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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7276/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per riciclaggio di un'autovettura e per soppressione dei dati identificativi del mezzo (targhe e targhetta con numero di telaio). In cassazione la difesa ha dedotto: (1) mancanza di prova della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo, sostenendo che la manomissione dei dati identificativi era stata eseguita da un'officina a cui l'imputato si era rivolto per riparazioni; (2) che la sostituzione del motore era compatibile con il costo della riparazione effettuata, quindi non vi era profitto dal presunto riciclaggio; (3) vizio in relazione all'elemento soggettivo per assenza di dati dimostrativi della consapevolezza e delle trasformazioni compiute da altri; (4) censura del trattamento sanzionatorio per l'applicazione della recidiva e per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito processuale ha ritenuto i primi due motivi reiterativi delle censure già proposte in appello e manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva infatti individuato, nei dati oggettivi (acquisto di un veicolo non marciante, ripristino della circolazione poche ore dopo con organi meccanici compatibili con vettura provento di furto, acquisto a nome di un congiunto e interesse economico), indici idonei a dimostrare il concorso morale dell'imputato nell'operazione di riciclaggio e la condivisione consapevole dell'operazione nonostante l'esecuzione materiale da parte di terzi. Il terzo motivo (sulla recidiva e sulle attenuanti) è stato ritenuto inammissibile perché riguardava profili non devoluti al giudice d'appello e, pertanto, non proponibili in cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020)

    Richiamata per indicare la procedura di esame del ricorso (forme semplificate/peculiari per l'esame introdotto dal decreto-legge) applicata dalla Corte per valutare il ricorso

  • D.L. 30 dicembre 2021, n.228, art. 16 (conv. L. 25 febbraio 2022, n.15)

    Richiamato per rendere applicabili le modalità di esame previste dal precedente decreto-legge in relazione ai termini di conversione e disposizione transitoria

  • Codice di procedura penale, art. 609 comma 2

    Principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute al giudice d'appello; la Corte ha usato questa norma per escludere la valutazione dei motivi relativi alla recidiva e alle attenuanti che non erano stati sollevati in appello

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposamente inammissibili; applicata per disporre il versamento di euro 3.000

  • Codice penale, art. 62 n.4

    Circostanza attenuante richiamata dalla difesa quale non riconosciuta; la Corte ha escluso il relativo esame in cassazione perché la questione non era stata devoluta al giudice d'appello

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186

    Corte Cost. 13/06/2000, n.186

    Citata a conforto del principio secondo cui può essere disposta una sanzione pecuniaria/processuale nei confronti del ricorrente quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha fatto riferimento a tale giurisprudenza per motivare il pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In reati di 'riciclaggio' relativi a veicoli la prova della consapevolezza dell'origine delittuosa può essere fornita da indizi oggettivi e concatenati (es. acquisto di veicolo non marciante, rapidità della messa in circolazione, presenza di organi meccanici compatibili con vettura provento di furto, uso di intermediari/nomi di terzi e interesse economico): tali elementi possono giustificare la ritenuta partecipazione, anche se le attività materiali sono state eseguite da terzi
  • In cassazione non sono ammissibili motivi che semplicemente reiterano censure già discusse in appello senza confrontarsi con i punti decisivi della motivazione della corte territoriale; argomentazioni analoghe già valutate sono facilmente dichiarate manifestamente infondate o reiterative
  • Questioni procedurali e sostanziali che non siano state devolute al giudice d'appello (es. contestazione della recidiva, riconoscimento o meno di specifiche circostanze attenuanti) non possono essere sollevate in cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
  • Proporre un ricorso in cassazione senza affrontare esplicitamente il fulcro della motivazione di merito espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella proposizione del gravame
  • Per ottenere un esito favorevole in ricorso è fondamentale contestare in modo mirato e documentato i punti cardine della motivazione applicata dal giudice di merito, fornendo elementi che possano confutare direttamente gli indici oggettivi ritenuti probatori

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