Cassazione Penale, Sentenza n. 4248/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (248 ore) e ripristinato la pena originaria di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) contestazione della motivazione della revoca per presunto rifiuto a proseguire i lavori, deducendo che i compiti affidati non erano consoni al suo livello professionale (è un funzionario INPS) e che l'ente non avrebbe dimostrato l'impossibilità di affidargli mansioni adeguate; (2) mancato scomputo delle ore effettivamente svolte (42 ore su 248) nel calcolo della pena residua al momento del ripristino.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo: la normativa non impone all'ente l'obbligo di assegnare un mansionario adeguato al livello culturale/sociale del condannato, ma solo di evitare pregiudizi alle esigenze di lavoro/studio/famiglia/salute e di rispettare dignità e diritti; quindi la revoca per le ragioni addotte dal ricorrente non era fondata. Ha invece accolto il secondo motivo: la revoca della sanzione sostitutiva non esclude lo scomputo delle ore effettivamente eseguite. Avendo il ricorrente svolto 42 ore, e tenuto conto del criterio per il computo (1 giorno di lavoro = 2 ore), si considerano espiati 21 giorni di arresto. Su questo titolo residuano quindi 3 mesi e 9 giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda. L'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena residua; il resto del ricorso è respinto. Si dispone comunicazione al PM competente per l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, d.lgs. 2000, n. 274
"con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato"
La norma vincola l'esecuzione dei lavori a modalità e tempi compatibili con esigenze personali; non impone all'ente l'obbligo di predisporre mansioni adeguate al livello culturale o sociale del condannato.
art. 186, comma 9-bis, codice della strada
"secondo le modalità ivi previste"
Richiama l'art. 54 del d.lgs. n. 274 per la disciplina dei lavori di pubblica utilità, senza introdurre ulteriori prescrizioni sul contenuto delle mansioni.
art. 4, d.m. 26 marzo 2001
"il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati"; "in nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona"
Stabilisce limiti negativi alla tipologia di lavori (tutela dell'integrità fisica e morale e della dignità), ma non implica l'obbligo positivo di assegnare mansioni rapportate al livello sociale o professionale del condannato.
art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274 del 2000
"ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro"
Fornisce il criterio per convertire le ore effettivamente svolte in giorni di pena espiata; utilizzato per scomputare le 42 ore svolte (pari a 21 giorni).
art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Indica i criteri di 'ragguaglio' per la determinazione del periodo da imputare alla pena, richiamato per il calcolo della pena residua dopo lo scomputo delle ore lavorate.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio quando è in grado di rideterminare la pena sulla base degli elementi del giudice di merito; applicato per rideterminare la pena residua senza rinvio.
art. 655, cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione della decisione all'ufficio del pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena; disposta dalla Corte.
Massime di principio
- L'ente che impone lavori di pubblica utilità deve garantire modalità e tempi compatibili con esigenze personali e non ledere la dignità, ma non è obbligato a predisporre un mansionario adeguato al livello culturale o professionale del condannato.
- La revoca della sanzione sostitutiva per mancato adempimento può essere legittima se risulta che il lavoro richiesto era esigibile e il condannato si è mostrato inadempiente o inidoneo per comportamento, ma la motivazione deve valutare l'esigibilità concreta della prestazione.
- Quando la sanzione sostitutiva viene revocata, le ore effettivamente eseguite devono essere scomputate e convertite in giorni ai sensi dell'art. 54, comma 5 (1 giorno = 2 ore), e imputate alla pena residua.
- Lo scomputo va imputato prioritariamente alla pena più afflittiva (pena detentiva) prima che alla pena pecuniaria, riducendo quindi la parte detentiva residua.
- Il giudice d'appello o la Corte possono rideterminare la pena residua senza rinvio se il calcolo è possibile sulla base degli elementi già acquisiti, evitando così un nuovo esame di merito.
- In situazioni analoghe è essenziale che il provvedimento di revoca specifichi chiaramente le ragioni dell'inesigibilità o del rifiuto del lavoro e che tenga conto delle ore effettivamente svolte per il corretto calcolo della pena residua.
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