Cassazione Penale, Sentenza n. 11653/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Taranto (30/04/2018, irrevocabile 13/11/2018) che lo aveva condannato per truffa a 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa. La richiesta di revisione si fondava su novità documentali (presunta incompatibilità topografica e cronologica tra le condotte contestate e la sede di lavoro effettivamente svolta dal ricorrente a Roma) non assunte nel primo giudizio e ritenute dalla difesa idonee a mettere in dubbio l'attribuibilità del fatto. La Corte d'appello ha ritenuto il novum non decisivo e incerta la riferibilità della documentazione agli enti indicati, dichiarando inammissibile la revisione. Il ricorso alla Cassazione censura la violazione della disciplina processuale relativa all'ampiezza e profondità del preliminare vaglio sulla istanza di revisione, denunciando motivazione apodittica e valutazioni di merito pretermesso il necessario giudizio astratto di idoneità del novum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che la Corte territoriale ha oltrepassato il perimetro del giudizio rescindente procedendo a valutazioni di merito (anche sulla genuinità e riferibilità dei documenti) invece di effettuare il giudizio preliminare astratto richiesto dall'art. 634 c.p.p. La Cassazione ha ribadito che nella fase rescindente il giudice deve valutare l'astratta idoneità dei nuovi elementi a determinare, ove accertati, un'esito assolutorio nel successivo giudizio di revisione, senza anticipare valutazioni probatorie tipiche del contraddittorio. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Potenza per un nuovo esame della fase rescindente secondo i corretti criteri processuali.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Impostato come criterio di inammissibilità per manifesta infondatezza: il giudice rescindente deve dichiarare inammissibile la richiesta solo se le ragioni addotte risultano evidentemente inidonee a consentire una verifica sull'esito del giudizio. La valutazione è in astratto sull'idoneità del novum e non una valutazione di merito.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme richiamate per individuare gli esiti possibili del giudizio di revisione (ipotesi di proscioglimento o ricadute sulle statuizioni di merito); la Corte precisa che la fase rescindente valuta se, con l'apporto delle prove "noviter producta", possa emergere una situazione che, nel giudizio pieno, comporterebbe proscioglimento ai sensi di tali disposizioni.
Giurisprudenza - principio della distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria (Sez. 3, n. 15402/2016; Sez. 5, n. 15403/2014; Sez. 6, n. 20022/2014, ecc.)
Conferma il principio logico‑funzionale: la fase rescindente è un vaglio preliminare di idoneità astratta del novum; la fase rescissoria è il giudizio pieno nel contraddittorio con assunzione probatoria. Il giudice rescindente non può compiere valutazioni di merito che richiedono il contraddittorio.
Massime di principio
- Nella fase rescindente (art. 634 c.p.p.) il giudice deve valutare solo l'astratta idoneità del novum a mettere in discussione il giudicato, comparando i nuovi elementi con quelli già acquisiti senza anticipare il merito.
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza è riservata ai casi in cui le ragioni poste a fondamento risultino evidentemente inidonee; in presenza di dubbi significativi il giudice deve procedere al contraddittorio o fissare udienza.
- Non è consentito al giudice rescindente dubitare della genuinità o della riferibilità dei documenti mediante una verifica di merito: tali accertamenti richiedono il giudizio rescissorio con assunzione probatoria nel contraddittorio.
- Se la Corte territoriale effettua valutazioni di merito nella fase rescindente, la decisione è annullabile e gli atti devono essere rimessi per un nuovo esame conforme ai criteri di astratta idoneità.
- Per la parte che propone revisione è cruciale dimostrare che le prove sono nuove (non disponibili nel primo giudizio) e che, astrattamente valutate insieme al materiale probatorio già acquisito, risultano idonee a determinare un risultato favorevole nel successivo giudizio di revisione.
- In caso di novità documentali dubbi sulla riferibilità o genuinità non giustificano automaticamente l'inammissibilità: tali questioni spesso impongono la fase successiva nel contraddittorio per essere definitivamente risolte.
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