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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-758/24

Ordinanza del presidente della Corte del 29 novembre 2024. — LC e CP contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II. — Procedimento accelerato. — Cause riunite C-758/24 e C-759/24

Giurisprudenza europea62024CO0758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’ordinanza accoglie la richiesta del Tribunale ordinario di Roma e sottopone al procedimento accelerato due rinvii pregiudiziali relativi alla disciplina dei "Paesi di origine sicuri" nelle procedure di asilo alla frontiera. La Corte osserva che le questioni investono anche il rapporto tra diritto dell’Unione e ripartizione delle competenze nell’ordinamento costituzionale italiano. Non viene deciso il merito delle questioni interpretative sollevate.

Ammissione al procedimento accelerato di due rinvii pregiudiziali sulla nozione di "Paese di origine sicuro" nelle procedure di asilo alla frontiera

La questione giuridica

Le questioni pregiudiziali riguardano, in sintesi: (1) se il diritto dell’Unione consenta a un legislatore nazionale di designare direttamente, con atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro; (2) se la designazione sia compatibile con il diritto dell’Unione quando le fonti utilizzate non siano accessibili e verificabili dal richiedente e dal giudice; (3) se, in una procedura accelerata di frontiera, il giudice possa autonomamente reperire informazioni sul Paese di origine dalle fonti indicate dall’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE; (4) se uno Stato terzo possa essere qualificato come Paese di origine sicuro anche in presenza di categorie di persone per le quali non ricorrono le condizioni sostanziali dell’allegato I della direttiva.

Principio di diritto

Il Presidente della Corte ha deciso che le cause riunite devono essere trattate con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, poiché le questioni sollevate attengono a un tema di rilievo istituzionale e costituzionale interno, idoneo a richiedere un esame rapido. L’ordinanza non statuisce sul merito delle questioni pregiudiziali relative alla designazione dei Paesi di origine sicuri, ma solo sull’urgenza del loro esame.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2013/32/UE
  • Allegato I della direttiva 2013/32/UE
  • Considerando 42 della direttiva 2013/32/UE
  • Considerando 46 della direttiva 2013/32/UE
  • Considerando 48 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articoli 6 e 13 della CEDU

Procedimento accelerato nelle cause riunite C‑758/24 e C‑759/24

L’ordinanza del Presidente della Corte del 29 novembre 2024 riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale ordinario di Roma in materia di asilo e, in particolare, di designazione dei "Paesi di origine sicuri" nelle procedure accelerate di frontiera. Il Presidente dispone che le cause siano trattate con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Fatti e procedimento principale

Le controversie principali oppongono LC e CP alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II. Le decisioni amministrative contestate avevano rigettato le domande di asilo qualificandole come manifestamente infondate.

Questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio

Il Tribunale di Roma ha sottoposto alla Corte quattro questioni, sostanzialmente identiche nelle due cause. In sintesi, il giudice chiede se il diritto dell’Unione:

  • osti alla designazione legislativa diretta, da parte del legislatore nazionale, di uno Stato terzo come Paese di origine sicuro;
  • osti alla designazione quando le fonti utilizzate per giustificarla non siano accessibili e verificabili dal richiedente e dal giudice;
  • consenta al giudice, nell’ambito di una procedura accelerata di frontiera, di reperire autonomamente informazioni sul Paese di origine dalle fonti di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE;
  • osti alla qualificazione di un Paese terzo come sicuro quando vi siano categorie di persone per le quali non ricorrono le condizioni sostanziali previste dall’allegato I della direttiva.

Normativa dell’Unione richiamata

Le questioni sono formulate con riferimento agli articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2013/32/UE, letti alla luce dei considerando 42, 46 e 48 e dell’allegato I della medesima direttiva. Il giudice del rinvio richiama inoltre l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in via interpretativa, gli articoli 6 e 13 CEDU. Sul piano processuale, l’ordinanza si fonda sull’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento del Presidente della Corte sul procedimento accelerato

Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, il procedimento accelerato può essere disposto quando la natura della causa richiede un trattamento rapido. Il Presidente rileva che il giudice del rinvio invoca una grave crisi istituzionale in Italia collegata alle prime decisioni dei tribunali di non convalidare provvedimenti di trattenimento nelle procedure di frontiera.

La Corte osserva che una delle questioni poste riguarda il rapporto tra il diritto dell’Unione e la ripartizione delle competenze nell’ordinamento costituzionale di uno Stato membro. In presenza di seri dubbi concernenti questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può rendersi necessario un esame celere, come confermato dalla giurisprudenza richiamata, in particolare dall’ordinanza Wightman e a., C‑621/18.

Decisione

Ritenendo che la natura delle cause giustifichi un esame in termini brevi, il Presidente della Corte dispone che le cause riunite C‑758/24 e C‑759/24 siano sottoposte a procedimento accelerato. L’ordinanza non affronta il merito delle questioni pregiudiziali, ma si limita a regolare il rito.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleprocedure accelerate di frontierapaese di origine sicurotutela giurisdizionale effettivadiritto processuale dell'unione

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