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Sentenza

Sentenza n. 5999/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, dell''Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (di seguito la “Provincia”) n. 24408/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.

Giustizia amministrativa202303470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, provinciali e concertativi relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento provinciale di determinazione del fatturato e dell'importo del payback per dispositivi medici, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale, una circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato dei fornitori, l'accordo e l'intesa adottati in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e gli ulteriori atti connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non riporta specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla dichiarazione dell'impresa di avvenuto pagamento dell'importo dovuto in misura ridotta ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Poiché tale comunicazione e il relativo provvedimento di accertamento non risultavano intervenuti, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento determinava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerta l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; in assenza di tale comunicazione, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento sia comunque stato dichiarato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disposizione è richiamata quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando una norma collega espressamente la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di uno specifico provvedimento amministrativo di accertamento, tale comunicazione costituisce presupposto necessario per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e quindi l'improcedibilità del ricorso, anche se non risultano perfezionati gli ulteriori adempimenti amministrativi richiesti per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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