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Provvedimento

Deliberazione n. 258 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso. L’Autorità aveva già disposto l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate, nonché la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro. Con il provvedimento del 17 aprile 2026 il Garante ratifica tali determinazioni urgenti, confermandone gli effetti.

Ratifica dei provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 7 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso.

Contesto normativo e avvio del procedimento

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva ratifica successiva da parte del Garante.

La segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha comunicato all’Autorità di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Con le determinazioni nn. 167 e 168 del 7 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, ove acquisito in chiaro, il materiale oggetto della segnalazione esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 7 aprile 2026.

Ratifica del Garante

Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 167/2026 e 168/2026 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti già disposte.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Provvedimenti urgenti adottati il 7 aprile 2026

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza: - l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash; - la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione al Garante.

Base normativa e ratifica

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice, nonché l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza da parte del dirigente competente con successiva ratifica dell’Autorità. Con il provvedimento del 17 aprile 2026 il Garante ratifica integralmente le determinazioni nn. 167/2026 e 168/2026.

Come è indicizzato

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