Cassazione Civile, Sentenza n. 4404/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato gli avvisi con cui la società ricorrente le chiedeva il pagamento della TIA per gli anni 2006-2009, con una sanzione del 100%, per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da un complesso industriale sito nel Comune di Latina. Tra le contestazioni, la contribuente aveva dedotto l’illegittimità della deliberazione comunale del 30 maggio 2006, n. 44, istitutiva della TIA 1, oltre alla decadenza dal potere impositivo per il 2006 e all’illegittimità delle sanzioni. La CTP aveva dichiarato decaduta la società accertatrice per l’annualità 2006 e annullato le sanzioni per il 2007-2009. La CTR del Lazio, con sentenza n. 4778/2016 depositata il 21 luglio 2016, aveva respinto l’appello principale della società accertatrice, confermando tali statuizioni; la contribuente aveva rinunciato in appello alla censura contro la deliberazione comunale, mentre la CTR non aveva esaminato le ulteriori questioni non rinunciate. La società accertatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) carenza di motivazione della sentenza regionale e violazione del regolamento comunale e dei criteri interpretativi, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l’occupazione dovesse presumersi dall’inizio dell’anno e che ciò escludesse la decadenza; (2) omessa motivazione su un fatto presupposto, violazione dell’art. 115 c.p.c. e abuso del diritto, deducendo che la contribuente non aveva contestato la debenza della pretesa per il 2006 ma aveva sollevato solo eccezioni formali; (3) violazione dell’art. 2946 c.c. e omessa motivazione, sostenendo che si applicasse il termine decennale e che la sua decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza del versamento, anziché nella scadenza per la presentazione della dichiarazione; (4) omessa motivazione e violazione della gerarchia delle fonti, per la mancata disapplicazione dell’art. 32 del regolamento comunale TIA e per l’asserita erronea applicazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 anziché di quella, dal 100% al 200%, prevista per l’infedele dichiarazione dal D.Lgs. n. 471/1997. La resistente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, poiché l’atto era stato consegnato il 23 febbraio 2017 a fronte della scadenza del 21 febbraio, mentre il plico risultava consegnato all’ufficio postale il 21 febbraio.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: ai fini della tempestività dell’impugnazione rileva, per il notificante, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, nel caso concreto, il plico era stato consegnato all’ufficio postale il 21 febbraio 2017, entro il termine. Ha quindi ritenuto pregiudiziale e assorbente la questione della legittimità della deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1, e ha affermato che il giudice tributario può disapplicare d’ufficio l’atto amministrativo presupposto, se la sua illegittimità è stata investita dai motivi di impugnazione dell’atto impositivo, salvo l’esistenza di un giudicato amministrativo di segno contrario. Nel merito, la Corte ha stabilito che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 il 29 aprile 2006, il Comune non poteva istituire la TIA 1 con la deliberazione del 30 maggio 2006: le norme transitorie salvaguardavano le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, ma non consentivano ai Comuni che ancora applicavano la TARSU di passare alla TIA 1. La deliberazione è stata pertanto disapplicata perché illegittima. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le censure della società ricorrente sulla decadenza e sulle sanzioni non hanno dato luogo a autonome statuizioni, essendo assorbita la controversia dalla disapplicazione della deliberazione istitutiva della TIA 1. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per le obiettive incertezze del quadro normativo e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, n. 1, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi D.P.R. n. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso
Per valutare la tempestività dell’impugnazione, la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; le risultanze del registro cronologico fanno fede fino a querela di falso.
art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248
Quindi, il giudice tributario, nell’ambito della valutazione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere -dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della delibera
Il giudice tributario può e deve disapplicare anche d’ufficio la deliberazione comunale presupposta all’imposizione quando ne riscontri l’illegittimità, purché la questione sia investita dai motivi di impugnazione dell’atto impositivo; fa eccezione l’esistenza di un giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità.
art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Da siffatti rilievi consegue che il Comune di Latina non ha tempestivamente esercitato la facoltà di adottare il passaggio da TARSU a TIA 1, con conseguente illegittimità della Delib. n. 44 del 2006, la quale va disapplicata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c.
Il giudice tributario disapplica la deliberazione comunale illegittima che costituisce il presupposto dell’atto impositivo, esercitando il potere previsto dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992.
art. 49, commi 1 e 5, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, – secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).
Il regime transitorio previsto per il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 manteneva in vigore la disciplina della TARSU sino ai termini stabiliti, ma la sua operatività è stata interrotta dalla successiva disciplina del D.Lgs. n. 152/2006.
art. 11 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 è cessato il regime transitorio collegato all’istituzione della TIA 1; le clausole di salvaguardia riguardavano soltanto le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati.
art. 238, commi 1, 6 e 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La soppressione della TIA 1, entrata in vigore il 29 aprile 2006, non consentiva ai Comuni che applicavano ancora la TARSU di istituire successivamente la TIA 1; la salvaguardia transitoria riguardava soltanto le discipline già vigenti.
art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La continuità normativa assicurata dall’art. 264, comma 1, lett. i), riguardava i provvedimenti attuativi già adottati in base alla disciplina precedente, non autorizzando l’adozione successiva di nuovi atti istitutivi della TIA 1.
Massime di principio
- Il giudice tributario, nel giudizio sull’atto impositivo, può e deve disapplicare anche d’ufficio l’atto amministrativo presupposto quando la sua illegittimità sia stata investita dai motivi di impugnazione del contribuente; tale potere incontra il limite di un eventuale giudicato amministrativo che ne abbia già affermato la legittimità.
- Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la disciplina transitoria della TIA 1 non consentiva ai Comuni ancora assoggettati alla TARSU di istituire per la prima volta la TIA 1. La salvaguardia prevista dalla nuova disciplina riguardava le regolamentazioni già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; le risultanze del registro cronologico tenuto da quest’ultimo fanno fede fino a querela di falso, salvo contestazione della loro conformità al vero.
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