Cassazione Civile, Sentenza n. 25739/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento giudiziario: il ricorrente aveva ottenuto un decreto monitorio (07.02.2019) e aveva promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR Campania (24.10.2019 - 08.06.2021). La controversia verteva sul computo della durata ragionevole (se considerare unitariamente la fase di cognizione e la successiva fase esecutiva/di ottemperanza), sulla decorrenza del termine di decadenza per l'azione di equo indennizzo e sulla legittimazione passiva (se la responsabilità indennitaria dovesse gravare sul Ministero della Giustizia ovvero sul MEF).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di D'Aniello e ha cassato il provvedimento impugnato nella parte relativa alla revoca della condanna alla Cassa delle Ammende; ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia. Decidendo nel merito, ha ritenuto che la fase di ottemperanza costituisce parte della sequenza cognitivo-esecutiva rilevante ai fini della legge n.89/2001 e che, nella fattispecie, la durata complessiva della sequenza cognitivo-esecutiva è stata di un anno, sette mesi e diciassette giorni, con una parte indennizzabile pari a un anno (superiore alla soglia minima di sei mesi). Ha quindi condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di euro 400,00 a titolo di indennizzo oltre interessi e al rimborso spese complessive liquidate (e ha compensato le spese tra le altre parti per giusti motivi); ha escluso la responsabilità indennitaria del Ministero della Giustizia per la durata non ragionevole del procedimento avanti alla giustizia amministrativa.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto)
artt. 2, commi 2 e 2-bis; art. 3, comma 4; art. 4; art. 5-ter; art. 5-quater
La Corte ha richiamato il principio di unità funzionale tra fase di cognizione e fase esecutiva (inclusa l'ottemperanza) ai fini del calcolo della durata del 'processo' ai sensi della legge n.89/2001; il termine di decadenza per l'azione di equo indennizzo (art. 4) decorre dalla definitività della fase esecutiva/di ottemperanza.
Art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Interpretato nella linea della giurisprudenza CEDU (es. Bozza c. Italia) come comprendente anche l'effettiva esecuzione della decisione: l'esecuzione è parte integrante del 'processo' e rileva per valutare la ragionevole durata.
Sentenza Corte di Strasburgo (Bozza c. Italia, 14.9.2017)
Riaffermato il principio che l'esecuzione della sentenza è parte integrante del 'processo' ai fini dell'art. 6 CEDU e che il creditore deve ottenere un concreto soddisfacimento; ciò giustifica considerare unitariamente cognizione e esecuzione/ottemperanza.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19883/2019
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la fase di cognizione che accerta il diritto all'indennizzo va considerata unitariamente con la fase esecutiva eventualmente esperita contro lo Stato; il tempo intercorso tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non è 'tempo del processo' ai fini della legge n.89/2001.
Cass. n. 10182/2022 e Cass. n. 7000/2023
Entrambe le pronunce concordano sul principio che il periodo interposto tra cognizione definitiva e inizio dell'esecuzione non si computa nella durata indennizzabile ex lege n.89/2001; le differenze numeriche sulla 'massima durata ragionevole' sono chiarite dalla Corte come non incidenti sul principio: nel grado di merito la durata ragionevole è pari a un anno, mentre franchigie aggiuntive menzionate non devono essere sommate al computo della durata indennizzabile.
Cass. n. 33764/2022
Richiamata per la regola di imputazione dell'obbligazione indennitaria: quando la durata eccedente è riferibile al procedimento amministrativo di esecuzione/ottemperanza, l'onere indennitario può gravare sul MEF.
Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2016
Richiamata in relazione alla lettura costituzionale del comma 2-bis dell'art. 2 l.89/2001: la normativa deve essere interpretata in modo coerente con gli obblighi sovranazionali e con la giurisprudenza CEDU.
Norme procedurali e costituzionali varie
artt. 46, comma 1; 75, comma 1; 87 commi 2 lett. d) e 3; 114 comma 3 d.lgs. n.104/2010; artt. 101, 111, 117 Cost.; art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamate nel ricorso e nella decisione per contestualizzare profili procedurali e costituzionali: la Corte non le interpreta come modi di deroga al principio di unità cognitivo-esecutiva sancito dalla giurisprudenza sovranazionale e dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La fase di ottemperanza (o l'azione esecutiva esperita per ottenere il pagamento di un indennizzo) deve essere valutata unitariamente con la fase di cognizione ai fini del calcolo della durata del 'processo' ex legge n.89/2001; pertanto l'eventuale irragionevole durata si valuta sulla sequenza cognitivo-esecutiva complessiva.
- Il periodo intercorrente tra la definitività della decisione di cognizione e l'effettivo avvio della fase esecutiva NON è computabile come 'tempo del processo' ai fini dell'indennizzo ex legge n.89/2001; eventuali ritardi amministrativi nel pagamento possono però costituire oggetto di ricorso alla Corte EDU.
- La decorrenza del termine di decadenza per proporre l'azione di equa riparazione (art. 4 legge n.89/2001) si calcola a partire dalla definitività della fase esecutiva/di ottemperanza considerata, non dal solo esito della cognizione quando il ricorrente abbia esperito rimedi esecutivi.
- In presenza di giudizi collegati svolti davanti a giurisdizioni diverse (ordinaria e amministrativa) è corretto convenire in giudizio entrambe le amministrazioni (Ministero della Giustizia e MEF) e il giudice, se accerta responsabilità, ripartirà l'indennizzo tra i soggetti in relazione alla durata dei singoli procedimenti.
- Soglia minima e liquidazione: è indennizzabile l'eccesso rispetto a una durata ragionevole; la giurisprudenza individua soglie operative (es. franchigia di sei mesi) e, nel grado di merito, orientativamente una durata 'ragionevole' di circa un anno, fermo restando la valutazione caso per caso.
- Quando si agisce per equa riparazione, è importante documentare le date chiave (inizio e conclusione di cognizione; notifiche e atti di esecuzione/ottemperanza) per calcolare correttamente il periodo indennizzabile e individuare la legittimazione passiva.
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