Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14813/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore pubblico)

La controversia

Il dipendente aveva impugnato la risoluzione del rapporto comunicatagli dalla Provincia il 4 marzo 2015, con decorrenza dal 1° agosto 2015, chiedendo la nullità, l’inefficacia o l’annullamento del recesso, la disapplicazione della deliberazione presidenziale dell’11 dicembre 2014 e il ripristino del rapporto, con le conseguenze di legge. La deliberazione aveva avviato la riduzione del personale e il prepensionamento dei dipendenti eccedentari, individuati tra coloro che avrebbero maturato entro il 31 dicembre 2016 i requisiti pensionistici secondo la disciplina anteriore alla riforma pensionistica del 2011; il diritto del ricorrente era stato certificato dall’INPS il 20 febbraio 2015. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2220/2018 depositata il 6 giugno 2018, aveva rigettato l’appello. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il dipendente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012, dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Ha sostenuto che non bastassero il possesso dei requisiti pensionistici e la consultazione sindacale: l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente perché la sua posizione professionale fosse eccedentaria e perché non fosse possibile ricollocarlo, anche in altra posizione. Nel giudizio di merito era stato inoltre contestato il presunto contrasto interno alla deliberazione sul riconoscimento degli esuberi e dedotta l’insufficienza della prova dell’iter di individuazione del personale eccedentario. La Corte d’Appello aveva rilevato che non era stata contestata in modo circostanziato la situazione di ridotta capacità di bilancio e che la deliberazione esponeva le ragioni finanziarie e funzionali della riduzione, oltre al criterio di selezione concordato nell’ambito della procedura sindacale.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni della Provincia sull’inammissibilità del ricorso, osservando che la censura riguardava l’interpretazione della disciplina applicabile e che l’adozione della deliberazione e dell’atto di recesso era incontestata. Ha poi rigettato l’unico motivo. La Corte ha distinto il recesso facoltativo previsto dall’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, considerato isolatamente, dalla sua applicazione quale misura prioritaria nell’ambito della procedura di gestione delle eccedenze disciplinata dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012. In quest’ultimo contesto la legge individua, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, il criterio oggettivo di scelta e dispone l’applicazione del recesso senza necessità di motivazione riferita alla specifica professionalità del singolo, né impone una previa valutazione del suo reimpiego. La legittimità richiede però che siano legittimi e motivati gli atti organizzativi presupposti, ricorrano le condizioni normative tipizzate e sia rispettato l’iter procedimentale, inclusa la consultazione sindacale. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che la deliberazione illustrava analiticamente le ragioni finanziarie e funzionali della riduzione, che era stata svolta la procedura di consultazione e che il criterio pensionistico era stato applicato; il lavoratore possedeva i requisiti richiesti e non aveva contestato circostanziatamente tali presupposti né allegato finalità illecite o contraddizioni nell’azione amministrativa. Sono rimaste assorbite le eccezioni della Provincia sulla tardività della domanda di reintegra e sulla cessazione della materia del contendere. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Ha escluso la responsabilità aggravata richiesta dalla resistente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 11, lett. a), D.L. n. 95/2012

    Il D.L. n. 95 del 2012, art. 2, comma 11, lett. a), indica lo stesso criterio prioritario – art. 72, comma 11 – in presenza delle indicate condizioni anagrafiche e contributive, prevedendone l’applicazione senza necessità di motivazione.

    Nella procedura di gestione delle eccedenze, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi indicati dalla legge, il criterio prioritario è la risoluzione del rapporto secondo l’art. 72, comma 11, senza necessità di motivare il recesso con riferimento alla specifica posizione professionale del dipendente.

  • art. 33 D.Lgs. n. 165/2001

    Il complessivo quadro normativo e giurisprudenziale delineato pone, quindi, in evidenza che il legislatore ha stabilito condizioni particolate di legittimità dell’agire dell’amministrazione datrice di lavoro che proceda alla riduzione delle dotazioni organiche con conseguente eccedenza o soprannumero di personale (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33 e D.L. n. 95 del 2012, art. 2, comma 11), ravvisando nel rispetto di tali condizioni, anche procedimentali, la ragione e la garanzia della applicazione del recesso D.L. n. 112 del 2008, ex art. 72, comma 11, come richiamato, conforme a legge.

    L’art. 33 disciplina le eccedenze per esigenze funzionali o finanziarie e stabilisce un iter procedimentale e misure ordinate per priorità. Il recesso previsto dall’art. 72, comma 11, è legittimo nell’ambito di tale procedura se sono rispettate le condizioni sostanziali e procedimentali previste, compreso l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali.

