Sentenza del 19/04/2021 n. 2018 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Rimborso - Disconoscimento del credito d'imposta - Termine di decadenza per l'accertamento - Applicazione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva disconosciuto il credito IVA richiesto a rimborso. La questione principale era se il disconoscimento fosse ammissibile nonostante fossero decorsi i termini di decadenza per l'accertamento relativi all'anno in cui il credito era maturato, e se fosse rilevante che il credito fosse poi confluito o meno in dichiarazioni successive.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere un credito IVA richiesto a rimborso se i termini per l'accertamento relativi all'anno di maturazione del credito sono ormai decorsi. È del tutto irrilevante che il credito sia confluito in dichiarazioni successive: la scadenza del termine di decadenza per l'accertamento impedisce ogni azione impositiva successiva. La decisione si fonda su un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema tributario, richiamando il principio di certezza dei rapporti giuridici.
Norme richiamate
d.P.R. 633/72, art. 57
L'articolo disciplina i termini di decadenza per l'accertamento IVA: secondo la sentenza, una volta decorso il termine previsto per l'anno di maturazione del credito, l'amministrazione perde la potestà di disconoscere il credito stesso.
Cass. 3098/19
Giurisprudenza favorevole al contribuente che conferma l'impossibilità per l'Amministrazione di disconoscere crediti IVA dopo la decorrenza dei termini di accertamento relativi all'anno di maturazione.
Cass. 9713/14
Giurisprudenza contrastante che riconosceva rilevanza all'inclusione del credito nelle dichiarazioni successive quale elemento che poteva consentire interventi dell'Amministrazione; la sentenza qui esaminata si pone in contrasto con tale orientamento.
Massime di principio
- Controllare sempre il termine di decadenza per l'accertamento relativo all'anno in cui il credito IVA è maturato: se è decorso, l'Amministrazione non può più disconoscere il credito richiesto a rimborso.
- L'inclusione del credito in dichiarazioni IVA successive non rinnova né sospende il termine di decadenza relativo all'anno di maturazione e, quindi, non legittima di per sé il disconoscimento dopo la scadenza.
- Il contribuente può opporsi a richieste di recupero basate su crediti riferibili a periodi per i quali l'accertamento è ormai prescritto, invocando il principio di certezza dei rapporti giuridici.
- È opportuno documentare con precisione la data di maturazione del credito e conservare la documentazione probatoria, così da poter calcolare correttamente i termini e difendersi efficacemente se l'Amministrazione contesta il credito.
- Valutare la presenza di eventuali eccezioni (ad es. frode, dichiarazioni mendaci o elementi nuovi rilevanti): tali circostanze possono comunque consentire interventi dell'Amministrazione anche oltre i termini ordinari, pertanto vanno esaminate caso per caso.
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