Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 25/08/2023 del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'istanza di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta per fatti connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto otto motivi: (1) incompetenza territoriale e inefficacia della misura derivante dall'intervento del Gip di Termini Imerese/Agrigento e conseguente nullità/inefficacia del provvedimento; (2) ulteriore censura sulla competenza territoriale del Gip di Palermo; (3) mancato deposito e trasmissione in riesame di una videoripresa ritenuta prova centrale (violazione art. 309 e 291 c.p.p.); (4) incompetenza della DDA di Palermo (art. 5 D.L. 367/1991); (5) travisamento della prova per assenza degli atti di indagine e della videoripresa; (6) carenza di indizi circa la natura stupefacente degli imballaggi e l'elemento associativo richiesto dall'art. 74 DPR 309/90; (7) mancanza di specifico apporto causale del ricorrente (concorso di persone, art. 110 c.p.); (8) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e violazione dell'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi respinto. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per limiti di censura in Cassazione (art. 606 c.p.p.) e manifestamente infondati gli altri. In particolare: è stata confermata la distinzione tra competenza per la convalida del fermo (art. 390) e competenza per l'applicazione della misura cautelare, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Salzano e successive) che esclude l'automatica inefficacia ‘derivata’ del provvedimento cautelare adottato dal giudice di convalida; è stata ritenuta corretta la valutazione secondo cui il PM non è tenuto a trasmettere ogni supporto (la videoripresa) se gli esiti sono ricostruiti nella relazione/annotazione di polizia giudiziaria e la difesa non ha fornito prova del contrario; sono state considerate legittime e adeguatamente motivate le valutazioni del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi di associazione e traffico di droga (valorizzazione di intercettazioni, monitoraggi navali, anomalie di rotta, modalità di trasferimento degli imballaggi, rinvenimento della droga), nonché le esigenze cautelari (pericolo di fuga/reiterazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. c) ed e), comma 3
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: non sono deducibili in cassazione, come vizi di motivazione, questioni di diritto; il sindacato sulla motivazione è circoscritto e non consente una rivalutazione integrale del merito
art. 390 cod. proc. pen.
Individua il giudice competente per la convalida dell'arresto/fermo (luogo in cui è stata tolta la libertà); tale competenza è funzionale alla convalida ma non equivale automaticamente a competenza esclusiva per l'applicazione delle misure cautelari
art. 391 cod. proc. pen.
Regola l'intervento del giudice in sede di convalida per l'applicazione di misure precautelari: tali provvedimenti hanno efficacia provvisoria ex art. 27 e non costituiscono competenza cautelare esclusiva che deroghi alla disciplina territoriale
art. 27 cod. proc. pen.
Attribuisce efficacia provvisoria ai provvedimenti adottati dal giudice che convalida l'arresto/fermo quando vi sia discrepanza territoriale tra luogo del fermo e luogo del reato, in attesa dell'intervento del giudice territorialmente competente
art. 291 cod. proc. pen.
Regola il deposito degli atti in cancelleria; l'obbligo di trasmissione in riesame (art. 309) si riferisce agli atti già depositati ai sensi di questo articolo
art. 309 cod. proc. pen.
Obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti selezionati dal PM per sostenere la richiesta cautelare: la giurisprudenza ammette la trasmissione di atti riassuntivi e non di tutto il fascicolo; il PM non è obbligato a trasmettere i supporti audio/video se gli esiti sono sintetizzati nella annotazione di polizia giudiziaria
art. 293 cod. proc. pen.
Diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento: principio richiamato per sottolineare l'onere della difesa di dimostrare l'effettiva mancata trasmissione di atti
art. 187 cod. proc. pen.
Regime probatorio dei fatti processuali: la difesa che contestasse la presenza di un atto tra quelli trasmessi avrebbe dovuto fornire prova del fatto processuale
art. 73 e art. 74 DPR 309/90
Art. 73: traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; Art. 74: ipotesi di traffico aggravato e reati connessi (associazione finalizzata al traffico). La Corte conferma che, in sede cautelare, la configurazione associativa può essere fondata sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari, modalità operative ripetute e organizzazione
art. 61-bis cod. pen.
Aggravanti personali; nel caso è stata esclusa rispetto ad un capo (esclusione dell'aggravante per il capo 1)
art. 5 D.L. 367/1991 (conv. L. 8/1992)
Norma sulla competenza della Direzione Distrettuale Antimafia: la competenza si determina sull'imputazione e non sulla successiva valutazione di merito; la questione non è sindacabile in riesame/cassazione se non tempestivamente eccepita con gli strumenti previsti
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione): la valutazione dell'attualità del pericolo può fondarsi sulle modalità del fatto e sulle condizioni personali, anche se non immediate
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzione relativa connessa a determinate fattispecie (richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari quando ricorrano condizioni di particolare gravità del fatto)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Distinzione competenze: la competenza del giudice per la convalida del fermo (art. 390 c.p.p.) non implica automaticamente una competenza esclusiva per l'applicazione della misura cautelare; provvedimenti adottati in sede di convalida hanno efficacia provvisoria (art. 27) e la loro invalidità non si trasmette automaticamente al giudice territorialmente competente salvo formale pronuncia.
- Trasmissione degli atti in riesame: il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere l'intero fascicolo o i supporti originali (es. video) se gli esiti probatori sono adeguatamente riportati in relazione/annotazione di polizia giudiziaria; la difesa che contesti la mancata trasmissione deve provare il fatto processuale.
- Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione integrale del compendio probatorio; molte censure che si tradurrebbero in una diversa valutazione del merito risultano inammissibili per vizio di motivazione o manifestamente infondate ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Valutazione degli indizi in sede cautelare: in fase di misure cautelari il giudice può fondare la sussistenza di gravi indizi e di una struttura associativa sulla correlazione di elementi (intercettazioni, modalità operative ripetute, monitoraggi, anomalie di condotta), anche in assenza di prova piena; argomentazioni difensive che chiedono di riconsiderare il medesimo materiale probatorio sono frequentemente respinte.
- Onere della difesa sui fatti processuali: se la difesa afferma l'esistenza/assenza di specifici atti processuali (es. video depositati), ha l'onere di dimostrarlo in base alle norme sulla prova dei fatti processuali (art. 187 c.p.p.).
- Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione: il pericolo può essere desunto dalle modalità della condotta e dal contesto organizzativo anche quando non esistono opportunità immediate di commissione di altri reati; il giudice deve motivare la prognosi, e la contestazione generica dell'assenza di attualità è di norma insufficiente
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