Ordinanza n. 2830/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’annullamento previa sospensiva - della deliberazione n. 431 del 09/03/2026 e relativi allegati, comunicata in data 17 marzo (docc. 1e 2), nella parte in cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato, in via definitiva, a Storz la “Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata al noleggio per 24 mesi di n.8 sistemi di videolaparoscopia 4K per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Generale, d’Urgenza e delle Nuove Tecnologie, della U.O.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti, della U.O.C. Chirurgia Toracica e della U.O.C. Chirurgia Pediatrica” (CIG B63A0B14C3); - dei verbali di gara e relativi allegati (cfr. doc. 1), nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara (docc. 3, 4 e 5) e dei chiarimenti (doc. 6), nei limiti di cui al presente ricorso; - del contratto, ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicataria; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente E per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l’Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OLYMPUS ITALIA S.R.L. il 24\4\2026: Per l’annullamento previa sospensiva - della deliberazione n. 431 del 09/03/2026 e relativi allegati, comunicata in data 17 marzo, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato, in via definitiva, a Storz la “Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata al noleggio per 24 mesi di n.8 sistemi di videolaparoscopia 4K per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Generale, d’Urgenza e delle Nuove Tecnologie, della U.O.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti, della U.O.C. Chirurgia Toracica e della U.O.C. Chirurgia Pediatrica” (CIG B63A0B14C3); - dei verbali di gara e relativi allegati, nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso; - del contratto, ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicataria; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente E per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l’Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso. E con il presente ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio in epigrafe anche per l’annullamento, previa sospensiva, - della deliberazione n. 794 del 22/04/2026, avente ad oggetto “Rettifica parziale della Deliberazione n. 431 del 09/03/2026 per correzione errore materiale”, e dei verbali n. 1 del 14/10/2025 e n. 4 del 16/04/2026 ad essa allegati, nei limiti di cui al presente ricorso; e, ove dovuto, nei limiti di cui al presente ricorso: - della comunicazione prot. n. PI196957-25 del 19/09/2025; - della comunicazione prot. n. PI200055-25 del 23/09/2025; - della comunicazione prot. n. PI203077-25 del 25/0972025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva a favore di altro operatore economico di una procedura aperta per il noleggio di otto sistemi di videolaparoscopia 4K, nonché gli atti di gara e la successiva rettifica dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone la sospensione, l’annullamento e, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia con risarcimento in forma specifica e subentro. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la deliberazione di rettifica parziale dell’aggiudicazione e i verbali allegati, nonché alcune comunicazioni della stazione appaltante. In sede cautelare il giudice ha rilevato che il capitolato tecnico prescriveva, quale caratteristica minima della testina della telecamera, la dotazione di autofocus e zoom digitale; che la stazione appaltante, in sede di chiarimenti, aveva dichiarato non accettabile la richiesta di eliminare il requisito dell’autofocus; che era incontestato che l’offerta dell’aggiudicataria non contenesse tale caratteristica; e che la rettifica successivamente operata dall’aggiudicataria sembrava, a un primo esame, comportare una modifica dell’offerta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, allo stato degli atti e in via sommaria, elementi di possibile illegittimità dell’aggiudicazione connessi alla mancata presenza nell’offerta dell’aggiudicataria di una caratteristica minima prescritta dal capitolato e alla possibile modifica dell’offerta mediante successiva rettifica. La decisione non definisce il merito della controversia né dispone sull’eventuale inefficacia del contratto o sul subentro. È stata fissata l’udienza pubblica del 7 luglio 2026 per la trattazione del merito; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica oggetto della gara.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la misura è stata accolta in ragione della plausibile illegittimità dell’aggiudicazione risultante dalla non conformità dell’offerta ai requisiti minimi e dalla possibile modifica postuma dell’offerta.
Massime di principio
- In una procedura di gara, la mancata presenza nell’offerta dell’aggiudicatario di una caratteristica tecnica espressamente qualificata dalla lex specialis come requisito minimo costituisce elemento idoneo a fondare, in sede cautelare, un serio dubbio sulla legittimità dell’aggiudicazione.
- Quando una successiva rettifica dell’offerta appare suscettibile di modificarne il contenuto originario, sussiste un profilo cautelare di possibile violazione del divieto di modificazione dell’offerta dopo la sua presentazione.
- I chiarimenti resi dalla stazione appaltante che confermano la non eliminabilità di un requisito tecnico della lex specialis rilevano nella verifica della conformità dell’offerta dell’aggiudicatario alle prescrizioni di gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →