Cassazione Penale, Sentenza n. 20338/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva travisamento o mancata valutazione delle prove e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 590, comma 3, c.p. (fatto del 21/10/2013). I difensori hanno inoltre depositato memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione, avvenuta il 20/11/2021 (tenendo conto anche dei periodi di sospensione), e ha dichiarato che tale causa rende superflua ogni ulteriore disamina delle censure mosse. Non sussistono le condizioni per emettere un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., atteso che la Corte d'appello ha svolto valutazioni congrue. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 590, comma 3, cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato; richiamata per identificare il fatto oggetto del procedimento (lesioni personali aggravate/tenor della fattispecie come risultante dagli atti).
art. 121 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al deposito di memorie da parte della difesa; qui rilevata come fatto processuale intervenuto nel corso del gravame.
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (come la prescrizione) anche se maturate dopo la sentenza impugnata; prevista la possibilità, in casi particolari, di pronunciare l'assoluzione di merito se emergono fatti tali da imporla, ma nel caso di specie l'assenza di elementi per un'assoluzione ha determinato l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e pronunciarsi di conseguenza, anche se il motivo di impugnazione riguarda la valutazione delle prove.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione rende ininfluenti eventuali nullità o vizi della motivazione della sentenza impugnata; non è necessario valutare o rimettere la causa al merito quando la causa estintiva è accertata.
- Per ottenere un’assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., occorrono elementi tali da rendere manifesta l'innocenza o l'insussistenza del fatto; altrimenti la Corte deve limitarsi a dichiarare l'estinzione senza rinvio.
- Nella verifica della prescrizione è fondamentale il calcolo corretto dei termini e delle eventuali sospensioni/interruzioni: difesa e magistratura dovrebbero sempre controllare tale computo perché può determinare l'estinzione del reato anche dopo una sentenza di condanna in primo o secondo grado.
- Quando si impugna una condanna basandosi sulla valutazione probatoria, va considerato che, se nel frattempo è maturata la prescrizione, le questioni probatorie possono diventare irrilevanti per la sorte del procedimento.
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