Sentenza n. 12500/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sezione Quinta Quater n.-OMISSIS-, pubblicata in data 12/02/2026, non impugnata, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e ha ordinato all'Amministrazione di fissare l'appuntamento per la richiesta visto di studio entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto per studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a una precedente sentenza del TAR Lazio, non impugnata, che aveva accolto il ricorso contro il silenzio del Ministero e ordinato la fissazione, entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, di un appuntamento per la presentazione della richiesta di visto per studio. Dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per il 19 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata assunta in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Ministero è stato comunque condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza amministrativa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Concorre a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa nel corso del giudizio.
art. 117 c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 34, comma 5, c.p.a., quale base processuale della cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo al silenzio e alla successiva esecuzione dell'ordine giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la fissazione da parte dell'amministrazione dell'appuntamento imposto da una precedente sentenza soddisfa la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, se l'adempimento interviene prima della decisione.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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