Sentenza n. 180/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 243 (n. prot. 80131 del 08.11.2022) emessa in data 08.11.2022 e notificata in data 09.11.2022 dal Comune di Campobasso – Area Operativa Sviluppo del Territorio, Sezione Urbanistica e Politiche del Territorio, Servizio Edilizia Privata e Abusi e SUE; - del verbale di “vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del 01.10.2020 a firma dell’istruttore tecnico comunale Dott. Daniele Marchesani” n. prot. 12563 del 25.02.2021; - della nota n. prot. 3864 del 19.01.2022 notificata il 21.01.2022, con la quale veniva comunicato l’avvio del procedimento previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per l’emissione del provvedimento sanzionatorio relativo agli abusi edilizi oggetto del giudizio; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una struttura circolare ritenuta realizzata o trasformata da smontabile e temporanea in stabile e permanente, oltre agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza di demolizione, il verbale di vigilanza edilizia e la comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo anzitutto che il manufatto fosse già compreso nella pratica di condono edilizio del 2004 e assentito dal permesso di costruire in sanatoria n. 242/c. La documentazione progettuale avrebbe infatti rappresentato l'intera struttura, composta da due livelli chiusi e destinati a locale commerciale e da una copertura in ferro e legno smontabile. Sono stati dedotti: erronea presupposizione dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità, perché l'amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che la struttura non fosse stata inclusa nel condono; violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché l'opera sarebbe stata assistita da titolo edilizio, nonché dell'art. 11 del medesimo decreto; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione per il mancato esame delle osservazioni presentate nel procedimento; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., poiché, ove il Comune avesse ritenuto illegittimo il titolo edilizio in sanatoria, avrebbe dovuto previamente procedere al suo annullamento d'ufficio, verificandone i presupposti e rispettando i relativi limiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione. Ha rilevato che il provvedimento, motivato per relationem mediante rinvio al verbale della Polizia Municipale, individuava genericamente l'abuso come "struttura circolare", senza chiarire se si riferisse alla sola copertura o all'intero edificio. La pratica di condono, invece, rappresentava la struttura sottostante e la copertura in ferro e legno smontabile; pertanto il Comune avrebbe dovuto verificare specificamente la riconducibilità dell'opera al permesso di costruire in sanatoria e, in caso di difformità, individuare con precisione la sola parte eventualmente non assentita. Il verbale era inoltre contraddittorio, poiché da un lato affermava che la struttura non fosse autorizzata e dall'altro riconosceva che essa era indicata nella domanda di condono. L'amministrazione non aveva svolto adeguati accertamenti sulla concreta smontabilità della copertura, limitandosi ad affermarne la stabile infissione al suolo senza indicare le modalità dell'ancoraggio o le verifiche compiute. Il giudice ha ritenuto quindi sussistenti un grave difetto di istruttoria e di motivazione, nonché un'erronea applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché l'opera non poteva essere considerata senz'altro priva di titolo. Ove il Comune avesse ritenuto difforme l'opera rispetto al titolo in sanatoria, avrebbe dovuto valutare l'eventuale annullamento d'ufficio del titolo ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, anziché procedere direttamente alla demolizione. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa al mancato esame delle osservazioni procedimentali, non quale violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 — non applicabile al procedimento avviato d'ufficio — ma quale ulteriore conferma dell'insufficienza dell'istruttoria. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione presuppone l'accertata realizzazione dell'opera in assenza del titolo edilizio; non può essere adottato senza verificare la riconducibilità del manufatto a un titolo edilizio già rilasciato, compreso un permesso di costruire in sanatoria, né può riguardare genericamente un'intera struttura quando l'eventuale difformità potrebbe concernere soltanto una sua parte.
art. 11 d.P.R. 380/2001
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla necessità di considerare l'esistenza e gli effetti del titolo edilizio, ma la sentenza non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della disposizione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è dovuto nei procedimenti avviati d'ufficio; tuttavia l'amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dall'interessato, quando esse evidenzino elementi rilevanti per la verifica dell'abuso e del titolo edilizio.
art. 21-nonies l. 241/1990
Se l'amministrazione ritiene che un'opera sia difforme o illegittimamente assentita da un titolo edilizio già rilasciato, deve valutare, ove ne ricorrano i presupposti, l'annullamento d'ufficio del titolo nel rispetto dei requisiti e dei limiti dell'autotutela, anziché disapplicarlo direttamente mediante un ordine di demolizione.
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nel quadro dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; il loro esercizio richiede comunque un adeguato accertamento dell'abuso e l'esatta individuazione delle opere sanzionate.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento sostiene l'esigenza di un'azione amministrativa coerente, istruita e rispettosa dei titoli edilizi preesistenti; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione costituzionale.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione non può fondarsi sulla mera qualificazione generica di un manufatto come struttura abusiva quando dagli atti amministrativi e dalla documentazione progettuale emerga la possibile riconducibilità dell'opera, in tutto o in parte, a un titolo edilizio o a un permesso di costruire in sanatoria.
- Quando una pratica di condono rappresenta un manufatto mediante elaborati grafici e descrizioni tecniche, l'amministrazione deve confrontare puntualmente tali elementi con lo stato dei luoghi prima di concludere che l'opera sia estranea al titolo rilasciato; omissioni o contraddizioni su tale verifica integrano difetto di istruttoria e di motivazione.
- L'ordine di demolizione deve individuare con precisione le opere abusive. Se l'eventuale difformità riguarda soltanto una componente del manufatto, non è legittimo ingiungere genericamente la demolizione dell'intera struttura senza motivare l'estensione della sanzione.
- La qualificazione di un'opera come stabile e permanente, anziché smontabile, deve essere sorretta da accertamenti concreti sulle sue caratteristiche costruttive e sulle modalità di ancoraggio; il mero rilievo dell'infissione al suolo, privo dell'indicazione delle verifiche svolte, non è sufficiente.
- Qualora l'amministrazione ritenga che un'opera sia stata assentita sulla base di una rappresentazione inesatta o che il titolo edilizio in sanatoria non copra la sua concreta consistenza, deve previamente valutare l'esercizio dell'autotutela sul titolo, ove ne ricorrano i presupposti, e non può procedere direttamente alla demolizione come se l'opera fosse senz'altro priva di titolo.
- Anche quando il preavviso di rigetto non è applicabile perché il procedimento è avviato d'ufficio, l'amministrazione deve considerare le osservazioni presentate dall'interessato e svolgere gli approfondimenti istruttori necessari sulle circostanze rilevanti ai fini della repressione dell'abuso.
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