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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-651/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 1 October 2025. — Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark Poof!…and done – Earlier EU and national figurative marks ETI PUF – Relative grounds for invalidity – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – No damage to reputation – Article 8(5) and Article 60(1)(a) of Regulation 2017/1001. — Case T-651/24

Giurisprudenza europea62024TJ0651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Eti Gıda contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva negato la nullità del marchio figurativo "Poof!...and done". È stato ritenuto che, pur a fronte di prodotti identici, le differenze visive e concettuali tra i segni escludono il rischio di confusione, mentre la reputazione dei marchi anteriori non è stata provata. Alcune censure sono state dichiarate inammissibili o inefficaci perché riferite alla decisione della Cancellation Division o non sufficientemente motivate.

Azione di annullamento contro la decisione EUIPO che ha respinto la domanda di nullità del marchio UE figurativo "Poof!...and done": esclusa sia la probabilità di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia la tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il marchio UE figurativo contestato "Poof!...and done" dovesse essere dichiarato nullo per conflitto con i marchi anteriori figurativi "ETI PUF" in forza dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, per: 1) rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b); 2) pregiudizio alla reputazione o sfruttamento indebito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, nonché se il ricorso fosse ammissibile in tutte le sue censure.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai fini della nullità di un marchio UE, i marchi figurativi "Poof!...and done" e "ETI PUF" non sono sufficientemente simili da generare probabilità di confusione nel pubblico pertinente, considerata la rilevante componente visiva, le differenze figurative e la distintività solo normale dei marchi anteriori; inoltre, la prova fornita non dimostra che i marchi anteriori abbiano acquisito una reputazione, sicché manca la condizione preliminare per la tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5. Il ricorso è pertanto respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità del marchio UE figurativo "Poof!...and done" in confronto ai marchi "ETI PUF"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della First Board of Appeal di EUIPO del 11 ottobre 2024, in materia di nullità di marchio dell'Unione europea. Il Tribunale ha esaminato un conflitto tra il segno contestato "Poof!...and done" e due marchi anteriori figurativi "ETI PUF", uno dell'Unione e uno nazionale romeno.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio contestato, registrato per prodotti alimentari e servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso in classi 30 e 35. La domanda si fondava sui marchi anteriori figurativi n. 15 124 662 dell'UE e n. 143 412 romeno, entrambi registrati per prodotti dolciari e da forno della classe 30. La Cancellation Division aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, escludendo sia la probabilità di confusione sia la reputazione dei marchi anteriori.

Eccezioni di ammissibilità

EUIPO aveva contestato l'ammissibilità del ricorso nella parte in cui sembrava rivolto contro la decisione della Cancellation Division, non contro quella della commissione di ricorso. Il Tribunale ricorda che il proprio controllo riguarda solo le decisioni delle commissioni di ricorso e che i motivi devono essere diretti contro tale decisione. Tuttavia, ha ritenuto che, salvo una censura relativa alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto, il ricorso fosse sufficientemente chiaro e potesse essere esaminato nel merito. La censura sui suddetti principi è stata dichiarata inammissibile per difetto di allegazione dei fatti e delle ragioni giuridiche pertinenti.

Primo motivo: assenza di probabilità di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ricorda che la nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), presuppone identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, oltre a un rischio che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Pubblico rilevante e territorio

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico di riferimento il pubblico generale dell'Unione, incluso quello romeno, con livello di attenzione medio. Il Tribunale respinge la tesi secondo cui si dovesse considerare soltanto il pubblico romenofono: poiché i marchi anteriori comprendono un marchio UE, basta che la causa di nullità sussista in una parte dell'Unione. Inoltre, la commissione aveva comunque preso in considerazione il consumatore medio in Romania.

Confronto dei segni: elementi dominanti e distintivi

Il Tribunale conferma che i segni sono figurativi e che i rispettivi elementi figurativi hanno peso pari a quello degli elementi verbali. Nei marchi anteriori, l'elemento "puf" non è l'unico elemento dominante, perché il figurativo e la parola "eti" contribuiscono all'impressione complessiva; nel marchio contestato, anche "poof" non esaurisce l'impressione complessiva, dovendo considerarsi il fondo blu con splash e stelle e la dicitura "...and done". Viene inoltre precisato che i termini "puf" e "poof" alludono alla consistenza soffice dei prodotti e hanno quindi un carattere distintivo inferiore.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza visiva è bassa: i termini condividono solo alcune lettere, ma differiscono per grafia, colore, posizione e stile, e i segni divergono anche nei rispettivi elementi figurativi. Quanto alla somiglianza fonetica, la commissione aveva ritenuto che potesse variare da bassa ad alta a seconda della lingua; il Tribunale osserva che, per il global assessment, la commissione aveva già assunto l'ipotesi più favorevole alla ricorrente, cioè una somiglianza fonetica elevata. Sul piano concettuale, la somiglianza è solo bassa perché il concetto comune di "soffice" è evocato da elementi debolmente distintivi.

Valutazione globale

Pur in presenza di prodotti identici, il Tribunale conferma che la forte incidenza delle differenze visive, l'identità o somiglianza solo limitata dei segni e il carattere distintivo normale dei marchi anteriori escludono il rischio di confusione. La commissione di ricorso aveva correttamente valorizzato l'importanza dell'impatto visivo per prodotti di largo consumo esposti sugli scaffali dei supermercati. Il primo motivo è quindi respinto in parte per inoperanza e in parte per infondatezza.

Secondo motivo: assenza di reputazione ex articolo 8, paragrafo 5

Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, è necessario che i segni siano identici o simili, che il marchio anteriore abbia reputazione e che l'uso del segno successivo arrechi o possa arrecare un vantaggio indebito o un pregiudizio alla reputazione o al carattere distintivo del marchio anteriore. Le condizioni sono cumulative.

Il Tribunale osserva che la ricorrente aveva formulato solo affermazioni generiche circa l'uso intenso, duraturo e territorialmente esteso dei marchi anteriori, senza contestare efficacemente la valutazione probatoria della commissione di ricorso. Ne deriva che non è stato dimostrato che i marchi anteriori abbiano acquisito una reputazione nell'Unione. Di conseguenza, diventano inoperanti le argomentazioni sul presunto collegamento tra i segni e sul danno o sfruttamento indebito. Il secondo motivo è quindi respinto.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'interveniente davanti al Tribunale; EUIPO sopporta le proprie spese. Il Tribunale precisa inoltre che non sono recuperabili le spese del procedimento dinanzi alla Cancellation Division, mentre quelle dinanzi alla commissione di ricorso seguono l'esito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchioprobabilità di confusionereputazione del marchiospese processuali

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