Cassazione Civile, Ordinanza n. 32353/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto ha agito davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento dell'usucapione di terreni e fabbricati siti in Comune di Fuscaldo, sostenendo di averli posseduti uti dominus, pacificamente e ininterrottamente per venticinque anni. I convenuti hanno resistito deducendo, tra l'altro, che il bene era stato concesso in comodato gratuito a familiari e che la relazione materiale del preteso usucapente derivava da mera detenzione o tolleranza, senza interversione del possesso. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 166 comma 1 e 167 comma 2 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto ammissibile l'allegazione tardiva del comodato; 2) nullità per motivazione apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., per il mero rinvio al percorso logico del Tribunale senza specifico esame delle prove e dei motivi di appello; 3) nullità per motivazione apparente sulla ritenuta successione del ricorrente nella posizione di mero detentore della madre; 4) nullità per motivazione apparente sull'affermazione che la coltivazione del fondo e attività accessorie non bastassero a dimostrare il mutamento da detenzione a possesso utile per usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla coltivazione del fondo, affermando che, in materia di usucapione di fondo agricolo, la mera coltivazione e le attività connesse non sono di per sé sufficienti a provare il possesso uti dominus, perché compatibili con un titolo convenzionale o con la tolleranza del proprietario e non idonee a escludere i terzi dal godimento del bene. Poiché la sentenza d'appello si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere la decisione, il rigetto del quarto motivo ha reso inammissibili per difetto di interesse anche le censure contro la prima ratio. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di tardività del ricorso, richiamando l'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile al giudizio iniziato nel 2007. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore dei controricorrenti e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Per i giudizi instaurati prima della modifica normativa richiamata dalla Corte, il termine lungo per impugnare è quello annuale e non semestrale; pertanto l'eccezione di tardività del ricorso è stata respinta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo in relazione alla dedotta ammissibilità di allegazioni tardive della controparte.
art. 166 comma 1 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per contestare la tardività della costituzione e delle difese dei convenuti.
art. 167 comma 2 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere che l'allegazione del comodato sarebbe stata tardiva e quindi inammissibile.
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Richiamato nei motivi secondo, terzo e quarto quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio almeno con riguardo alla ratio esaminata.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione della nullità della sentenza o del procedimento.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 96 c.p.c.
La Corte, rigettando il ricorso e decidendo in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la condanna aggravata, con ulteriore somma in favore dei controricorrenti e somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione del terreno e le attività materiali accessorie non bastano, da sole, a dimostrare il possesso uti dominus, se sono compatibili con un rapporto di detenzione derivante da titolo convenzionale o dalla tolleranza del proprietario.
- Per configurare il possesso utile all'usucapione occorre una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene, esternata da condotte non equivoche e idonee a escludere il godimento altrui, non essendo sufficienti atti meramente funzionali al miglior godimento della cosa.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, l'infondatezza del motivo diretto contro una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte alle altre, se la ratio non censurata resta sufficiente a mantenere fermo il decisum.
- Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di tardività del ricorso va valutata in base al termine di impugnazione applicabile al momento di instaurazione della causa e secondo la disciplina allora vigente.
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