Cassazione Civile, Ordinanza n. 13067/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore e ha disposto che la causa vi sia riassunta nei termini di legge. Ha inoltre precisato che, in ragione della natura del giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel 2024 la nuova concessionaria del Comune di Salerno ha notificato a un privato un'intimazione di pagamento di euro 396,31 per il mancato versamento di una sanzione relativa a una violazione del codice della strada del 2016. L'atto si fondava su una precedente intimazione del 2021 emessa dalla precedente concessionaria. Il destinatario ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace, deducendo principalmente la mancata notifica dell'atto presupposto e sostenendo che quest'ultimo fosse stato emesso da un soggetto concessionario ormai privo di titolo, perché la concessione era già scaduta. Il Comune e la nuova concessionaria hanno eccepito la tardività dell'opposizione e, quanto alla questione della scadenza della concessione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, prospettando la competenza del giudice amministrativo. Nel merito hanno difeso la legittimità dell'operato della precedente concessionaria. La questione decisa dalla Cassazione non riguarda il merito dell'opposizione, ma solo la competenza territoriale: dopo che il primo giudice si era dichiarato incompetente per territorio in favore del Giudice di pace di Nocera Inferiore, il giudice ad quem ha sollevato conflitto negativo di competenza. La Corte ha stabilito che, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella/intimazione relativa a sanzione amministrativa pecuniaria, la competenza territoriale si individua ex art. 27, comma 1, c.p.c. in combinato con l'art. 480, comma 3, c.p.c., nel foro del luogo in cui l'atto di riscossione è stato notificato, coincidente con la residenza del debitore.
Norme richiamate
L'opposizione proposta contro l'intimazione di pagamento è stata qualificata come opposizione all'esecuzione.
Per l'opposizione all'esecuzione la competenza territoriale è individuata secondo il foro previsto da tale disposizione, richiamata dalla Corte insieme all'art. 480 c.p.c.
La mancata elezione di domicilio del creditore nell'atto di riscossione, equiparato al precetto, comporta la competenza del giudice del luogo in cui l'atto è stato notificato.
Massime di principio
- L'opposizione a cartella o intimazione di pagamento fondata su una sanzione amministrativa pecuniaria va qualificata, quanto alla competenza territoriale, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Quando il creditore non elegge domicilio nell'atto di riscossione equiparabile al precetto, la competenza territoriale si radica nel giudice del luogo in cui tale atto è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.
- La riassunzione va effettuata davanti al giudice dichiarato competente; in sede di regolamento/conflitto di competenza la Corte si limita a individuare il giudice territorialmente competente, senza statuire sulle questioni di merito dell'opposizione.
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