Cassazione Penale, Sentenza n. 9544/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (sequestro di 18 mazzette per euro 90.000, la borsa e due telefoni) contestando: a) mancata idonea notifica del decreto agli indagati; b) vizi formali del decreto (mancata attestazione di deposito in segreteria); c) violazione del principio ne bis in idem perché il nuovo decreto avrebbe motivazione identica al precedente annullato; d) insussistenza del nesso tra la cosa sequestrata e l'ipotesi di reato. I ricorrenti sostenevano altresì che la motivazione del provvedimento impugnato fosse apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la notifica del decreto era avvenuta il 7/6/2021 e la presenza di una comunicazione di trasmissione idonea; l'assenza dell'attestazione di deposito in calce al decreto era irrilevante in assenza di termini a pena di decadenza e dato che il decreto era sottoscritto e eseguito; il nuovo decreto poteva legittimamente riprodurre la stessa motivazione del precedente annullato quando l'annullamento era dovuto a vizi formali (mancata convalida nei termini) e non richiesto l'apporto di nuovi elementi; la motivazione sul fumus criminis era adeguata, avendo il Tribunale richiamato elementi quali il rinvio a giudizio del padre per reati tributari, le modalità di reperimento della somma, le versioni discordanti degli indagati e dichiarazioni di terzi. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sentenza depositata il 17/12/2021.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Il reato ipotizzato (ricettazione) è quello cui si riferisce il sequestro probatorio: la contestazione penale costituisce la base per il sequestro degli oggetti utili alle indagini
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata quale base per la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012; Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015; Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017; Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019 dep. 2020; Sez. n. 3465 del 03/10/2019
Principi richiamati: il ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestri è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; la motivazione deve essere coerente, completa e ragionevole; l'annullamento di un sequestro per vizi formali non impedisce al PM di adottare un nuovo decreto, anche con gli stessi beni, purché sia esente dai vizi precedenti; in sede di riesame si valuta l'astratta configurabilità del reato e la idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini tramite la sottrazione del bene
Massime di principio
- La mancata convalida formale di un sequestro (es. pervasa da termini) può determinare l'annullamento ma non impedisce al pubblico ministero di adottare un nuovo decreto riferito agli stessi beni se vengono sanati i vizi procedurali
- L'assenza di un'indicazione di deposito in calce al decreto non è automaticamente decisiva se non ricorrono termini a pena di decadenza e il provvedimento risulta sottoscritto ed eseguito
- In sede di riesame il giudice verifica la sussistenza del fumus e l'idoneità degli elementi a giustificare la sottrazione del bene per acquisire prove; non è richiesta una valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato a questioni di diritto e a vizi motivazionali gravi: la mancanza di tale limite espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie
- Se l'annullamento di un provvedimento è dovuto a vizi formali, la parte difensiva deve valutare che la mera ripetizione delle stesse censure senza puntare a dimostrare un vizio sostanziale o di diritto difficilmente otterrà accoglimento in Cassazione
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