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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11173/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione promossa da più lavoratori contro la datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo di manutenzione di un dispositivo di protezione individuale, individuato nella tuta ad alta visibilità. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento e liquidato il danno in misura pari a un’ora di retribuzione per lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro effettivamente prestato nel periodo indicato, con condanna alle spese. La corte d’appello aveva confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel testo disponibile emerge solo la questione preliminare della tempestività dell’impugnazione: la sentenza d’appello era stata pubblicata il 16.12.2019 e non notificata; trattandosi di giudizio introdotto nel 2018, si applicava il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. novellato. Il ricorso, notificato il 18.9.2020, era oltre il termine scaduto il 19.8.2020, anche considerando la sospensione dei termini processuali per l’emergenza COVID-19. Il controricorso è stato proposto da uno solo dei lavoratori intimati; gli altri non si sono costituiti.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito del ricorso, perché rileva d’ufficio la tardività della notificazione. Applicando il termine lungo semestrale dell’art. 327 c.p.c. ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 e computando la sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria, conclude che la notifica del ricorso è avvenuta oltre la scadenza utile. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione

    Il termine lungo di sei mesi, dopo la riforma del 2009, si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009; resta invece il termine annuale per i giudizi anteriori a tale data.

  • art. 46 L. n. 69 del 2009

    riduzione del termine da un anno a sei mesi

    La novella ha ridotto il termine lungo di impugnazione e si applica, per espressa previsione transitoria, ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 in poi.

  • art. 58 L. n. 69 del 2009

    Serve a individuare l’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina del termine lungo di impugnazione.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale, da computare nel calcolo della tempestività del ricorso.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020

    Ha prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali connesso all’emergenza sanitaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel computo del termine lungo per proporre ricorso per cassazione occorre avere riguardo alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non alla data di proposizione dell’impugnazione o delle fasi successive.
  • Per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 il termine lungo di impugnazione è di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c. novellato; per quelli anteriori continua ad applicarsi il termine annuale previgente.
  • La sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza COVID-19 deve essere sommata al termine ordinario ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine applicabile, esso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • La parte soccombente in sede di legittimità per inammissibilità del ricorso è tenuta alle spese e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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