Cassazione Penale, Sentenza n. 25780/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta per il reato di tentata estorsione aggravata. Due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria, deducendo l'inattendibilità e le incongruenze delle dichiarazioni della persona offesa (Sergio Scalese) e l'assenza di riscontri documentali sugli acquisti dei biglietti contestati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla persistenza delle esigenze cautelari, per carenza di specifica valutazione della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti (principalmente 2014).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Sul primo motivo (gravità indiziaria) ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa, pur con discrasie temporali e possibili incongruenze, costituiscono quadro indiziario idoneo in fase cautelare e quindi non ha annullato per questo profilo. Sul secondo motivo (esigenze cautelari) ha accolto il ricorso e censurato la motivazione del Tribunale, che aveva posto a fondamento una categoria giuridica inadeguata (richiamando argomenti propri dell'art. 416-bis) senza valutare specificamente l'attualità del rischio di reiterazione in relazione all'aggravante 416-bis.1 e al considerevole intervallo temporale. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, ha ordinato l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa e ha dichiarato la cessazione della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina l'estorsione: il reato contestato nella fattispecie (tentata estorsione). La Corte ha valutato la sussistenza di un quadro indiziario in ordine a tale reato per la fase cautelare.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante che incide sulla gravità della condotta e sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato che, pur esistendo una presunzione, l'applicazione dell'aggravante non esonera il giudice dall'analizzare l'attualità del pericolo quando sia intervenuto un rilevante lasso di tempo.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevata dalla Corte come norma distinta: la presunzione di attualità delle esigenze cautelari connessa alla partecipazione ad un'associazione mafiosa ha una portata diversa rispetto all'aggravante 416-bis.1; il Tribunale aveva errato nel richiamare argomentazioni proprie dell'art. 416-bis per giustificare la misura nei confronti del ricorrente.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina la presunzione semplice di attualità delle esigenze cautelari per reati previsti dalla normativa speciale: la Corte ha ricordato che, in presenza di un considerevole lasso di tempo tra fatti e misura, il giudice è obbligato a motivare specificamente sull'incidenza del tempo trascorso sull'attualità di tali esigenze.
Massime di principio
- In materia cautelare, le incongruenze o le varianti nelle dichiarazioni della persona offesa possono influire sulla valutazione del quadro indiziario, ma non sempre sono decisive in sede di riesame cautelare se esistono riscontri che ne sostengono complessivamente l'attendibilità.
- Quando è contestata l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravamento "di stampo" mafioso per singoli reati), la presunzione di attualità delle esigenze cautelari non può essere applicata meccanicamente: il giudice deve valutare l'effetto del tempo trascorso e motivare sull'attualità del rischio di reiterazione.
- Non è corretto sostituire la categoria giuridica contestata con quella dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) per fondare la persistenza delle esigenze cautelari: le diverse figure richiedono valutazioni distinte sul carattere stabile della pericolosità.
- Se i fatti contestati risalgono a molti anni prima e non emergono comportamenti recenti o elementi concreti che indichino la persistenza della pericolosità, il difensore può efficacemente censurare la misura cautelare per carenza di motivazione sull'attualità del rischio.
- In fase cautelare il giudice deve motivare specificamente e con riferimento al caso concreto (tempi, sintomatologia di reiterazione, elementi di collegamento attuali) l'esigenza della misura; l'omissione di tale motivazione può condurre all'annullamento della misura anche se sussistono indizi di reità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25563/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →