Cassazione Penale, Sentenza n. 16379/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto che aveva rigettato l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della Bella Calabria 2005 s.r.l. (società confiscata). Sosteneva che determinati atti (il deposito di documentazione al G.i.p. il 9/7/2013 e la produzione di documentazione integrativa il 10/2/2023 nel procedimento di prevenzione) avessero interrotto la prescrizione del credito, contro l'assunto del Tribunale che aveva ritenuto il credito prescritto perché erano trascorsi oltre dieci anni dall'ultimo atto interruttivo (27/4/2012) alla data di ammissione al passivo (12/12/2022) e che gli atti indicati non erano idonei a costituire il debitore in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato in forma manifesta e inammissibile per difetto di autosufficienza (mancanza dell'allegazione del documento contestato). Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui gli atti prodotti non erano rivolti al debitore né contenevano una chiara intimazione o richiesta di adempimento idonea a interrompere la prescrizione, essendo atti funzionali solo a giustificare crediti nei confronti del giudice del sequestro. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 59, comma 9
Norma richiamata per la legittimazione a proporre il ricorso in cassazione nel procedimento di misure di prevenzione; la ricorrente aveva fatto ricorso ai sensi di tale disposizione mediante procuratore speciale.
codice di procedura penale, art. 616
Previsione applicata per determinare la condanna alle spese processuali e per la sanzione amministrativa dovuta per impugnazione inammissibile: l'art. 616 c.p.p. consente la condanna a sanzioni nelle ipotesi di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili.
Massime di principio
- Per interrompere la prescrizione il singolo atto giuridico deve essere diretto al debitore e contenere l'esplicita indicazione della pretesa con intimazione o richiesta scritta di adempimento; atti rivolti esclusivamente all'autorità giudiziaria non sono sufficienti.
- La valutazione sull'idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione è questione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione o illogicità evidente.
- Nel formato di ricorso in cassazione è essenziale allegare i documenti che si deducono essere stati erroneamente interpretati; la mancata produzione dei documenti decisivi può rendere il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La produzione di documenti nel corso di procedimenti penali o di misure di prevenzione vale per dimostrare l'esistenza del credito nei confronti dell'autorità giudiziaria, ma non costituisce automaticamente una intimazione al debitore idonea a costituirlo in mora.
- Chi propone impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a sanzioni amministrative (es. somma a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la completezza documentale prima di impugnare.
Testo integrale
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