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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 291/24 del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.06.2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale.

Giustizia amministrativa202501150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che riconosceva il diritto alla Carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha dato tardivamente esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente le somme dovute. Il ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha eseguito il comando giudiziale e il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, tenendo conto della natura seriale del contenzioso e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ed è stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere e regolato le spese secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Individua il beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Stabilisce le modalità di fruizione della Carta del docente e di accredito del relativo importo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il comando contenuto nel giudicato dopo la proposizione del ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto conseguimento del bene della vita.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda di ottemperanza non necessita più di una decisione di merito.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi seriali e sovrapponibili, il giudice può considerare l'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva per determinare equitativamente l'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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