Cassazione Penale, Ordinanza n. 21044/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con la quale era stata applicata la pena su richiesta in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, per alcuni imputati, anche di detenzione di armi da fuoco. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per l'omessa pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice del patteggiamento non avrebbe dovuto limitarsi all'applicazione della pena ma avrebbe dovuto prosciogliere per la ricorrenza di una causa di immediata evidenza favorevole all'imputato. La Corte rileva però che tali doglianze non rientrano nei motivi tassativi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Ribadisce che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i ricorrenti hanno dedotto soltanto la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e quindi una doglianza non compresa tra quelle ammissibili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione
indica il rito camerale previsto per la trattazione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
stabilisce in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
invocato dai ricorrenti come base per sostenere l'obbligo di pronunciare proscioglimento in presenza di causa evidente, ma la censura è ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento
Cassa delle ammende
somma disposta a carico dei ricorrenti a titolo sanzionatorio per l'inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomamente spendibile nel ricorso per cassazione avverso il patteggiamento se non si traduce in una delle censure espressamente consentite dalla disciplina speciale.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento il controllo della Corte è limitato ai profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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