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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento notificata nel 2015, derivante da sei cartelle esattoriali relative, per alcune, a diritti doganali e, per altre, a imposte, contributo sanitario nazionale, interessi e sanzioni. In primo grado e in appello sosteneva, quanto ad alcune cartelle, l'intervenuta prescrizione del credito erariale; quanto alle altre, invocava l'annullamento di diritto dei ruoli ex art. 1, commi 540 e 543, l. n. 228/2012, assumendo che, a seguito della dichiarazione presentata ai sensi del comma 538, il silenzio dell'ente creditore oltre il termine previsto avesse determinato automaticamente il discarico e quindi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nella parte corrispondente. La CTR rigettava l'appello ritenendo che le cartelle non impugnate avessero comportato il riconoscimento dei crediti iscritti a ruolo e che l'istanza ex l. n. 228/2012 fosse infondata e irrituale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 540 e 543, l. n. 228/2012, lamentando che la CTR non avesse applicato l'annullamento di diritto dei ruoli per silenzio dell'ente creditore protratto oltre 220 giorni rispetto alla dichiarazione del debitore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva fondato il rigetto dell'appello sulla mancata impugnazione delle cartelle presupposte, dalla quale aveva desunto il riconoscimento dei crediti iscritti a ruolo e la conseguente insuscettibilità di prescrizione o di discarico; l'ulteriore richiamo all'infondatezza e irritualità dell'istanza ex legge n. 228/2012 aveva carattere solo rafforzativo. È stata quindi confermata la legittimità dell'intimazione di pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, T.U.D.

    Richiamato dal contribuente per sostenere la prescrizione di alcuni crediti doganali, ma la censura non ha avuto seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato dai giudici di merito per escludere la prescrizione delle cartelle doganali, ritenendo operante il termine ordinario decennale.

  • art. 1, comma 538, L. n. 228/2012

    Disciplina la dichiarazione del debitore per ottenere la sospensione della riscossione quando documenti una causa di non esigibilità del credito sotteso.

  • art. 1, commi 540 e 543, L. n. 228/2012

    Il ricorrente invocava l'annullamento di diritto dei ruoli per mancata risposta dell'ente creditore; la Corte ha però rilevato che la censura non aggrediva la vera ratio decidendi della CTR.

  • art. 1, commi 537-542, L. n. 228/2012

    Il Collegio ne ha ricostruito la funzione di sospensione automatica della riscossione su iniziativa del debitore e il meccanismo di interlocuzione tra concessionario ed ente creditore.

  • art. 1, d.lgs. n. 159/2015

    Ha modificato la disciplina della sospensione ex legge n. 228/2012, ma la Corte ha richiamato la disciplina transitoria per chiarire il regime applicabile alle dichiarazioni presentate prima delle modifiche.

  • art. 15, d.lgs. n. 159/2015

    Richiamato per la disciplina transitoria: le modifiche ai commi 538-540 si applicano alle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore del decreto, restando ferma per quelle precedenti la disciplina previgente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, ossia violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a censurare argomenti solo rafforzativi o secondari.
  • La mancata impugnazione delle cartelle presupposte può assumere rilievo decisivo nel consolidare la pretesa iscritta a ruolo, con conseguente preclusione a contestazioni che presuppongano l'inesistenza o l'inefficacia del credito ormai cristallizzato.
  • La disciplina dell'annullamento di diritto dei ruoli ex legge n. 228/2012 opera entro il perimetro e alle condizioni previste dalla norma, nel quadro del procedimento di sospensione attivato dal debitore; la sua invocazione non può prescindere dalla corretta individuazione della causa posta a base della decisione di merito.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto sull'avvenuto consolidamento del credito per mancata impugnazione dell'atto presupposto, la deduzione di errori nella gestione dell'istanza di sospensione/discarico non è idonea, da sola, a demolire la statuizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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