Cassazione Penale, Sentenza n. 20271/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 195, co. 4, c.p.p. e vizio di motivazione per avere i giudici utilizzato come prova della falsità delle fatture la deposizione del teste di polizia giudiziaria (Maresciallo Tota) e parti del processo verbale di constatazione (PVC) contenenti dichiarazioni dei titolari delle presunte ditte emittenti, ritenute inutilizzabili per testimonianza de relato; contestava inoltre la sufficienza degli altri elementi (diversa veste grafica delle fatture, assenza di tracce contabili) come prova autonoma della falsità. 2) omessa motivazione rispetto alla doglianza di errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 (la difesa sosteneva che si trattava di documento falso e non di operazione inesistente, dunque configurabile l'art. 3 e non l'art. 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile: la deposizione del militare è stata considerata illustrativa dell'attività istruttoria e non di testimonianza de relato vietata; il PVC della Guardia di Finanza è utilizzabile come prova documentale e, nel caso concreto, i riscontri contabili effettuati presso le società emittenti non avevano evidenziato tracce delle fatture. Il secondo motivo è stato rilevato come privo di corretta motivazione nella sentenza impugnata (richiamo a vicenda diversa), ma tale omissione non ha inciso perché la censura risultava ab origine inammissibile per manifesta infondatezza: la giurisprudenza di legittimità mantiene l'art. 2 come norma applicabile quando si utilizzino fatture o documenti aventi rilievo probatorio tributario relativi ad operazioni inesistenti, indipendentemente dalla natura materiale o ideologica della falsità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 195, co. 4, c.p.p.
Il divieto di testimonianza indiretta per ufficiali/agenti di polizia giudiziaria non è assoluto: la deposizione può essere utilizzata se ha funzione illustrativa dello sviluppo delle indagini e della coerenza complessiva degli elementi probatori, non come riferimenti di contenuto di dichiarazioni altrui.
art. 220 disp. att. c.p.p.
Se da un atto amministrativo emergono indizi di reato occorre seguire le modalità previste da tale disposizione per conservare l'efficacia probatoria delle parti del documento, ma la violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori acquisiti.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 2
La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti si applica ogniqualvolta il contribuente si avvalga di fatture o documenti aventi rilievo probatorio tributario relativi ad operazioni non realmente effettuate, a prescindere dal fatto che la falsità sia materiale o ideologica.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 3 (come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015)
L'art. 3 resta norma residuale rispetto all'art. 2: punisce dichiarazioni fraudolente mediante "altri artifici" (operazioni simulate, documenti falsi o mezzi fraudolenti) idonei a ostacolare l'accertamento; la riforma ha rimodulato la struttura ma non ha mutato il rapporto di specialità tra art. 2 e art. 3.
art. 1 lett. a) D.Lgs. n. 74/2000
Definisce "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" includendo sia falsità ideologiche sia materiali; tale definizione supporta l'applicabilità dell'art. 2 a entrambe le ipotesi.
art. 21, co. 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamata per sottolineare i requisiti formali delle fatture e l'importanza probatoria di documenti che formalmente corrispondono ai requisiti fiscali; l'utilizzo di tali documenti come supporto alla dichiarazione mendace costituisce elemento centrale per l'art. 2.
Massime di principio
- La deposizione di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non è automaticamente esclusa per "testimonianza de relato" ai sensi dell'art. 195, co. 4 c.p.p.: essa è utilizzabile se ha funzione meramente illustrativa dell'attività investigativa e degli accertamenti compiuti, senza trasferire in aula dichiarazioni altrui non soggette al contraddittorio.
- Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è prova documentale utilizzabile in sede penale; tuttavia, se nell'atto emergono indizi di reato, vanno osservate le modalità di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. per garantire l'efficacia probatoria delle parti successive all'emersione degli indizi.
- Quando un'accusa si fonda sull'uso di fatture o documenti con rilevanza tributaria che attestano operazioni inesistenti, l'inquadramento giuridico corretto è tipicamente l'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, indipendentemente dal fatto che la falsità sia materiale o ideologica; l'art. 3 resta applicabile in via residuale per altri artifici fraudolenti.
- Le censure difensive devono essere specifiche e circostanziate: contestazioni generiche sull'utilizzabilità di atti o sulla valutazione probatoria senza indicare con precisione la parte di documento o la dichiarazione inammissibile difficilmente prevalgono.
- L'omessa risposta da parte del giudice di merito a un motivo di impugnazione non incide sulla sentenza se il motivo era ab origine inammissibile o manifestamente infondato, ossia privo di rilevanza idonea a produrre diverso esito in caso di accoglimento.
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