effettivo pagamento e del rapporto contrattuale con la proprietaria del materiale, nonostante le contestazioni su data certa della fattura, riferibilità del contratto e prova del versamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva affermato in modo erroneo la natura fiscale del risarcimento né aveva dato per incontestato il pagamento alla proprietaria del materiale; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, una volta contestati dalla parte pubblica la data certa della fattura, l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale e la prova del pagamento, gravava sui contribuenti l'onere di dimostrare tali circostanze. Poiché tale prova non era stata fornita, la CTR aveva errato nell'allocazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 85, comma 1, lett. f), TUIR
Le indennità conseguite in sostituzione di redditi perduti assumono la stessa categoria reddituale dei redditi sostituiti; tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito aveva fondato la decisione sulle risultanze probatorie e non su una negazione della regola fiscale.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha escluso che la decisione di merito avesse posto a base della prova un fatto incontestato in modo erroneo; la CTR si era limitata a considerare non contestato che l'importo della fattura fosse stato contabilizzato come costo.
art. 2697 c.c.
Quando la controparte contesti la data certa della fattura, l'esistenza del rapporto contrattuale e soprattutto l'effettività del pagamento, grava sul contribuente l'onere di provare tali circostanze per dimostrare che il risarcimento percepito sia mera reintegrazione di quanto versato al proprietario del bene.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria, la qualificazione fiscale di un'indennità o di un risarcimento deve essere ricondotta alla funzione sostitutiva della somma percepita: se essa sostituisce un reddito, ne segue la medesima categoria; se invece reintegra un costo effettivamente sostenuto e contabilizzato, non integra automaticamente un maggior ricavo.
- Quando l'Ufficio contesti i documenti prodotti dal contribuente, non basta richiamare fatture o contratti se ne vengono specificamente contestati data certa, riferibilità oggettiva e nesso con l'operazione dedotta: spetta al contribuente fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi della propria pretesa fiscale.
- L'onere della prova segue la regola generale dell'art. 2697 c.c.: chi afferma che una somma ricevuta a titolo di risarcimento sia fiscalmente neutra perché mera restituzione di quanto pagato a terzi deve dimostrare sia il pagamento sia la riconducibilità di quel pagamento al bene o al rapporto dedotto.
- Il giudice di merito non può ritenere assolto l'onere probatorio sulla base di elementi meramente assertivi o di documentazione contestata, se manca la prova dell'effettività del pagamento e della coerenza temporale e causale dei documenti prodotti.
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