Sentenza n. 905/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 824 del 2022: - del diniego in data 13 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0046397 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo; - per l’annullamento B) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; B) quanto al ricorso n. 118 del 2023: - dell'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria n.019 2021 146 00000 10007 fascicolo n. 2021/1441 Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della Riscossione – Provincia di Bergamo notificato in data 29 novembre 2022; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per l'annata 2005 e 2007, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto ivi compresa la Cartella n. 019 2020 71500 23124 000 asseritamente notificata il 16.03.2018, la Cartella n. 019 2020 71801 23378 000 asseritamente notificata il 10.12.2018, la Cartella n. 019 2020 72800 40255 000 asseritamente notificata il 21.03.2009, e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo a prelievi supplementari per le annate 2005/2006 e 2007/2008 e comunicazione di iscrizione ipotecaria su immobile a garanzia dei debiti relativi alle annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato, con due ricorsi poi riuniti, il diniego di Agea sull'istanza di autotutela volta a ottenere il ricalcolo dei prelievi supplementari per quote latte alla luce di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel primo giudizio la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione del primato e del diritto dell'Unione, l'obbligo di ricalcolo dei prelievi, l'irrilevanza di precedenti decisioni non aventi contenuto di merito, la disparità di trattamento rispetto ad altri produttori, la doverosità dell'autotutela anche alla luce dell'Adunanza plenaria n. 17/2021, la violazione del divieto di discriminazione nella politica agricola comune e la violazione del riparto di competenze tra Agea e Regione. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Nel secondo giudizio ha contestato l'iscrizione ipotecaria e le cartelle presupposte deducendo l'omessa notifica degli atti di accertamento, la decadenza e la prescrizione del credito, l'erronea e immotivata quantificazione degli interessi, il contrasto della disciplina nazionale sulle compensazioni e sui rimborsi con il diritto dell'Unione, l'incertezza dei dati sulla produzione nazionale di latte e l'omessa detrazione delle somme già recuperate mediante compensazione con aiuti PAC.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha ritenuto utilizzabile la documentazione depositata da Agea tardivamente nel primo giudizio, poiché la medesima documentazione era stata tempestivamente prodotta nel secondo. Nel merito, ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto al diniego di autotutela, ha rilevato che tutte le imputazioni di prelievo oggetto dell'istanza, relative alle annate 2005/2006 e alla parte dell'annata 2007/2008 riferita ai conferimenti alla prima acquirente indicata negli atti, erano coperte da precedenti giudicati sfavorevoli o da decisioni definitive di perenzione, nonché da giudicati sfavorevoli sugli atti della riscossione. Tali decisioni, avendo definitivamente consolidato la legittimità delle imputazioni, precludevano il ricalcolo richiesto in autotutela. Il giudicato favorevole relativo a una diversa parte dell'annata 2007/2008 non è stato ritenuto pertinente, poiché riguardava conferimenti a un diverso primo acquirente e non era compreso nella cartella e nell'intimazione oggetto del primo ricorso. Quanto all'iscrizione ipotecaria, il TAR ha ritenuto che essa fosse fondata su un titolo esecutivo definitivo e inoppugnabile, costituito dalla cartella di pagamento già divenuta incontestabile; pertanto, l'iscrizione era legittima allo stato. Il giudice ha tuttavia precisato che, una volta eseguito da Agea lo sgravio e il ricalcolo della porzione di prelievo 2007/2008 colpita dal giudicato favorevole, Agea dovrà chiedere tempestivamente alla Conservatoria la riduzione proporzionale dell'ipoteca. La domanda risarcitoria è stata respinta unitamente al ricorso. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 537 e 538, l. 228/2012
istanza di sospensione della riscossione
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza presentata dalla ricorrente per far valere decadenza, prescrizione, sospensione amministrativa, pagamento o compensazione del debito e sopravvenienza di pronunce favorevoli.
art. 31, comma 3, c.p.a.
accertamento dell'obbligo di pronunciarsi
È richiamato nella domanda della ricorrente per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 8-ter l. 33/2009
Registro Nazionale dei Debiti
È richiamato con riferimento all'iscrizione del debito per prelievo supplementare nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea.
art. 25 d.P.R. 602/1973
La ricorrente lo ha invocato per sostenere la tardività degli atti della riscossione; la sentenza non accoglie tale censura, ritenendo comunque definitivo il titolo esecutivo posto a base dell'ipoteca.
art. 2948, n. 4, c.c.
prescrizione quinquennale degli interessi
È richiamato dalla ricorrente per contestare la prescrizione degli interessi; la sentenza respinge complessivamente il ricorso senza accogliere tale doglianza.
art. 34, par. 2, secondo comma, TCE, ora art. 40 TUE
divieto di discriminazione nell'ambito della politica agricola comune
La ricorrente lo ha invocato per lamentare un trattamento discriminatorio tra produttori; la censura non supera il rilievo dei giudicati definitivi sulle specifiche imputazioni.
art. 1, comma 1, l. 119/2003
riparto di competenze tra Agea e Regione in materia di quote latte
È richiamato per contestare l'inerzia di Agea rispetto alla richiesta regionale di sospensione e ricalcolo.
art. 10-ter l. 103/2023, introdotto dalla l. 207/2024
Il TAR indica la procedura conciliativa quale strumento disponibile per le posizioni debitorie pendenti, pur senza ritenerla idonea a superare i giudicati sfavorevoli.
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell'udienza
Il deposito documentale di Agea nel primo giudizio è stato tardivo, ma il TAR ha potuto prescindere dalla sua utilizzazione poiché gli stessi documenti erano stati tempestivamente prodotti nel giudizio riunito.
Massime di principio
- Il giudicato nazionale che abbia definitivamente accertato la legittimità di una specifica imputazione di prelievo supplementare preclude al debitore di ottenere, mediante un'istanza di autotutela, il ricalcolo della medesima posizione sulla base di successive argomentazioni relative al diritto dell'Unione, salvo che la richiesta riguardi una diversa e non giudicata imputazione.
- Un giudicato favorevole relativo a una specifica componente del debito non si estende automaticamente ad altre componenti riferite alla stessa annata, quando queste riguardino conferimenti, primi acquirenti o imputazioni distinti e non siano comprese nell'oggetto della decisione favorevole.
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale è legittima quando sia fondata su una cartella di pagamento costituente titolo esecutivo definitivo e non più impugnabile, anche se una diversa parte del debito complessivo sia successivamente interessata da un giudicato favorevole al debitore.
- Quando un giudicato annulla una parte dell'imputazione posta a base di un'iscrizione ipotecaria, l'amministrazione creditrice deve eseguire lo sgravio e il ricalcolo e chiedere alla Conservatoria la riduzione proporzionale dell'ipoteca.
- La procedura di autotutela non può essere utilizzata per eludere gli effetti preclusivi di giudicati o di decisioni definitive formatisi sulle medesime imputazioni debitorie.
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