  • art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008

    Diversamente, dall’art. 2, in particolare commi 8, 11 e 14, e dal D.L. n. 95 del 2011, art. 16, comma 8, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33 risulta che il legislatore ha tipizzato alcune fattispecie che possono determinare eccedenze di personale: riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato (cit. art. 2, commi 1-6); riduzione della spesa degli enti locali in ragione del concorso alla finanza pubblica e al rispetto del patto di stabilità (cit. art. 2, comma 8, e cit. art. 16, comma 8); eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione (cit. art. 33, comma 1, cit. art. 2, comma 14, che richiama tutte le disposizioni dell’art. 2 in ordine a detta evenienza).

    Il recesso previsto dall’art. 72, comma 11, va letto nel contesto della disciplina sulle eccedenze: quando opera come misura prioritaria prevista dall’art. 2, comma 11, del D.L. n. 95/2012 e dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, la scelta discende dal criterio legislativo dei requisiti pensionistici, e non dalla facoltà discrezionale considerata isolatamente.

  • art. 16, comma 11, D.L. n. 98/2011

    Tale previsione va coordinata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16, comma 11, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, che ha stabilito che l’esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall’art. 72 cit., comma 11 non necessita di ulteriore motivazione, qualora l’amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

    Nell’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso prevista dall’art. 72, comma 11, la motivazione ulteriore può non essere necessaria se l’Amministrazione ha preventivamente stabilito criteri applicativi generali mediante un atto generale di organizzazione interna sottoposto ai controlli previsti.

  • art. 97 Cost.

    19.1. Da ciò discende che in presenza della legittimità dell’atto presupposto di rideterminazione delle dotazioni organiche, e del rispetto dell’iter procedurale previsto, oltre che del possesso da parte del lavoratore dei requisiti anagrafici e contributivi, non è ravvisabile la contrarietà del recesso intimato senza necessità di motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 11, lett. a) e art. 33 ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e ai criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

    Il recesso senza motivazione individuale non contrasta con imparzialità e buon andamento quando l’atto organizzativo presupposto è legittimo, la procedura prevista è rispettata e il dipendente possiede i requisiti richiesti.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    19.1. Da ciò discende che in presenza della legittimità dell’atto presupposto di rideterminazione delle dotazioni organiche, e del rispetto dell’iter procedurale previsto, oltre che del possesso da parte del lavoratore dei requisiti anagrafici e contributivi, non è ravvisabile la contrarietà del recesso intimato senza necessità di motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 11, lett. a) e art. 33 ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e ai criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

    I criteri di correttezza e buona fede non impongono una valutazione individuale del possibile reimpiego quando il recesso consegue, come misura prioritaria, alla procedura legale di gestione delle eccedenze, purché ne ricorrano i presupposti e siano rispettate le garanzie procedimentali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ed infatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa (Cass., n. 21772 del 2019).

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge consente alla Cassazione di verificare non soltanto l’interpretazione della norma, ma anche la corretta sussunzione in essa dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Non si ravvisano, nella specie, le condizioni della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., chiesta dal controricorrente.

    Nel caso concreto la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la responsabilità aggravata richiesta dalla parte resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la risoluzione unilaterale del rapporto di un dipendente pubblico è applicata come misura prioritaria nell’ambito della procedura legale di gestione delle eccedenze, il criterio di scelta è quello oggettivo fissato dalla legge: il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti. In tale contesto non occorre una motivazione individuale sulla specifica professionalità del dipendente né una preventiva valutazione della possibilità di reimpiego.
  • L’esonero dalla motivazione individuale del recesso non sottrae a controllo la legittimità degli atti organizzativi presupposti: l’Amministrazione deve indicare le ragioni tipizzate che determinano la riduzione delle dotazioni o l’eccedenza, rispettare l’iter procedimentale previsto e svolgere la consultazione sindacale richiesta.
  • La valutazione della legittimità del recesso va distinta a seconda del contesto normativo: la facoltà di risoluzione prevista dall’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, considerata autonomamente, è soggetta ai relativi obblighi di motivazione o ai criteri generali preventivamente adottati; quando invece opera quale misura prioritaria della procedura di gestione delle eccedenze, valgono il criterio e le garanzie stabiliti dalla disciplina speciale di tale procedura.
  • Il dipendente che contesti un recesso nell’ambito della procedura di eccedenza deve contestare in modo circostanziato i presupposti organizzativi e procedurali rilevanti; non è sufficiente invocare in astratto la necessità di una valutazione della professionalità individuale o del possibile reimpiego.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.