Cassazione Penale, Sentenza n. 7276/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per riciclaggio di un'autovettura e per soppressione dei dati identificativi del mezzo (targhe e targhetta con numero di telaio). In cassazione la difesa ha dedotto: (1) mancanza di prova della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo, sostenendo che la manomissione dei dati identificativi era stata eseguita da un'officina a cui l'imputato si era rivolto per riparazioni; (2) che la sostituzione del motore era compatibile con il costo della riparazione effettuata, quindi non vi era profitto dal presunto riciclaggio; (3) vizio in relazione all'elemento soggettivo per assenza di dati dimostrativi della consapevolezza e delle trasformazioni compiute da altri; (4) censura del trattamento sanzionatorio per l'applicazione della recidiva e per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito processuale ha ritenuto i primi due motivi reiterativi delle censure già proposte in appello e manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva infatti individuato, nei dati oggettivi (acquisto di un veicolo non marciante, ripristino della circolazione poche ore dopo con organi meccanici compatibili con vettura provento di furto, acquisto a nome di un congiunto e interesse economico), indici idonei a dimostrare il concorso morale dell'imputato nell'operazione di riciclaggio e la condivisione consapevole dell'operazione nonostante l'esecuzione materiale da parte di terzi. Il terzo motivo (sulla recidiva e sulle attenuanti) è stato ritenuto inammissibile perché riguardava profili non devoluti al giudice d'appello e, pertanto, non proponibili in cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020)
Richiamata per indicare la procedura di esame del ricorso (forme semplificate/peculiari per l'esame introdotto dal decreto-legge) applicata dalla Corte per valutare il ricorso
D.L. 30 dicembre 2021, n.228, art. 16 (conv. L. 25 febbraio 2022, n.15)
Richiamato per rendere applicabili le modalità di esame previste dal precedente decreto-legge in relazione ai termini di conversione e disposizione transitoria
Codice di procedura penale, art. 609 comma 2
Principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute al giudice d'appello; la Corte ha usato questa norma per escludere la valutazione dei motivi relativi alla recidiva e alle attenuanti che non erano stati sollevati in appello
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposamente inammissibili; applicata per disporre il versamento di euro 3.000
Codice penale, art. 62 n.4
Circostanza attenuante richiamata dalla difesa quale non riconosciuta; la Corte ha escluso il relativo esame in cassazione perché la questione non era stata devoluta al giudice d'appello
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186
Corte Cost. 13/06/2000, n.186
Citata a conforto del principio secondo cui può essere disposta una sanzione pecuniaria/processuale nei confronti del ricorrente quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha fatto riferimento a tale giurisprudenza per motivare il pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In reati di 'riciclaggio' relativi a veicoli la prova della consapevolezza dell'origine delittuosa può essere fornita da indizi oggettivi e concatenati (es. acquisto di veicolo non marciante, rapidità della messa in circolazione, presenza di organi meccanici compatibili con vettura provento di furto, uso di intermediari/nomi di terzi e interesse economico): tali elementi possono giustificare la ritenuta partecipazione, anche se le attività materiali sono state eseguite da terzi
- In cassazione non sono ammissibili motivi che semplicemente reiterano censure già discusse in appello senza confrontarsi con i punti decisivi della motivazione della corte territoriale; argomentazioni analoghe già valutate sono facilmente dichiarate manifestamente infondate o reiterative
- Questioni procedurali e sostanziali che non siano state devolute al giudice d'appello (es. contestazione della recidiva, riconoscimento o meno di specifiche circostanze attenuanti) non possono essere sollevate in cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
- Proporre un ricorso in cassazione senza affrontare esplicitamente il fulcro della motivazione di merito espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella proposizione del gravame
- Per ottenere un esito favorevole in ricorso è fondamentale contestare in modo mirato e documentato i punti cardine della motivazione applicata dal giudice di merito, fornendo elementi che possano confutare direttamente gli indici oggettivi ritenuti probatori
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