Corte di giustizia, Sentenza C-935/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 aprile 2021. — Grupa Warzywna Sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA nella dichiarazione fiscale – Errore di valutazione del soggetto passivo relativamente alla natura imponibile dell’operazione – Rettifica della dichiarazione fiscale in seguito a un controllo – Sanzione di importo pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA – Principio di proporzionalità. — Causa C-935/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una sanzione IVA polacca applicata dopo la rettifica di una dichiarazione fiscale relativa a una cessione immobiliare erroneamente trattata come imponibile. Ha ritenuto che una sanzione automatica del 20% della sovravalutazione del rimborso, applicabile senza distinguere tra errore meramente valutativo e frode, sia incompatibile con l’articolo 273 della direttiva IVA e con il principio di proporzionalità. La Corte non ha ritenuto necessario esaminare il principio di neutralità IVA. La decisione è rilevante per la calibratura delle sanzioni tributarie in presenza di errori non fraudolenti.
Sanzione IVA del 20% per sopravvalutazione del rimborso chiesto in dichiarazione: compatibilità con l’articolo 273 della direttiva IVA e con il principio di proporzionalità
La questione giuridica
Se l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE e il principio di proporzionalità ostino a una normativa nazionale che irroga al soggetto passivo una sanzione pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione del rimborso IVA indebitamente richiesto, quando l’errore deriva dalla errata qualificazione di un’operazione esente come operazione imponibile e la sanzione si applica automaticamente, senza considerare la natura e gravità dell’irregolarità, l’assenza di frode e l’assenza di perdita di gettito.
Principio di diritto
L’articolo 273 della direttiva IVA e il principio di proporzionalità ostano a una normativa nazionale che preveda, in modo automatico, una sanzione pari al 20% della sopravvalutazione del rimborso IVA indebitamente chiesto quando l’irregolarità deriva da un errore di valutazione sulla imponibilità dell’operazione, senza frode e senza perdita di gettito, se la disciplina non consente alle autorità di individualizzare la sanzione in funzione delle circostanze concrete del caso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 325 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 250 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 12 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 137 della direttiva 2006/112/CE
Sanzione IVA del 20% per sopravvalutazione del rimborso chiesto in dichiarazione: compatibilità con l’articolo 273 della direttiva IVA e con il principio di proporzionalità
La causa C-935/19 riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu in materia di IVA e sanzioni amministrative. Il giudice polacco chiede se una sanzione automatica, pari al 20% dell’importo del rimborso IVA indebitamente richiesto, sia compatibile con il diritto dell’Unione quando l’errore dipende da una errata qualificazione dell’operazione e non vi è frode né perdita di gettito.
Fatti e procedimento principale
Grupa Warzywna Sp. z o.o. ha acquistato un immobile abitato da più di due anni. Nell’atto notarile il prezzo era indicato come lordo, comprensivo di IVA, e il cedente ha emesso fattura con indicazione dell’IVA relativa all’operazione. La società ha quindi ritenuto detraibile l’IVA assolta a monte e ha chiesto il rimborso di un’eccedenza nella dichiarazione IVA.
A seguito di controllo, l’amministrazione fiscale ha accertato che la cessione era, in linea di principio, esente ai sensi della normativa nazionale, non essendo stata presentata la dichiarazione congiunta di opzione per l’imposizione. La società ha poi rettificato la propria dichiarazione, riducendo sensibilmente l’eccedenza IVA inizialmente indicata, ma l’autorità le ha comunque applicato una sanzione pari al 20% dell’importo del rimborso indebitamente richiesto.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2006/112/CE:
- articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sulle cessioni di beni imponibili;
- articolo 12, sui fabbricati e le cessioni occasioni;
- articolo 135, paragrafo 1, lettera j), sull’esenzione delle cessioni di fabbricati diverse da quelle di cui all’articolo 12;
- articolo 137, sull’opzione per l’imposizione di talune cessioni immobiliari;
- articolo 250, sulla dichiarazione IVA;
- articolo 273, sugli obblighi ulteriori che gli Stati membri possono imporre per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare le evasioni.
Sono inoltre menzionati l’articolo 267 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 325 TFUE, ma la Corte precisa che, alla luce del contenuto del rinvio, la risposta utile deve concentrarsi sull’articolo 273 della direttiva IVA e sul principio di proporzionalità.
Questione pregiudiziale e delimitazione del giudizio
Il giudice del rinvio domanda se la sanzione prevista dall’articolo 112b, paragrafo 2, della legge polacca sull’IVA sia conforme al diritto dell’Unione. La Corte chiarisce che non le spetta decidere direttamente sulla compatibilità della normativa nazionale, bensì fornire al giudice interno gli elementi interpretativi necessari.
La Corte osserva che non è necessario interpretare gli articoli 2 e 250 della direttiva IVA per risolvere la controversia, né l’articolo 4, paragrafo 3, TUE o l’articolo 325 TFUE, mentre è pertinente l’articolo 273 della direttiva IVA, poiché la questione riguarda la legittimità di una sanzione amministrativa finalizzata a garantire l’esatta riscossione dell’imposta.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che gli Stati membri, in forza dell’articolo 273 della direttiva IVA, possono adottare misure e sanzioni per assicurare la corretta riscossione dell’imposta e prevenire le evasioni, purché esercitino tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare del principio di proporzionalità.
In applicazione di tale principio, le sanzioni non devono eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Per valutare la proporzionalità occorre tener conto della natura e gravità dell’infrazione e delle modalità di determinazione della sanzione.
Nel caso di specie, la normativa polacca prevede una sanzione del 30% o, in caso di rettifica successiva a controllo, del 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’IVA rimborsabile. Tuttavia, secondo la Corte, tale meccanismo non consente, salvo ipotesi marginali, di modulare la sanzione in funzione delle circostanze concrete.
La Corte rileva che nel procedimento principale l’irregolarità deriva da un errore di valutazione sulla natura imponibile dell’operazione, commesso da entrambe le parti, senza indizi di frode e senza perdita di gettito fiscale per l’Erario. L’applicazione automatica della sanzione, indistintamente a tali situazioni e a quelle caratterizzate da maggiore gravità, impedisce alle autorità di individualizzare la risposta sanzionatoria.
Di conseguenza, la misura eccede quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e per prevenire le evasioni fiscali.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 273 della direttiva IVA e il principio di proporzionalità ostano a una normativa nazionale che imponga al soggetto passivo una sanzione pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione del rimborso IVA indebitamente richiesto, quando la sanzione si applica automaticamente anche a una situazione in cui l’irregolarità deriva da un errore di valutazione sull’imponibilità dell’operazione, in assenza di frode e di perdita di gettito fiscale.
Osservazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori fiscali e i consulenti, la pronuncia segnala che la disciplina sanzionatoria IVA deve essere calibrata in modo da distinguere gli errori formali o valutativi dalle condotte fraudolente. Una sanzione fissa e automatica, non suscettibile di modulazione in base alle circostanze del caso, rischia di violare il principio di proporzionalità anche se l’obiettivo perseguito è legittimo.
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