Sentenza n. 2533/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento con il ricorso introduttivo a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1036 del 16/11/2022, prot. 137032 del 17/11/2022, avente ad oggetto "Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2019 - Macro - Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale" e dei relativi allegati, mai comunicata; b) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16/11/2022, prot. 136976 del 17/11/2022, avente ad oggetto "Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 - Macro - Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale" e dei relativi allegati, mai comunicata; c) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16/11/2022, prot. 137008 del 17/11/2022, avente ad oggetto "Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 - Macro - Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale" e dei relativi allegati, mai comunicata; d) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove lesive e per quanto di ragione, tutte le deliberazioni richiamate per relationem negli atti dell'ASL NA 3 Sud gravati sub a), b) e c); con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno; con i motivi aggiunti: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0117936 del 14/6/2023, comunicata a mezzo pec del 14/6/23, avente ad oggetto “Rettifica/integrazione nota 111606 del 6/6/2023 ad oggetto: Saldo Amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2017-2021”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha trasmesso la rettifica/integrazione del dettaglio contabile relativo agli esercizi anni 2017-2021 elaborato dal servizio U.O.C. GEF; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0119952 del 16/6/2023, comunicata a mezzo pec del 16/6/23, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2017. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2017, così motivando: “… premesso che con Delibera Aziendale n.397 del 04/05/2022, a rettifica e integrazione della Delibera n.1121 del 15.12.2021 questa Azienda deliberava la Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2017, che con nota prot.111606 del 06.06.2023 e rettifica/integrazione nota prot.115071 del 09.06.2023 a Voi notificate con prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, la UOC Gestione Economico Finanziaria ha comunicato allo scrivente Distretto n.52 gli importi oggetto di recupero per Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2017,con la presente si ribadisce che la S.V. dovrà restituire l'importo di €.526,39 mediante emissione di nota di credito con fattura a storno …”; c) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0132835 del 4/7/2023, comunicata a mezzo pec di pari data, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2017”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2017, così motivando: “… si premette che con nota prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, veniva notificato alla S.V. il saldo amministrativo contabile anno 2017 e che con nota prot.0119952 del 16/6/2023 veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con richiesta di restituzione di €.526,39, come recupero di quanto percepito dal Vs Centro impropriamente per l'anno 2017. In assenza di vostre controdeduzioni e non avendo ottenuto tutt'oggi alcun riscontro, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si ritiene concluso il procedimento amministrativo. Pertanto si procederà al recupero di quanto già notificato secondo quanto disposto dalla procedura di cui alla delibera aziendale n.520 del 3/6/2021 modificata ed integrata dalla deliberazione n.718 del 21/6/2023, nota prot. N.0127713 del 27/6/2023”. d) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0119985 del 16/6/2023, comunicata a mezzo pec del 16/6/23, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2019. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2019, così motivando: “… premesso che con Delibera Aziendale n.1036 del 16/11/2022, questa Azienda deliberava la Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2019, che con nota prot.111606 del 06.06.2023 e rettifica/integrazione nota prot.115071 del 09.06.2023 a Voi notificate con prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, la UOC Gestione Economico Finanziaria ha comunicato allo scrivente Distretto n.52 gli importi oggetto di recupero per Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2019,con la presente si ribadisce che la S.V. dovrà restituire l'importo di €.79.452,10 mediante emissione di nota di credito con fattura a storno …” . e) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0132884 del 4/7/2023, comunicata a mezzo pec di pari data, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2019”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2019, così motivando: “… si premette che con nota prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, veniva notificato alla S.V. il saldo amministrativo contabile anno 2019 e che con nota prot.0119985 del 16/6/2023 veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con richiesta di restituzione di €.79.452,32 come recupero di quanto percepito dal Vs Centro impropriamente per l'anno 2019. In assenza di vostre controdeduzioni e non avendo ottenuto tutt'oggi alcun riscontro, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si ritiene concluso il procedimento amministrativo. Pertanto si procederà al recupero di quanto già notificato secondo quanto disposto dalla procedura di cui alla delibera aziendale n.520 del 3/6/2021 modificata ed integrata dalla deliberazione n.718 del 21/6/2023, nota prot. N.0127713 del 27/6/2023”. f) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0119997 del 16/6/2023, comunicata a mezzo pec del 16/6/23, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2020, così motivando: “… premesso che con Delibera Aziendale n.37 del 17/01/2023, a rettifica e integrazione della Delibera n.1121 del 15.12.2021 questa Azienda deliberava la Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2020, che con nota prot.111606 del 06.06.2023 e rettifica/integrazione nota prot.115071 del 09.06.2023 a Voi notificate con prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, la UOC Gestione Economico Finanziaria ha comunicato allo scrivente Distretto n.52 gli importi oggetto di recupero per Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2020,con la presente si ribadisce che la S.V. dovrà restituire l'importo di €.5.687,19 mediante emissione di nota di credito con fattura a storno …”; g) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0132903 del 4/7/2023, comunicata a mezzo pec di pari data, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2020, così motivando: “… si premette che con nota prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, veniva notificato alla S.V. il saldo amministrativo contabile anno 2020 e che con nota prot.0119997 del 16/6/2023 veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con richiesta di restituzione di €.5.687,19 come recupero di quanto percepito dal Vs Centro impropriamente per l'anno 2020. In assenza di vostre controdeduzioni e non avendo ottenuto tutt'oggi alcun riscontro, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si ritiene concluso il procedimento amministrativo. Pertanto si procederà al recupero di quanto già notificato secondo quanto disposto dalla procedura di cui alla delibera aziendale n.520 del 3/6/2021 modificata ed integrata dalla deliberazione n.718 del 21/6/2023, nota prot. N.0127713 del 27/6/2023”. h) Della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0120026 del 16/6/2023, comunicata a mezzo pec del 16/6/23, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2021, così motivando: “… premesso che con Delibera Aziendale n.38 del 17/01/2023, a rettifica e integrazione delle Delibere n.1169 del 19.12.2022 e n.1035 del 16.11.2022 questa Azienda deliberava la Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2021, che con nota prot.111606 del 06.06.2023 e rettifica/integrazione nota prot.115071 del 09.06.2023 a Voi notificate con prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, la UOC Gestione Economico Finanziaria ha comunicato allo scrivente Distretto n.52 gli importi oggetto di recupero per Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2021,con la presente si ribadisce che la S.V. dovrà restituire l'importo di €.876,15 mediante emissione di nota di credito con fattura a storno …”; i) della nota della ASL Napoli 3 Sud – Distretto Socio Sanitario 52, protocollo n. 0132924 del 4/7/2023, comunicata a mezzo pec di pari data, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021”, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato alla ricorrente struttura di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell'esercizio finanziario dell'anno 2021, così motivando: “… si premette che con nota prot.114901 del 9.6.2023 e n.117936 del 14.06.2023, veniva notificato alla S.V. il saldo amministrativo contabile anno 2021 e che con nota prot.0120026 del 16/6/2023 veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con richiesta di restituzione di €.876,15 come recupero di quanto percepito dal Vs Centro impropriamente per l'anno 2021. In assenza di vostre controdeduzioni e non avendo ottenuto tutt'oggi alcun riscontro, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si ritiene concluso il procedimento amministrativo. Pertanto si procederà al recupero di quanto già notificato secondo quanto disposto dalla procedura di cui alla delibera aziendale n.520 del 3/6/2021 modificata ed integrata dalla deliberazione n.718 del 21/6/2023, nota prot. N.0127713 del 27/6/2023”; j) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove lesive e per quanto di ragione, tutte le deliberazioni richiamate per relationem negli atti dell'ASL NA 3 Sud gravati. Con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni e successive note dell'ASL relative alla regressione tariffaria unica e al recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte per prestazioni di laboratorio degli anni 2017, 2019, 2020 e 2021
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata di laboratorio operante in regime di accreditamento, ha impugnato le deliberazioni dell’ASL relative alla definizione della regressione tariffaria unica per gli anni 2019, 2020 e 2021, nonché, con motivi aggiunti, le comunicazioni di avvio e chiusura dei procedimenti di recupero concernenti gli anni 2017, 2019, 2020 e 2021. L’ASL aveva quantificato somme ritenute non dovute, pari a euro 526,39 per il 2017, euro 79.452,10 per il 2019, euro 5.687,19 per il 2020 ed euro 876,15 per il 2021, in ragione della differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi determinati dal Tavolo Tecnico. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, sostenendo di non poter conoscere la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio. Ha inoltre dedotto la lesione del legittimo affidamento e la violazione dei criteri di ragionevolezza, poiché la richiesta di restituzione era intervenuta a distanza di anni dagli esercizi finanziari cui si riferivano le prestazioni. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che non erano stati impugnati gli atti presupposti di programmazione regionale relativi alla determinazione dei tetti di spesa. In tale contesto, la regressione tariffaria è stata qualificata come meccanismo cui le strutture accreditate sono soggette nell’ambito del rapporto convenzionale, mentre gli atti dell’ASL contestati risultano strumentali alla definizione del rapporto di credito relativo alle somme effettivamente dovute. La controversia ha quindi contenuto meramente patrimoniale e riguarda il rapporto interno tra ASL e struttura accreditata secondo lo schema obbligo-pretesa, senza coinvolgere l’esercizio di un potere autoritativo o di programmazione sanitaria. Le censure riguardavano il come e il quando della regressione tariffaria, non la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la distribuzione della spesa tra attività assistenziali. Non è stata ritenuta decisiva neppure l’adozione degli atti all’esito di un procedimento amministrativo, poiché la forma procedimentale non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., per l’eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali
La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario o soggetto accreditato, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il rinvio a precedenti conformi, richiamati nella sentenza.
Massime di principio
- Le controversie sulla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando non siano impugnati gli atti regionali di programmazione che determinano i tetti di spesa e non sia contestato l’esercizio del relativo potere autoritativo.
- Gli atti dell’azienda sanitaria che quantificano somme da recuperare per prestazioni già pagate in eccedenza rispetto ai limiti di spesa sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito e danno luogo a una controversia di natura patrimoniale, riconducibile allo schema obbligo-pretesa.
- La contestazione delle modalità e dei tempi di applicazione della regressione tariffaria non coinvolge, di per sé, l’esercizio del potere di programmazione sanitaria e non radica la giurisdizione amministrativa esclusiva.
- L’adozione dell’atto di recupero all’esito di un procedimento amministrativo non trasforma in interesse legittimo la posizione sostanziale fatta valere, che resta di diritto soggettivo quando la controversia concerne esclusivamente la debenza di corrispettivi.
- La riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario, dopo la declinatoria della giurisdizione amministrativa, conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria se avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
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