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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 25/08/2023 del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'istanza di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta per fatti connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto otto motivi: (1) incompetenza territoriale e inefficacia della misura derivante dall'intervento del Gip di Termini Imerese/Agrigento e conseguente nullità/inefficacia del provvedimento; (2) ulteriore censura sulla competenza territoriale del Gip di Palermo; (3) mancato deposito e trasmissione in riesame di una videoripresa ritenuta prova centrale (violazione art. 309 e 291 c.p.p.); (4) incompetenza della DDA di Palermo (art. 5 D.L. 367/1991); (5) travisamento della prova per assenza degli atti di indagine e della videoripresa; (6) carenza di indizi circa la natura stupefacente degli imballaggi e l'elemento associativo richiesto dall'art. 74 DPR 309/90; (7) mancanza di specifico apporto causale del ricorrente (concorso di persone, art. 110 c.p.); (8) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e violazione dell'art. 274 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi respinto. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per limiti di censura in Cassazione (art. 606 c.p.p.) e manifestamente infondati gli altri. In particolare: è stata confermata la distinzione tra competenza per la convalida del fermo (art. 390) e competenza per l'applicazione della misura cautelare, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Salzano e successive) che esclude l'automatica inefficacia ‘derivata’ del provvedimento cautelare adottato dal giudice di convalida; è stata ritenuta corretta la valutazione secondo cui il PM non è tenuto a trasmettere ogni supporto (la videoripresa) se gli esiti sono ricostruiti nella relazione/annotazione di polizia giudiziaria e la difesa non ha fornito prova del contrario; sono state considerate legittime e adeguatamente motivate le valutazioni del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi di associazione e traffico di droga (valorizzazione di intercettazioni, monitoraggi navali, anomalie di rotta, modalità di trasferimento degli imballaggi, rinvenimento della droga), nonché le esigenze cautelari (pericolo di fuga/reiterazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c) ed e), comma 3

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: non sono deducibili in cassazione, come vizi di motivazione, questioni di diritto; il sindacato sulla motivazione è circoscritto e non consente una rivalutazione integrale del merito

  • art. 390 cod. proc. pen.

    Individua il giudice competente per la convalida dell'arresto/fermo (luogo in cui è stata tolta la libertà); tale competenza è funzionale alla convalida ma non equivale automaticamente a competenza esclusiva per l'applicazione delle misure cautelari

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Regola l'intervento del giudice in sede di convalida per l'applicazione di misure precautelari: tali provvedimenti hanno efficacia provvisoria ex art. 27 e non costituiscono competenza cautelare esclusiva che deroghi alla disciplina territoriale

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Attribuisce efficacia provvisoria ai provvedimenti adottati dal giudice che convalida l'arresto/fermo quando vi sia discrepanza territoriale tra luogo del fermo e luogo del reato, in attesa dell'intervento del giudice territorialmente competente

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Regola il deposito degli atti in cancelleria; l'obbligo di trasmissione in riesame (art. 309) si riferisce agli atti già depositati ai sensi di questo articolo

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti selezionati dal PM per sostenere la richiesta cautelare: la giurisprudenza ammette la trasmissione di atti riassuntivi e non di tutto il fascicolo; il PM non è obbligato a trasmettere i supporti audio/video se gli esiti sono sintetizzati nella annotazione di polizia giudiziaria

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento: principio richiamato per sottolineare l'onere della difesa di dimostrare l'effettiva mancata trasmissione di atti

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Regime probatorio dei fatti processuali: la difesa che contestasse la presenza di un atto tra quelli trasmessi avrebbe dovuto fornire prova del fatto processuale

  • art. 73 e art. 74 DPR 309/90

    Art. 73: traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; Art. 74: ipotesi di traffico aggravato e reati connessi (associazione finalizzata al traffico). La Corte conferma che, in sede cautelare, la configurazione associativa può essere fondata sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari, modalità operative ripetute e organizzazione

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravanti personali; nel caso è stata esclusa rispetto ad un capo (esclusione dell'aggravante per il capo 1)

  • art. 5 D.L. 367/1991 (conv. L. 8/1992)

    Norma sulla competenza della Direzione Distrettuale Antimafia: la competenza si determina sull'imputazione e non sulla successiva valutazione di merito; la questione non è sindacabile in riesame/cassazione se non tempestivamente eccepita con gli strumenti previsti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione): la valutazione dell'attualità del pericolo può fondarsi sulle modalità del fatto e sulle condizioni personali, anche se non immediate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa connessa a determinate fattispecie (richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari quando ricorrano condizioni di particolare gravità del fatto)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Distinzione competenze: la competenza del giudice per la convalida del fermo (art. 390 c.p.p.) non implica automaticamente una competenza esclusiva per l'applicazione della misura cautelare; provvedimenti adottati in sede di convalida hanno efficacia provvisoria (art. 27) e la loro invalidità non si trasmette automaticamente al giudice territorialmente competente salvo formale pronuncia.
  • Trasmissione degli atti in riesame: il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere l'intero fascicolo o i supporti originali (es. video) se gli esiti probatori sono adeguatamente riportati in relazione/annotazione di polizia giudiziaria; la difesa che contesti la mancata trasmissione deve provare il fatto processuale.
  • Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione integrale del compendio probatorio; molte censure che si tradurrebbero in una diversa valutazione del merito risultano inammissibili per vizio di motivazione o manifestamente infondate ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Valutazione degli indizi in sede cautelare: in fase di misure cautelari il giudice può fondare la sussistenza di gravi indizi e di una struttura associativa sulla correlazione di elementi (intercettazioni, modalità operative ripetute, monitoraggi, anomalie di condotta), anche in assenza di prova piena; argomentazioni difensive che chiedono di riconsiderare il medesimo materiale probatorio sono frequentemente respinte.
  • Onere della difesa sui fatti processuali: se la difesa afferma l'esistenza/assenza di specifici atti processuali (es. video depositati), ha l'onere di dimostrarlo in base alle norme sulla prova dei fatti processuali (art. 187 c.p.p.).
  • Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione: il pericolo può essere desunto dalle modalità della condotta e dal contesto organizzativo anche quando non esistono opportunità immediate di commissione di altri reati; il giudice deve motivare la prognosi, e la contestazione generica dell'assenza di attualità è di norma insufficiente

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