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Sentenza

Sentenza n. 6803/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto n. 1760 del 23 aprile 2025 notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco; - del verbale n. 117 del 17 aprile 2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto, a carico del ricorrente, sussistente la causa di esclusione del “deficit dell'acutezza visiva naturale”; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso, adottato in sede di scorrimento della graduatoria, per deficit dell'acutezza visiva naturale, nonché il verbale della commissione medica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale che, in sede di scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di 300 vigili del fuoco, ne aveva disposto l'esclusione per il ritenuto deficit dell'acutezza visiva naturale. Erano stati altresì impugnati il verbale della commissione che aveva accertato la causa di esclusione e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Prima della decisione nel merito, il ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell'esclusione per deficit dell'acutezza visiva. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso: quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può decidere la controversia nel merito. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche alle ipotesi di rinuncia irrituale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, applicandosi anche ai casi di rinuncia irrituale.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la protezione dei dati personali contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando interviene prima della decisione nel merito.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento alla quale il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta per giusti motivi, anche nei casi di rinuncia irrituale, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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