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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42600/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria polacca in esecuzione di mandato di arresto europeo esecutivo relativo a condanna irrevocabile a 2 anni di reclusione per reati di frode finanziaria. La ricorrente deduce violazione dell'art. 7 della legge n. 69/2005, sostenendo che la Corte territoriale ha verificato la sussistenza della doppia punibilità solo con riguardo al reato di truffa e non anche rispetto al reato di aiuto e favoreggiamento in frode al credito, con la conseguente mancata verifica dei limiti di pena previsti dai commi 3 e 4 del medesimo art. 7.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha richiamato il principio secondo cui la verifica della doppia punibilità ai sensi dell'art. 7 legge n. 69/2005 deve essere compiuta con riferimento al fatto descritto nel mandato di arresto europeo sul piano naturalistico-strutturale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita dallo Stato emittente; non è quindi necessario che coincidano la qualificazione giuridica e gli elementi costitutivi. Ha inoltre ricordato che, in presenza di condanna per pluralità di reati, il rispetto del limite minimo di durata della pena va accertato con riguardo alla pena complessivamente irrogata e non a quella relativa a ciascun singolo reato. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che le condotte descritte nel mandato corrispondono, secondo l'ordinamento italiano, a plurime fattispecie di truffa (anche in concorso) e che la pena complessiva soddisfa i requisiti di durata; quindi non sussiste il vizio dedotto. Per legge la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 7

    l'art. 7 richiede la verifica della doppia punibilità con riguardo al fatto descritto nel mandato di arresto europeo; comma 3: la pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale deve essere non inferiore a 12 mesi; comma 4 (per m.a.e. esecutivo): la pena o misura inflitta deve avere durata non inferiore a 4 mesi

    La Corte interpreta l'art. 7 nel senso che la doppia punibilità va valutata sul piano naturalistico (descrizione fattuale) e non sulla identità formale della qualificazione giuridica; i limiti minimi di durata della pena, quando si tratta di esecuzione di una sentenza per più reati, vanno verificati sulla pena complessiva e non su ciascuna fattispecie singolarmente

  • giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021 e Sez. 6, n. 5111 del 05/02/2020)

    richiamate dalla sentenza

    Confermano che non è necessaria coincidenza tra qualificazione giuridica degli ordinamenti e che il limite minimo di pena per la consegna va valutato sulla pena complessiva quando il mandato riguarda l'esecuzione di una sentenza per pluralità di reati

Massime di principio

  • La verifica della doppia punibilità ai fini della consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo si effettua con riguardo alla descrizione fattuale (naturalistica) del fatto e non richiede che la qualificazione giuridica tra Stato richiedente e Stato richiesto coincida pedissequamente
  • Se il mandato di arresto riguarda l'esecuzione di una sentenza che condanna per più reati, il requisito del limite minimo di durata della pena (commi 3 e 4 dell'art. 7 legge n. 69/2005) va accertato sulla pena complessiva irrogata, non su ciascun reato singolarmente
  • La Corte territoriale può validamente determinare la corrispondenza delle condotte del mandato rispetto alle fattispecie penalmente rilevanti nell'ordinamento italiano attraverso un'analisi della descrizione naturalistica delle condotte
  • Un ricorso in cassazione che si limiti a contestare solo la mancata verifica formale di corrispondenza delle qualificazioni giuridiche, senza mostrare un concreto vizio nell'applicazione del principio naturalistico, rischia di essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile
  • La proposizione di un ricorso infondato può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende

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