Cassazione Penale, Sentenza n. 41731/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo all'interpretazione dell'art. 219, comma secondo, n.1 R.D. 267/1942 e dell'art. 649 c.p.p.; 2) violazione della normativa sull'art. 219 comma secondo n.1 legge fall. e art. 649 c.p.p., con l'affermazione che la previsione è una circostanza aggravante soggetta a bilanciamento e che non si può procedere separatamente per fatti che costituiscono la stessa fattispecie (eccezione di ne bis in idem); 3) doglianza sulla carenza della motivazione circa l'entità dell'aumento di pena applicato in via aggravante, ritenuto prossimo al massimo senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (assorbendo il primo). Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Loy) e successivi arresti (Falcioni, Verdini), la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, le condotte distrattive patrimoniali contestate dovevano essere considerate come riconducibili a un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a "condotta eventualmente plurima" (unitario nel disvalore quando omogenee e temporalmente contigue). Ne consegue che il secondo processo per ulteriori distrazioni nello stesso fallimento era precluso dal divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p. (già intervenuta condanna irrevocabile per fatti riconducibili allo stesso disvalore). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
Norme richiamate
art. 219, comma secondo, n. 1 R.D. 267/1942 (legge fallimentare)
La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la norma funziona sostanzialmente come una forma speciale di continuazione (unificazione fittizia ai fini del trattamento sanzionatorio), formalmente attraverso lo strumento tecnico della circostanza aggravante; la sua efficacia sul trattamento sanzionatorio può essere esclusa tramite il giudizio di bilanciamento. Tuttavia, non impedisce in generale la perseguibilità di fatti distinti salvo che le condotte siano omogenee e temporalmente contigue e costituiscano un'unica condotta eventualmente plurima.
art. 649 cod. proc. pen.
Opera il divieto di un nuovo giudizio quando il fatto è stato già definitivamente giudicato; la Corte lo applica per affermare l'improcedibilità del nuovo procedimento relativo a distrazioni patrimoniali assorbite nel disvalore del reato già irrevocabilmente giudicato.
art. 216 R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La norma descrive la fattispecie di bancarotta patrimoniale che, secondo la Cassazione qui richiamata, può avere natura di reato a condotta eventualmente plurima: più atti possono concorrere a realizzare un unico reato, per cui la ripetizione di atti omogenei e contigui non dà luogo automaticamente a più reati autonomi perseguibili separatamente.
art. 81 cod. pen.
Richiamato quale criterio generale sulla continuazione e sul cumulo giuridico; l'art. 219 legge fall. è delineato come deroga alla disciplina ordinaria della continuazione di cui all'art. 81 c.p.
art. 671 cod. proc. pen.
Menzionato per sottolineare che l'applicazione della "continuazione fallimentare" può trovare applicazione anche in executivis mediante gli strumenti previsti dall'art. 671 c.p.p.
Massime di principio
- La previsione dell'art. 219, comma secondo, n.1 legge fall. va interpretata come una forma speciale di continuazione a fini sanzionatori (aggravante formale) e non necessariamente come barriera assoluta alla perseguibilità di più fatti distinti: occorre valutare l'autonomia ontologica dei singoli episodi.
- Quando le condotte di distrazione patrimoniale sono omogenee e temporalmente contigue e attengono allo stesso disvalore, il reato di bancarotta patrimoniale può avere natura di "condotta eventualmente plurima"; in tal caso la ripetizione non dà luogo a più reati autonomi e non è possibile iniziare un nuovo processo per fatti assorbiti nella condotta già giudicata (applicazione dell'art. 649 c.p.p.).
- Prima di avviare un nuovo procedimento su fatti collegati allo stesso fallimento, verificare se il fatto già giudicato copre sostanzialmente il medesimo disvalore materiale e giuridico: se sì, sussiste rischio di improcedibilità per ne bis in idem/ art. 649 c.p.p.
- L'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 può essere soggetta a giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti; pertanto l'aumento di pena non è sempre automatico e deve essere adeguatamente motivato.
- Distinguere sempre tra reati ontologicamente diversi (es. bancarotta documentale vs patrimoniale): se una fattispecie è già stata irrevocabilmente giudicata per uno specifico aspetto (es. documentale), quel capo è precluso a ulteriore giudizio, ma ciò non esclude automaticamente che fatti patrimoniali ontologicamente distinti restino perseguibili salvo che rientrino nel medesimo disvalore unitario.
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