Cassazione Civile, Ordinanza n. 15748/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2011, sostenendo che fosse illegittima la ripresa fiscale perché avrebbe dovuto dedurre dal reddito d’impresa la quota di utili attribuita a due presunte associate in partecipazione, la suocera e la cugina. Con un primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2549 c.c. e della disciplina dell’associazione in partecipazione, assumendo che gli associati potessero vantare il diritto alla quota di utili entro il termine di prescrizione ordinaria e che, pertanto, senza la deduzione degli utili maturati ma non ancora corrisposti, sarebbe stata tassata una ricchezza non propria. Con un secondo motivo deduceva la violazione del principio di competenza economica ex art. 109, comma 1, d.P.R. 917/1986, affermando di aver correttamente imputato per competenza e inerenza le quote di utili spettanti alle associate. Con un terzo motivo sosteneva che le ritenute alla fonte e la relativa dichiarazione nel modello 770 sarebbero state esigibili solo al momento dell’effettiva erogazione dei compensi, che nel caso di specie sarebbe avvenuta nel 2012, sicché non vi sarebbe stata omessa presentazione del modello 770/2012. La Corte di cassazione ha però rilevato che la CTR aveva accertato in fatto la sostanziale simulazione del contratto di associazione in partecipazione sulla base di elementi indiziari precisi: mancata corresponsione di utili alle presunte associate, mancata dichiarazione dei redditi da parte loro e mancata dichiarazione delle ritenute che la contribuente avrebbe dovuto operare. I motivi di ricorso, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione quel giudizio di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi, esaminati congiuntamente, non censurassero vere violazioni di legge, ma contestassero il valore inferenziale degli elementi di fatto valorizzati dalla CTR per ritenere simulato il contratto di associazione in partecipazione. Poiché il ricorso chiedeva sostanzialmente un nuovo giudizio di merito, non consentito in cassazione, l’inammissibilità ha comportato anche l’assorbimento dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’Agenzia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2549 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di associazione in partecipazione; la Corte non ne ha affrontato il contenuto sostanziale perché ha ritenuto i motivi inammissibili in quanto diretti a contestare accertamenti di fatto.
art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dalla ricorrente sul principio di competenza economica; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo, perché la censura mirava a sovvertire l'accertamento di simulazione compiuto dal giudice di merito.
d.P.R. n. 600 del 1973, titolo III
richiamato dalla ricorrente in tema di ritenute alla fonte e modelli dichiarativi del sostituto d'imposta; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per la medesima ragione generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, soprattutto quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento fattuale sorretto da indizi precisi e convergenti.
- Quando il giudice di merito abbia qualificato come simulato un contratto rilevante ai fini fiscali sulla base di elementi fattuali specifici, la parte non può limitarsi a opporre una diversa lettura della prova, ma deve individuare un vero errore di diritto o un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- Le questioni sulla deducibilità fiscale di utili, sulla competenza economica e sugli obblighi di sostituzione d’imposta restano prive di rilievo se il presupposto negoziale su cui si fondano è ritenuto insussistente o simulato in fatto.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l’applicazione, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato previsto per il giudizio di legittimità.
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