Cassazione Civile, Ordinanza n. 33910/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla nomina del ricorrente a sindaco di una società per azioni, con compenso fissato dall’assemblea richiamando minimi tariffari poi abrogati da un decreto ministeriale sopravvenuto. Per dirimere il contrasto sorto sulla misura del compenso, la società, tramite l’amministratore delegato, concluse una transazione con il sindaco, con pagamento di una somma residua rispetto a quanto da questi preteso. Successivamente la società agì in giudizio chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, assumendo la nullità della transazione perché la determinazione dei compensi dei sindaci spetta in via esclusiva all’assemblea e perché la materia sarebbe indisponibile alla transazione sottoscritta dall’amministratore delegato. Il sindaco resistette, sostenendo la validità della transazione e proponendo in via riconvenzionale il pagamento di ulteriori compensi maturati nel secondo triennio. In primo grado la transazione fu dichiarata nulla e fu accolta la domanda restitutoria con compensazione dei crediti; in appello la decisione fu confermata. Con il ricorso per cassazione il sindaco dedusse tre motivi: (1) violazione dell’art. 1966 c.c. e dell’art. 2402 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto nulla la transazione pur essendo parte la società; (2) violazione delle medesime norme, perché il giudice avrebbe indebitamente desunto l’indisponibilità della materia dalla disciplina dell’arbitrabilità delle controversie societarie; (3) violazione dell’art. 2402 c.c. per l’interpretazione restrittiva della delibera assembleare che aveva fissato il compenso. La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi nel merito e ha dichiarato inammissibile il terzo, ritenendo che la transazione avesse ad oggetto una situazione di diritto sostanziale investita dalla lite, cioè la determinazione del compenso, e che non potesse validamente incidere su un potere riservato in via esclusiva all’assemblea. Ha inoltre escluso che il richiamo all’arbitrabilità delle controversie societarie fosse ratio decidendi, trattandosi di argomento solo rafforzativo. Quanto al terzo motivo, ha osservato che esso investiva un accertamento di fatto sull’interpretazione della delibera, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e dei canoni ermeneutici, non dedotti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del sindaco. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando la nullità della transazione stipulata dall’amministratore delegato in relazione al compenso del sindaco, poiché la determinazione del compenso era riservata all’assemblea e la transazione non poteva validamente sottrarre o modificare tale assetto di competenze. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a contestare l’interpretazione di fatto della delibera assembleare, attività non sindacabile in sede di legittimità nei termini dedotti. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 1966 c.c.
La transazione è nulla quando ha ad oggetto diritti non disponibili; la Corte ha valorizzato non la sola capacità delle parti, ma la disponibilità sostanziale della materia e il rispetto delle competenze riservate dagli assetti societari.
art. 2402 c.c.
La retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita dallo statuto, deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intera durata dell’ufficio; tale potere è riservato all’assemblea e non può essere rimesso ad altri organi sociali.
art. 34 d.lgs. 5/2003
L’arbitrabilità delle controversie societarie è ammessa solo se espressamente prevista nell’atto costitutivo; il richiamo a tale disciplina è stato ritenuto non decisivo nella ratio della decisione.
art. 2393 c.c.
"la società può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere purchè la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale"
È stato richiamato come conferma del principio secondo cui, nelle materie societarie, la transazione a nome della società richiede specifiche autorizzazioni assembleari e non può essere validamente conclusa da un organo privo del relativo potere.
art. 2407 c.c.
Richiamato in collegamento con la disciplina della transazione societaria e dei limiti ai poteri degli organi sociali, con riferimento ai sindaci.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto i motivi infondati da quelli inammissibili perché diretti contro accertamenti di fatto o argomenti non costituenti ratio decidendi.
artt. 1362 ss. c.c.
Il loro mancato richiamo specifico ha impedito di sindacare in cassazione l’interpretazione della delibera assembleare, trattandosi di giudizio di fatto del giudice di merito.
Massime di principio
- In materia societaria, la transazione non può validamente incidere su un potere o su una competenza che la legge riserva in via esclusiva a un organo sociale diverso da quello che l’ha conclusa; la verifica della nullità va compiuta guardando alla disponibilità sostanziale della situazione giuridica litigiosa, non alla mera esistenza di una lite o alla capacità formale delle parti.
- Quando la legge attribuisce all’assemblea il potere di determinare un compenso per l’intera durata dell’ufficio, tale determinazione delimita il perimetro della disponibilità della materia e non può essere unilateralmente modificata da un amministratore mediante transazione.
- Il richiamo alla disciplina dell’arbitrabilità delle controversie societarie può costituire solo argomento rafforzativo, ma non è decisivo se la ratio della decisione poggia sull’assenza di potere del sottoscrittore o sull’indisponibilità della materia.
- In sede di legittimità, non è sindacabile come violazione di legge una censura che, in realtà, contesti l’interpretazione di fatto di una delibera o di un atto negoziale, salvo deduzione specifica dei vizi motivazionali e della violazione dei canoni ermeneutici.
- La transazione societaria richiede il rispetto degli assetti legali di competenza interna: l’organo che la sottoscrive deve essere munito del potere di disporre della posizione sostanziale controversa, altrimenti l’accordo è inefficace o nullo nei limiti accertati dalla disciplina applicabile.
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