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Sentenza

Sentenza del 08/06/2015 n. 3211 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Avviso di intimazione di pagamento - Notifica della cartella - Atti impugnabili - Comunicazione del messo notificatore - Appello respinto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la comunicazione lasciata dal messo notificatore dopo l'assenza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Tale comunicazione, denominata avviso di notificazione mediante deposito, informa il destinatario del deposito dell'atto presso la casa comunale, ma non contiene una nuova pretesa tributaria né costituisce un autonomo atto della riscossione. La contestazione mirava inoltre a far valere, nel giudizio contro l'intimazione di pagamento, ulteriori vizi relativi alla cartella e alla pretesa tributaria.

La decisione

L'appello è stato respinto. La comunicazione di avvenuto deposito è stata qualificata come atto meramente informativo, non autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, neppure considerando non tassativo l'elenco degli atti impugnabili. Poiché la cartella di pagamento sottostante all'intimazione è stata ritenuta regolarmente notificata, nel giudizio contro l'intimazione non potevano essere introdotti ulteriori vizi riguardanti il merito della pretesa o atti prodromici già notificati.

Norme richiamate

  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili può essere interpretato in senso non tassativo, ma resta necessario che l'atto abbia natura tributaria o contenga una pretesa impositiva immediatamente lesiva. Una comunicazione meramente informativa sul deposito dell'atto non è autonomamente impugnabile.

  • Art. 26 d.P.R. 602/1973

    Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento. La regolarità della notificazione della cartella consente di considerare validamente instaurata la pretesa sottostante all'intimazione di pagamento.

  • Art. 139 c.p.c.

    Regola la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario e individua le persone abilitate a ricevere l'atto. In caso di loro assenza, il messo può procedere al deposito secondo la procedura prevista e informare il destinatario.

Massime di principio

  • La comunicazione con cui il messo informa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale ha, di regola, funzione informativa e non costituisce un autonomo atto tributario impugnabile.
  • Per contestare una cartella di pagamento occorre impugnare l'atto tributario o l'atto successivo che ne rende conoscibile la pretesa, non una semplice comunicazione relativa alle modalità di notificazione, salvo che si deduca concretamente l'inesistenza o la nullità della notifica.
  • Nel giudizio contro un'intimazione di pagamento non è normalmente possibile rimettere in discussione il merito della pretesa o i vizi della cartella quando quest'ultima risulti regolarmente notificata e non sia stata tempestivamente impugnata.
  • La regolarità della procedura di deposito e delle comunicazioni previste per l'assenza del destinatario deve essere verificata sulla base delle attestazioni del messo notificatore e della documentazione relativa alla notificazione.
  • La possibilità di impugnare atti non espressamente elencati dalla legge non è illimitata: l'atto deve comunque avere un contenuto impositivo o produrre una lesione attuale e concreta della posizione del contribuente.

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