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Sentenza

Sentenza n. 1460/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 13/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tramite l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, sulla richiesta del 13 ottobre 2025 di ottenere un appuntamento per formalizzare una domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica competente ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza, determinando l'avvio del relativo procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha dato riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e ha convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva della pretesa azionata, facendo cessare l'inerzia e avviando il procedimento richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio contro il silenzio, l'avvenuta convocazione dell'interessato per la formalizzazione dell'istanza richiesta è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, se corrisponde alla prestazione amministrativa oggetto della domanda giudiziale.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione abbia riscontrato positivamente la richiesta entro un termine ritenuto ragionevole; resta salvo il rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato, secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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