Cassazione Civile, Ordinanza n. 42038/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e da questa accettata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, non essendovi controparti costituite, e ha rilevato che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia originava da un giudizio introdotto per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita. Il tribunale aveva preso atto che le parti avevano dato esecuzione al preliminare e, dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva comunque condannato la società venditrice al risarcimento di euro 15.000 oltre interessi. La società aveva proposto appello principale e il promissario acquirente appello incidentale. La corte d'appello aveva accolto l'appello della società e annullato la condanna risarcitoria, ritenendo assorbito l'appello incidentale. Il promissario acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima della decisione il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal ricorrente, ritualmente notificato e accettato dalla controparte intimata.
Norme richiamate
art. 391, comma 1, c.p.c.
La rituale rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e da questa accettata, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In mancanza di controparti costituite non vi è luogo a provvedere sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
A seguito dell'estinzione del giudizio non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e accettata dalla parte intimata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia e la controparte non è costituita, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude, in quel caso, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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