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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 2772 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Riqualificazione degli atti - Art. 20 d.P.R. 131/1986.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, due conferimenti di rami d'azienda effettuati da A. a una newco e la successiva cessione delle partecipazioni nella newco come un'unica cessione d'azienda. Di conseguenza, aveva richiesto maggiori imposte di registro e imposte ipotecarie e catastali, per complessivi euro 10.696.481,62, oltre alle sanzioni. Le società hanno sostenuto che gli atti fossero autonomi, dotati di cause economiche proprie e non riconducibili a un disegno unitario o elusivo; hanno inoltre contestato la quantificazione della pretesa e, in via preliminare, la posizione di H.M. S.r.l.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e accolto il ricorso in riassunzione delle società, confermando la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Pur riconoscendo che l'art. 20, nella formulazione applicabile agli atti anteriori al 1 gennaio 2018, consente una qualificazione oggettiva dell'operazione secondo la sua causa concreta, la Commissione ha ritenuto non dimostrata, nel caso concreto, una causa unitaria di cessione d'azienda. La mera successione temporale degli atti, gli articoli di stampa e l'interpretazione dell'Agenzia della nota integrativa non erano elementi sufficienti a provare un accordo occulto o un programma negoziale unitario. Sono state quindi escluse la riqualificazione complessiva e la maggiore imposizione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è una disposizione interpretativa e non una regola antielusiva che impone una qualificazione oggettiva degli atti portati a registrazione secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva.

    La norma consente di qualificare gli atti secondo la loro natura e gli effetti giuridici reali, considerando anche il collegamento tra più negozi quando essi risultino oggettivamente funzionali a un unico programma negoziale. Non è però sufficiente la mera vicinanza temporale o economica degli atti: deve essere provata una causa unitaria che trascenda le cause tipiche dei singoli negozi. L'intento elusivo non costituisce un presupposto autonomo, ma l'unitarietà dell'operazione deve risultare da circostanze obiettive e concrete.

  • Art. 20 d.P.R. 131/1986, come modificato dalla legge di bilancio 2018

    La nuova formulazione non è stata ritenuta retroattiva dalla giurisprudenza richiamata. Gli atti registrati prima del 1 gennaio 2018 restano quindi soggetti alla disciplina precedente.

  • Legge di bilancio 2018

    Ha modificato l'art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro, ma la modifica non è stata considerata interpretativa e retroattiva in assenza di un'esplicita previsione normativa.

Massime di principio

  • La riqualificazione di più atti come un'unica cessione d'azienda richiede la prova di un collegamento negoziale oggettivo e di una causa unitaria, non la sola successione temporale degli atti.
  • Il conferimento di un'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria può essere trattato come cessione d'azienda solo quando le circostanze concrete dimostrino che l'intera sequenza era fin dall'origine diretta a realizzare un'unica cessione aziendale.
  • Cause economiche autonome, documentate anteriormente o indipendentemente dalle successive trattative, possono escludere la riqualificazione unitaria.
  • La prova dell'Amministrazione deve fondarsi su elementi concreti, univoci e convergenti; semplici articoli di stampa, indiscrezioni o interpretazioni non univoche di documenti contabili possono non essere sufficienti.
  • Per gli atti anteriori al 1 gennaio 2018, la disciplina applicabile è quella della precedente formulazione dell'art. 20, senza applicazione retroattiva della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018.
  • L'assenza di intento elusivo non è decisiva da sola, perché l'art. 20 viene interpretato come norma di qualificazione e non esclusivamente antielusiva; tuttavia, l'Amministrazione deve comunque dimostrare oggettivamente la causa unitaria dell'operazione complessiva.

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