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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2475/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 2475/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto 16 di una procedura aperta per la fornitura di protesi e strumenti chirurgici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza di primo grado e l’aggiudicazione del lotto 16, chiedendo la riedizione parziale della valutazione dell’offerta tecnica e la ricollocazione in posizione utile. Deduceva, in particolare, l’erronea attribuzione di punteggi quantitativo-tabellari relativi alla gamma delle misure dei cotili, alla tipologia metalback, alla gamma delle misure delle teste in ceramica e alla tecnica operatoria computerizzata, rivendicando ulteriori 3,57 punti. Contestava inoltre i punteggi discrezionali assegnati per lo strumentario dell’impianto protesico, l’impianto viti, l’assistenza tecnica post-vendita e la formazione, rivendicando ulteriori 11 punti e lamentando travisamento, illogicità, disparità di trattamento e valutazioni fondate su documentazione asseritamente insufficiente. Censurava anche il recepimento della relazione della commissione da parte del TAR e sosteneva che un verbale della commissione avesse introdotto criteri nuovi o più restrittivi rispetto alla lex specialis. La stazione appaltante aveva eccepito l’inammissibilità delle censure per mancata integrazione del contraddittorio, per l’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, la tardività dell’impugnazione del verbale e il giudicato esterno formatosi su decisioni relative ad altri lotti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le eccezioni preliminari della stazione appaltante. Ha ritenuto sufficiente la notifica del ricorso alla sola controinteressata che, secondo la prova di resistenza, sarebbe stata scalzata dalla posizione utile. Ha escluso che la conoscenza delle offerte economiche rendesse inammissibile la rivalutazione delle offerte tecniche, richiamando il principio per cui, in caso di regressione della procedura alla fase valutativa, la commissione può rivalutare le offerte anche a buste aperte, bilanciando segretezza, effettività della tutela, conservazione degli atti ed economicità dell’azione amministrativa. Ha escluso la tardività della censura relativa al verbale della commissione, ritenendo che il verbale non avesse introdotto criteri nuovi né prodotto un’autonoma lesività, ma avesse specificato criteri già contenuti nel disciplinare. Ha inoltre escluso il giudicato esterno, poiché le precedenti decisioni riguardavano lotti diversi e quindi beni della vita e petitum distinti. Nel merito, ha confermato la legittimità dei criteri applicati dalla commissione. Il verbale precedente all’apertura delle offerte non aveva introdotto nuovi parametri, ma aveva precisato il metodo di conteggio delle misure, escludendo la cumulabilità di prodotti coincidenti per taglia e forma. Quanto alla gamma dei cotili, l’appellante non aveva dimostrato che la valutazione fosse stata effettuata in modo difforme da tali criteri. Quanto alla tipologia metalback, l’appello non aveva superato la motivazione tecnica secondo cui la presenza di tre fori configurava una versione cluster, ma non una distinta versione multiforo. Quanto alle teste in ceramica, il diametro 40 non costituiva una misura aggiuntiva valutabile, perché il disciplinare consentiva di valorizzare misure aggiuntive riferite ai diametri richiesti, non diametri ulteriori non previsti. La censura sulla tecnica operatoria computerizzata è stata ritenuta comunque ininfluente ai fini della prova di resistenza: anche l’eventuale attribuzione di un punto non avrebbe consentito il superamento della soglia necessaria per raggiungere la sesta classificata. Sono state respinte anche le censure sui punteggi discrezionali. La commissione aveva fornito motivazioni articolate e non manifestamente illogiche; il campione dimostrativo non era obbligatorio e l’appellante non aveva dimostrato l’impossibilità di valutare le offerte sulla base della documentazione prodotta. Le contestazioni relative all’assistenza post-vendita e alla formazione si risolvevano in una diversa valutazione soggettiva dell’offerta e non dimostravano travisamento, manifesta illogicità o contraddittorietà. La comparazione con le offerte concorrenti era stata svolta in modo selettivo e parcellizzato, senza considerare l’insieme degli elementi tecnici e organizzativi valutati dalla commissione. Poiché le censure non consentivano comunque di dimostrare il conseguimento del bene della vita, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e respingendo anche le domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico dell’appellante, liquidata in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016

    offerta economicamente più vantaggiosa

    La procedura prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito alla stazione appaltante di riproporre in appello le eccezioni preliminari non esaminate dal TAR.

  • art. 120 c.p.a.

    È stato richiamato quale disciplina processuale del rito speciale in materia di contratti pubblici.

  • art. 77, comma 11, d.lgs. 50/2016

    rinnovo degli atti successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche

    La formulazione è stata considerata invariata, nella parte rilevante, rispetto alla disciplina previgente sulla possibilità di rinnovare la valutazione tecnica dopo la conoscenza delle offerte economiche.

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023

    rinnovo degli atti successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche

    La disposizione è stata richiamata come disciplina vigente coerente con la possibilità di rivalutare la sola offerta tecnica in caso di regressione della procedura.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato richiamato, insieme al principio di conservazione degli atti, quale espressione dei limiti all’annullabilità dei provvedimenti illegittimi.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    È stato richiamato quale fondamento dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    regola di ragionevole speditezza dei procedimenti

    È stato richiamato a sostegno dell’esigenza di evitare la rinnovazione integrale della gara quando sia sufficiente rivalutare la sola offerta tecnica interessata.

  • art. 84, comma 12, d.lgs. 163/2006

    La disposizione è stata oggetto della giurisprudenza dell’Adunanza plenaria richiamata per ammettere il rinnovo limitato della valutazione tecnica anche dopo la conoscenza delle offerte economiche.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006

    È stato richiamato quale precedente fondamento dei principi di economicità ed efficienza nella contrattualistica pubblica.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    È stato indicato come attuale riferimento ai principi di risultato, economicità ed efficienza nella materia dei contratti pubblici.

  • art. 12.1 del disciplinare di gara

    il campione dimostrativo era facoltativo

    La commissione non era obbligata a richiedere campioni per valutare gli strumenti, potendo utilizzare la descrizione e la documentazione dell’offerta.

  • art. 15 del disciplinare di gara

    riportare nell’allegato A-5 le informazioni richieste per tutti i prodotti offerti

    L’allegato A5 costituiva il documento di riferimento per le informazioni sui prodotti e sulle misure offerte; il verbale della commissione ne ha soltanto specificato le modalità di conteggio.

Massime di principio

  • In una procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione può specificare, prima dell’apertura delle offerte, le modalità applicative dei criteri già previsti dalla lex specialis, purché non introduca parametri nuovi o alteri quelli originariamente stabiliti.
  • Quando una procedura di gara regredisce alla fase di valutazione delle offerte tecniche dopo che le offerte economiche sono state conosciute, è ammissibile la rivalutazione delle offerte tecniche anche a buste aperte, purché la rinnovazione sia limitata alla fase viziata e sia effettuata dalla commissione competente; il principio di segretezza deve essere bilanciato con l’effettività della tutela, la conservazione degli atti e l’economicità dell’azione amministrativa.
  • Nelle gare suddivise in lotti, le aggiudicazioni relative ai singoli lotti sono autonome; il giudicato formatosi su controversie concernenti altri lotti non produce giudicato esterno se manca l’identità del petitum e del bene della vita controverso.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, ma è limitato ai casi di errore manifesto, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o contraddittorietà immediatamente percepibili.
  • La contestazione dei punteggi tecnici non è idonea a ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione quando, anche attribuendo il punteggio reclamato, il concorrente non supererebbe la prova di resistenza e non raggiungerebbe una posizione utile in graduatoria.
  • La comparazione tra offerte tecniche ai fini della denuncia di disparità di trattamento deve considerare l’insieme degli elementi valutati dalla commissione; una comparazione selettiva e parcellizzata di singoli aspetti delle offerte non dimostra, di per sé, l’illegittimità dei punteggi discrezionali.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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