Sentenza del 22/12/2015 n. 7032 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sollecito pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., senza una valida notificazione dell'appello presso il domicilio eletto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato. L'appello notificato in luogo errato è stato pertanto dichiarato inammissibile o improcedibile. La costituzione della parte appellata non ha prodotto effetti sananti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato notificato per posta presso la dipendenza romana dell'Agente della Riscossione, in viale di Tor Marancia n. 4, anziché presso il domicilio eletto dalla parte per il primo grado di giudizio. La notificazione è stata quindi ritenuta giuridicamente nulla e non idonea a instaurare validamente il giudizio d'appello. Inoltre, la costituzione dell'appellata non ha sanato il vizio, sia perché la costituzione non sana i vizi di inammissibilità del ricorso, sia perché è intervenuta dopo la scadenza del termine semestrale per impugnare la sentenza.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine semestrale per l'impugnazione
La norma prevede il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per proporre impugnazione, salvo diversa disciplina. Se entro tale termine non viene effettuata una notificazione valida, la sentenza passa in giudicato.
Art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione, applicabile anche all'appello tramite il rinvio dell'art. 61, esclude che la costituzione della parte resistente possa sanare vizi che determinano l'inammissibilità del ricorso.
Art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La norma richiama, nel processo tributario, la disciplina del termine lungo per le impugnazioni prevista dall'art. 327 c.p.c.
Art. 61 d.lgs. n. 546/1992
La disposizione rende applicabili al giudizio d'appello, in quanto compatibili, le norme relative al giudizio di primo grado, tra cui l'art. 22, comma 2.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'atto di appello deve essere notificato correttamente presso il domicilio eletto dalla controparte nel precedente grado, quando tale domicilio rileva ai fini della notificazione.
- Una notificazione effettuata in un luogo diverso da quello validamente eletto può essere considerata nulla e non instaurare un valido giudizio d'appello.
- Se il vizio della notificazione non viene sanato validamente entro il termine per impugnare, la sentenza di primo grado può passare in giudicato e l'appello può essere dichiarato inammissibile o improcedibile.
- La costituzione dell'appellato non sana necessariamente il vizio: in particolare, non sana i vizi di inammissibilità e comunque non è idonea quando interviene dopo la scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione.
- Prima di notificare un'impugnazione è essenziale verificare il domicilio eletto, le modalità di notificazione e il rispetto dei termini processuali, perché un errore formale può comportare la perdita definitiva del diritto di impugnare.
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