Corte di giustizia, Ordinanza C-388/24
Ordinanza del presidente della Corte del 29 novembre 2024. — GK e a. contro Ministero dell'Interno e a. — Procedimento accelerato. — Cause riunite C-388/24 e C-389/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’ordinanza riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale ordinario di Firenze sulla disciplina del "Paese di origine sicuro" nella direttiva 2013/32/UE. Il giudice nazionale aveva chiesto anche il procedimento accelerato, ma la Corte lo ha respinto. Secondo il presidente della Corte, non ricorrevano circostanze eccezionali tali da imporre un trattamento rapido, soprattutto perché i ricorrenti beneficiavano di misure cautelari contro l’allontanamento.
Rigetto della domanda di procedimento accelerato in due rinvii pregiudiziali sulla nozione di "Paese di origine sicuro" nella direttiva 2013/32/UE
La questione giuridica
Se, nel contesto dei rinvii pregiudiziali relativi agli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE, sussistessero i presupposti per sottoporre le cause a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, in ragione dell’urgenza dedotta dal giudice del rinvio e del contenzioso relativo alla designazione di un Paese di origine sicuro con esclusioni personali di categorie di persone a rischio.
Principio di diritto
Il presidente della Corte respinge la domanda di procedimento accelerato perché la natura delle cause non richiede un trattamento rapido: né l’elevato numero di persone o di controversie potenzialmente interessate, né la sospensione delle decisioni di allontanamento in virtù di misure cautelari costituiscono, nel caso di specie, circostanze eccezionali idonee a giustificare la deroga al procedimento ordinario prevista dall’articolo 105 del regolamento di procedura.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
Rigetto del procedimento accelerato nelle cause riunite C-388/24 e C-389/24
L’ordinanza del Presidente della Corte del 29 novembre 2024 riguarda due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale ordinario di Firenze in materia di protezione internazionale e designazione di un Paese di origine sicuro. Il giudice del rinvio aveva chiesto che le cause fossero trattate con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
Fatti e procedimento principale
Le controversie principali opponevano cittadini di paesi terzi al Ministero dell’Interno e alle competenti Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le decisioni amministrative impugnate respingevano le domande di protezione internazionale e imponevano un obbligo di rimpatrio.
Il Tribunale ordinario di Firenze ha rinviato alla Corte due questioni identiche nelle cause riunite, vertenti sull’interpretazione degli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se il diritto dell’Unione osti alla designazione di un Paese come Paese di origine sicuro quando tale designazione escluda categorie di persone a rischio, con la conseguenza che il Paese non possa essere considerato sicuro nel suo complesso ai fini della direttiva;
- in via subordinata, se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che individui un Paese di origine sicuro con esclusioni personali numerose e di difficile accertamento, specie nell’ambito di una procedura accelerata, e se in tal caso il Paese non possa essere considerato sicuro nel suo complesso.
Tra le categorie indicate dal giudice nazionale figuravano, tra le altre, detenuti, persone con disabilità fisiche o mentali, albini, sieropositivi, comunità LGBT, vittime di discriminazione basata sul genere, vittime di tratta, IDPs, giornalisti, membri dell’IMN ed esponenti dell’IPOB.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- gli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE, relativi alla nozione di Paese di origine sicuro, alla designazione dei paesi sicuri e ai rimedi giurisdizionali;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, che consente il procedimento accelerato solo in presenza di una natura della causa che richieda un trattamento rapido.
Ragionamento del Presidente della Corte
La Corte ricorda la regola dell’articolo 105 del regolamento di procedura: il procedimento accelerato può essere disposto, su domanda del giudice del rinvio o eccezionalmente d’ufficio, soltanto quando la natura della causa richiede un esame rapido.
Nel valutare la richiesta, il Presidente osserva che:
- il solo numero elevato di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione non costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale idonea a giustificare il procedimento accelerato;
- lo stesso vale per il numero elevato di cause che potrebbero essere sospese in attesa della decisione della Corte;
- dall’addendum depositato dal giudice del rinvio risultava inoltre che erano state adottate misure cautelari relative al diritto di rimanere nel territorio nazionale, sicché i ricorrenti non apparivano esposti a un allontanamento imminente prima della decisione nel merito.
Su questo punto la Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare l’ordinanza Tudmur e la sentenza The International Protection Appeals Tribunal e a., per ribadire che la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di allontanamento depone contro la concessione del procedimento accelerato.
Decisione
Il Presidente della Corte conclude che la natura delle cause non richiede un rapido trattamento e respinge la domanda del Tribunale ordinario di Firenze volta a ottenere il procedimento accelerato per le cause C-388/24 e C-389/24.
Principio ricavabile
Ai fini dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, non basta la rilevanza generale della questione o il possibile impatto su un numero elevato di persone o di procedimenti; occorre una vera urgenza derivante dalla natura della controversia. Quando i ricorrenti sono già protetti da misure cautelari che sospendono l’allontanamento, il procedimento accelerato normalmente non è giustificato.
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