Cassazione Civile, Ordinanza n. 21471/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino senegalese ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a espatriare per non dover succedere al padre nelle funzioni di marabut. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'erronea valutazione delle circostanze relative al contesto sociale e legislativo concernente la condizione di scelta del ruolo di marabut; con il secondo motivo, ancora sul piano dell'art. 360 c.p.c., ha dedotto la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; con il terzo motivo ha censurato la mancata valutazione del suo radicamento in Italia e della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere un riesame del merito senza indicare un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non consentito in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la nullità della sentenza ricorre solo in caso di motivazione assente o meramente apparente, non già per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ipotesi non ravvisata nel caso concreto. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché prospettava una possibilità ipotetica e non un fatto storico, e comunque non si confrontava con la ratio decidendi del diniego di protezione umanitaria, fondata sull'assenza di una effettiva e incolmabile sproporzione tra la situazione in Italia e quella in Senegal. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di legittimità non consente un riesame del merito; il n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica della valutazione delle prove. La nullità della sentenza per motivazione riguarda l'assenza o apparenza della motivazione, non la sua insufficienza o contraddittorietà.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e si risolve invece nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione non deriva da motivazione insufficiente o contraddittoria, ma solo dalla sua assenza o mera apparenza.
- La censura contro il diniego di protezione umanitaria deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che prospetti elementi ipotetici o eventuali senza incidere sul punto decisivo valorizzato dal giudice di merito.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per sollecitare un accertamento di merito alternativo rispetto a quello compiuto dal giudice territoriale.
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