Cassazione Penale, Ordinanza n. 15571/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Trieste aveva confermato la condanna di primo grado per cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, ritenendo provata la vendita a un soggetto acquirente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la prova di reità fosse stata male valutata e che mancassero riscontri sufficienti dell'avvenuta cessione da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e consistenti in un mero dissenso retorico rispetto all'iter argomentativo della Corte territoriale. La decisione di merito è stata giudicata logica e non contraddittoria, perché fondata sugli accordi telefonici tra imputato e acquirente, sull'incontro ammesso dall'acquirente, sul rinvenimento dello stupefacente e sul rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di materiale per il confezionamento e la preparazione della droga. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Integra la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità; nel caso concreto è stata ritenuta sussistente per la cessione di eroina.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata e sviluppare una critica necessaria e non meramente generica o retorica.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla ricostruzione del fatto senza specifico confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura di vizio motivazionale non può limitarsi a prospettare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, se la sentenza di merito offre una motivazione logica, lineare e non contraddittoria.
- Ai fini della conferma della responsabilità per cessione di stupefacenti, possono valorizzarsi convergentemente accordi telefonici, incontro tra le parti, rinvenimento della sostanza e rinvenimento di materiale per il confezionamento presso l'abitazione dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, seguono le statuizioni accessorie previste dalla legge, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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